diisocianati

Rischio utilizzo diisocianati, nuovo corso di formazione

I diisocianati sono composti utilizzati come componenti chimici in una vasta gamma di settori e applicazioni e sono contenuti all’interno di numerosi prodotti come schiume poliuretaniche, sigillanti, adesivi, rivestimenti e pitture.

Le problematiche respiratorie derivanti dall’utilizzo di diisocionati, e il loro eventuale contatto cutaneo, sono ritenute particolarmente gravi. Tali componenti siano nella maggior parte dei casi utilizzati mediante processi di nebulizzazione e schiumatura,processi che rendono particolarmente volatili le molecole di questi composti, o attraverso applicazioni a caldo, ne favoriscono l’assorbimento cutaneo.

Rischio diisocianati, nuovo corso di formazione Unasf

Considerato l’elevato numero di lavoratori coinvolti in attività lavorative che utilizzano prodotti e composti contenenti tali caratteristiche, si è ritenuto indispensabile procedere nell’ottica di una attenta e scrupolosa attenzione verso un utilizzo consapevole dei diisocianati.

ll nuovo Regolamento UE n. 1149/2020 della Commissione del 3 agosto 2020 modifica l’allegato XVII del regolamento REACH 2006/1907/CE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Lo stesso Regolamento dispone anche l’obbligo di formazione, con cadenza quinquennale, a partire dal 24 agosto 2023. Sarà quindi disponibile sul nostro Gestion Form il nuovo Corso di Formazione sull’Uso in Sicurezza dei Diisocianati (4h, SRSL43).

Per approfondimenti consultare il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020.

sospensione

Sospensione azienda anche con un solo lavoratore in nero se mancano Dvr e RSPP, nuova nota INL

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha pubblicato la nota esplicativa n. 162 per fare chiarezza sul provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 per le microimprese.

Provvedimento di sospensione, cosa dice la nota dell’INL

Il quesito posto al coordinamento giuridico INL si riferisce alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” e che manchi però anche di DVR e della nomina dell’RSPP. 

Dubbi a riguardo sono sorti in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito che, nel caso di lavoro irregolare, andasse esclusa l’applicazione della sospensione dell’attività nell’ipotesi dell’accertamento della presenza in azienda di un unico lavoratore occupato.  

Nonostante ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”, se l’azienda in oggetto non ha rispettato i seguenti obblighi:

  • elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

risulta comunque applicabile il provvedimento di sospensione conseguente alle due gravi violazioni di natura prevenzionistica elencate nell’allegato I al Dlgs 81/2008.

Se invece l’Autorità competente applichi la deroga al provvedimento di sospensione di cui al citato articolo, il personale ispettivo dovrà comunque disporre l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

scale portatili

Scale portatili, le verifiche prima dell’uso e prevenzione rischi

L’uso delle scale portatili, che sono tra le attrezzature più diffuse negli ambienti di lavoro e di vita, è connesso purtroppo a rischi elevati di infortuni, anche gravi o mortali, che possono dipendere da diversi fattori: problemi relativi alla stabilità e la resistenza strutturale delle attrezzature.

L’Inail, nel documento Scale Portatili, suggerisce alcune indicazioni o suggerimenti per prevenire infortuni con le scale portatili.

Cosa verificare prima dell’uso delle scale portatili

Le indicazioni sono dal documento Scale portatili dell’Inail:

  • assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l’uso della scala;
  • assicurarsi che sia correttamente posizionata;
  • ispezionarla dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il funzionamento di ogni sua parte;
  • controllare visivamente che non sia danneggiata;
  • effettuare l’ispezione periodica secondo le istruzioni del fabbricante;
  • eseguire una valutazione del rischio in conformità;
  • verificare il peso massimo ammesso sulla stessa, le condizioni della superfice d’appoggio, verificare l’integrità di tutti i componenti;
  • controllare che sia montata nella posizione corretta;
  • verificare che i dispositivi di ritenuta, se previsti, siano completamente bloccati prima dell’uso;
  • verificare che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile.

Si ricorda che nel Testo Unico (Dlgs 81/08) le scale, portatili e non, vengono trattate specificamente all’art. 113.

trasporto su strada

Malattie professionali nel trasporto su strada, un report Inail

Tra il 2015 e il 2019, il settore del trasporto su strada in Italia ha registrato un incremento occupazionale del 6%, passando da 521.700 a 552.900 addetti. Nella valutazione del rischio tecnopatico per questi lavoratori, bisogna considerare che le loro attività non si svolgono in un luogo fisso ma in ambienti differenti, su mezzi con tipologie costruttive, condizioni manutentive e carichi trasportati diversi.

Ad analizzare questa tematica è ora una scheda informativa dell’Inail ‘Malprof’, le malattie professionali nel settore del trasport su strada’.

Dati Inail e del sistema Malprof

Il factsheet analizza in funzione dei parametri comparto/settore, mansione e agente i dati sulle malattie raccolti dagli archivi assicurativi dell’Inail e dal sistema di sorveglianza Malprof. Malprof è un sistema che raccoglie e classifica le segnalazioni di malattie lavoro-correlabili che pervengono ai Servizi di prevenzione delle Asl.

Oltre ai rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche quelli per la salute quali: posture fisse e prolungate, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi, condizioni climatiche avverse, esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie. I dati presentati nella scheda possono essere utili ai fini della programmazione di attività di prevenzione mirate nel settore individuato.

Le malattie professionali per settori produttivi

Per il periodo 2010-2019, il settore delle costruzioni è al primo posto per numero di segnalazioni di malattia professionale con nesso di causalità valutato come positivo. Il comparto trasporti si attesta al nono.

Nello specifico, per i trasporti su strada si registra una riduzione delle denunce, che passano dalle 501 del 2017 alle 289 del 2021. Nelle segnalazioni pervenute tra il 2010 e il 2019, quelle con nesso positivo nella classe di età “50 e oltre” sono circa tre volte superiori a quelle per la classe di età “15 – 49 anni”.

Secondo gli autori del report, una possibile spiegazione di tale divario è legata ai nessi causali riferiti ai singoli periodi lavorativi, che divengono presumibilmente più numerosi con il crescere dell’età del lavoratore.

Malattie professionali del trasporto su strada

Per stimare la correlazione tra comparto e malattia, l’indagine utilizza il Proportional reporting ratio (Prr). Il Prr rapporta il peso di una specifica patologia nel settore dei trasporti su strada con il corrispondente peso nei restanti comparti.

Dai dati Malprof emerge che la spondilosi rappresenti la principale malattia associata al comparto, con un Prr di 3,74. Seguono le patologie dei dischi intervertebrali, con un Prr di 3,20.

Dai valori del Prr riportati nella scheda, si evidenzia una rilevanza importante anche per alcune forme tumorali, come quella alla laringe (1.58 di Prr), alla vescica (1.44 di Prr) e alla trachea-bronchi-polmoni (1.30 di Prr). Inoltre, tra i lavoratori del settore, i conduttori di mezzi pesanti e camion risultano essere la categoria più colpita da patologie associabili alla loro professione con il 43.8% di nessi causali positivi tra il 2010 e il 2019.

Insorgenza del rischio malattie lavoro-correlate

Dall’analisi dei dati Malprof, sono stati calcolati valori di Prr che evidenziano non solo l’insorgenza di malattie professionali ma anche di patologie lavoro-correlate. Si tratta di affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico e dei nervi periferici, che possono insorgere con l’avanzare dell’età a prescindere dal tipo di occupazione ma per le quali l’esposizione professionale può contribuire a uno sviluppo più precoce o a un aggravamento. Tra queste, le più diffuse soprattutto per gli autotrasportatori, sono le patologie che colpiscono schiena e arti superiori.

agenti cancerogeni

Agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, un documento Inail

Riguardo il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, l’Inail ha recentemente pubblicato il documento intitolato ‘Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia‘.

Riguardo l’esposizione agli agenti cancerogeni, con la realizzazione del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale) si è inteso costituire un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia. Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione ad agenti cancerogeni.

Valutazione del rischio ad agenti cancerogeni

La valutazione del rischio spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008): 

  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
  • utilizzare un sistema chiuso;
  • ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs 81/2008).

Quando si effettua la valutazione?

Prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di modifiche significative nel ciclo produttivo e comunque ogni tre anni.

Cosa si riporta nel Dvr

Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

  • elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegate;
  • quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotte, utilizzate, o presenti come impurità o sottoprodotti;
  • numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;
  • stima dell’esposizione dei suddetti lavoratori;
  • misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzate come sostituti.

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