Guida Covid-19

Covid-19: guida sul rientro a lavoro e sulla sindrome post infezione

Una guida dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro riporta indicazioni per i lavoratori guariti dal COVID-19

Dopo lo stress fisico e psicologico sofferto da chi ha contratto l’infezione da COVID-19 e/o è affetto da sindrome post-COVID, “il rientro al lavoro può essere arduo”.

È possibile che un lavoratore incontri ancora difficoltà con le attività quotidiane ma, per motivi finanziari o sociali, si trovi a dover lavorare.

Se si è affetti da COVID-19, “è meglio assentarsi dal lavoro fino a quando non ci si sente sufficientemente bene per riprendere la propria attività ma, con il giusto supporto, è possibile tornare a lavorare gradualmente o parzialmente quando non si è più contagiosi, se ci si sente abbastanza in forma per svolgere alcuni compiti”.

Proprio partendo da queste difficoltà e possibilità l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato recentemente due nuove guide, anche in italiano, che presentano le varie difficoltà che ci si trova ad affrontare quando si rientra al lavoro dopo aver contratto la malattia correlata al COVID-19, sia che si abbia avuto una forma grave o si presentino sintomi di lunga durata.

Le due guide offrono semplici soluzioni, rivolte sia ai lavoratori che ai dirigenti, su come gestire il rientro al lavoro, con riferimento, ad esempio, ai colloqui e agli adeguamenti degli orari di lavoro o delle mansioni lavorative.

Cosa fare in caso di contagio?

La guida ricorda che se per molti l’infezione “dura un paio di giorni, benché frequentemente si protragga per due-quattro settimane (in tal caso si parla di ‘COVID acuta’)”, bisogna tener conto anche della “Sindrome post-COVID”.

Si fa riferimento a questa Sindrome se, “dopo quattro settimane, i sintomi persistono e impediscono al paziente di svolgere le normali attività”.

In base ad alcuni studi di ricerca – indicano gli autori – “una persona su cinque presenta sintomi dopo cinque settimane e una su dieci li accusa per 12 settimane o più dopo aver contratto la COVID-19 acuta”. E nel febbraio 2021 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato “un documento di sintesi sulla sindrome post-COVID, che spiega ulteriormente i sintomi, la prevalenza e la gestione della patologia”.

Si indica poi che il periodo della pandemia “è stato difficile anche per i datori di lavoro, che hanno dovuto modificare rapidamente le modalità di organizzazione dell’attività lavorativa al fine di rendere l’ambiente più sicuro per i dipendenti e i clienti e hanno dovuto fare i conti con un certo numero di assenze per malattia”.

Inoltre, sempre a causa del virus SARS-CoV-2, “una grande quantità di dipendenti ha lavorato a distanza e alcune attività (per esempio quelle alberghiere) hanno chiuso; di conseguenza molti lavoratori sono stati messi in cassa integrazione”.

Ed è ragionevole che, in relazione alla necessità di preservare la salute dei dipendenti e delle aziende, i lavoratori e i datori di lavoro collaborino “al fine di rendere il rientro al lavoro il più possibile produttivo per tutti gli interessati”.

Collaborazione dipendenti e responsabili come procedere?

La guida si sofferma poi sugli aspetti che un lavoratore deve affrontare con il proprio responsabile se si resta in malattia per un tempo più lungo, per esempio a causa della sindrome post-COVID.

Queste alcune indicazioni rivolte ai lavoratori sulla guida: Durata consigliata della vostra assenza dal lavoro, motivo per cui vi mettete in malattia, quando dovete informare il vostro responsabile per comunicare un aggiornamento, reazione ai sintomi, accesso a diagnosi e test sanitari per accelerare il rientro al lavoro.


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Prodotti fitosanitari

Prodotti fitosanitari: ecco il manuale del Ministero sulla gestione scorte

Arrivano dal Ministero le indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche.

Il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato: “non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Quali sono i temi affrontati dal manuale?

  • “Adeguamenti alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;
  • Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non è stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non è stata presentata documentazione o la stessa non è conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;
  • Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal regolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;
  • Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;
  • Revoca su rinuncia da parte dell’impresa.
    Revoca a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).
  • Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;
  • Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”

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Bando Inail 2021

Bando Inail 2021: fondo perduto fino al 65% alle aziende virtuose

Il Bando Inail 2021 prevede contributi a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per le imprese che investono in progetti legati alla sicurezza.

A chi è diretto il Bando? Quali sono le scadenze?

Il Bando INAIL 2021 è diretto a tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Rientrano nelle agevolazioni anche gli interventi realizzati da Enti del Terzo settore.

La procedura informatica per la compilazione della domanda si conclude il 15 luglio 2021. L’agevolazione è concessa per investimenti futuri, la domanda va quindi inoltrata con i preventivi di spesa.

Prima di erogare le agevolazioni, l’ente effettua una verifica tecnico amministrativa per capire se il progetto è finanziabile. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA.

Quali sono i progetti finanziabili?

I progetti finanziabili, coerentemente con gli obiettivi del bando inail 2021 di migliorare le condizioni dei lavoratori di vari ambiti dal punto di vista della salute e sicurezza, riguardano i seguenti ambiti di spesa.

  • Progetti di investimento.
  • Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC).
  • Interventi di bonifica da materiali contenenti amianto.
  • Progetti per micro e piccole imprese del settore pesca e settore fabbricazione di mobili.
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola.

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Sostegni Bis

Sostegni Bis: nuove istruzioni Inps per richiedere l’indennità Covid-19

La circolare n.90 del 29 giugno 2021 ha riportato nuove informazioni sulla richiesta delle indennità Covid-19 previste dal Decreto Sostegni Bis, che seguono le prime pubblicate col messaggio 16 giugno 2021, n. 2309

Presentazione della domanda, finanziamenti e istruzioni contabili per le misure introdotte dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Ecco i punti della circolare nello specifico:

  • Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.
  • Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Presentazione della domanda.
  • Finanziamento e monitoraggio.
  • Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
  • Strumenti di tutela.
  • Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato.
  • Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi.
  • Istruzioni contabili e fiscali.

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Covid-19 Malattia o infortunio?

Covid-19: i danni provocati sono considerati malattia e non infortunio

Dopo l’articolo 42 comma 2 del Dl 18/2020 (Cura Italia) sembrava che il Covid-19 potesse essere catalogato come infortunio, una recente ordinanza del Tribunale di Pesaro afferma il contrario.

Con la pandemia ci si è chiesti se i danni da Covid (mortali o da lesioni permanenti) fossero indennizzabili nell’ambito delle coperture assicurative sulla salute (almeno di quelle che non hanno esclusioni specifiche di garanzia). Il tema si è posto soprattutto sulle polizze private infortuni, dopo che l’articolo 42, comma 2 del Dl 18/2020 (Cura Italia) ha considerato il Covid, ai fini della tutela Inail dei lavoratori contagiati, come un infortunio.

Questa qualifica del Covid trae origine da un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato, ma datato, proprio sulle affezioni morbose di natura virulenta in ambito lavoristico. Mai in passato era stato chiaramente ritenuto che una polizza privata potesse equiparare una malattia virale, come l’influenza, a un infortunio.

Cosa afferma la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 5119/2002)?

L’assicurazione privata contro gli infortuni è un contratto socialmente tipico che copre «gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea». L’idea primitiva ed elementare correlata a questa definizione evoca dunque una matrice sostanzialmente traumatica ed improvvisa, a quasi immediata consumazione temporale. Quindi piuttosto distante dal concetto di malattia, cui si riconducono i casi di coronavirus.

Il Covid-19 e il mondo delle polizze private

Intuitivamente, dunque, nel mondo delle polizze private della salute, il Covid-19 dovrebbe esser più facilmente assimilato ad una malattia che non ad un infortunio. Il Cura Italia ha indotto molti assicurati a ritenere che l’equiparazione normativa del Covid ad un infortunio non sia limitata all’Inail ma esprima una regola generale, da applicare anche al settore delle polizze private. Ma è davvero così? La risposta sembra negativa.

L’ordinanza 11 giugno 2021 del Tribunale di Pesaro

E in questo senso si è espressa una recentissima pronuncia di merito (Tribunale di Pesaro, ordinanza 11 giugno 2021) molto chiara nell’evidenziare che «nel comune sentire sociale il Covid-19 è considerato una malattia e non invece un infortunio». Secondo l’ordinanza, poi, «l’articolo 42 del decreto Cura Italia, che ha previsto in ambito Inail l’equiparazione dell’infezione da Covid-19 all’infortunio, non potrà in alcun modo estendersi al comparto assicurativo privatistico trattandosi di norma pacificamente rivolta al solo ambito lavoristico e rispondente a specifiche finalità sociali e mutualistiche».

Nel caso di specie, peraltro, il Covid neppure era conosciuto all’epoca della stipula della polizza. Il che induce a ritenere che per le polizze infortuni di nuova generazione, e successive all’inizio della crisi pandemica, l’indagine interpretativa sul perimetro di applicazione della garanzia, in assenza di esplicite esclusioni, potrebbe dar luogo a esiti diversi, tenuto conto anche delle esigenze di copertura del rischio pandemico eventualmente dichiarate dall’assicurato in sede di stipula della polizza.


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