maternità a rischio

Maternità a rischio, come fare domanda

Come fare domanda per la maternità a rischio? L’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità scatta normalmente a partire dal settimo mese di gravidanza e si prolunga fino al terzo mese dopo il parto. Tuttavia, in talune circostanze, è possibile ottenere l’astensione anticipata: nel caso di una gravidanza le cui condizioni possono essere a rischio per la salute della mamma o del bambino; qualora la lavoratrice durante una normale gravidanza svolga invece attività lavorative che possono pregiudicare la sua salute e/o quella del bambino.

Come fare la domanda per la maternità a rischio

La lavoratrice dovrà consegnare agli uffici competenti una domanda corredata dal certificato medico attestante le condizioni di gravidanza a rischio.

Alla domanda è allegato un certificato di un medico del SSN, cioè di un:

  • medico specialista di una struttura pubblica;
  • medico di struttura convenzionata con il SSN;
  • medico specialista convenzionato.

Ai sensi del D. Leg.vo 151/2001, alla lavoratrice è richiesta una visita di verifica da parte di un medico del SSN, che confermi l’esistenza della gravidanza a rischio. In attesa di tale conferma, gli uffici competenti rilasciano, per la documentazione prodotta, una ricevuta, che vale anche come giustificativo dell’assenza fino all’emanazione del provvedimento finale. In questo caso il termine di 7 giorni per l’emanazione del provvedimento finale rimane sospeso.

i tremano le mani. Le ho anche molto ma molto fredde. Ho tanta paura di morire, che mi prenda qualcosa e di non fare in tempo ad arrivare all’ospedale.  Mi sembra di non riuscire a muovere bene le gambe, e sento dure e contratte. Non so se sia un attacco di panico. Le mani non smettono di tremarmi. E sono fredde. Ho provato a visualizzare cinque cose che vedo davanti a me: bicchiere di caffè vuoto, calcolatrice arancione, penna rosa fluo, spray disinfettante, ipad blu. Nel frattempo ho tirato un respiro profondo e mi fa male a tirare su. 

tecnici manutentori qualificati

Tecnici manutentori qualificati, le indicazione per l’esame di abilitazione

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha pubblicato, tramite la circolare n.3747 del 13 marzo 2023, le indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dell’Interno del 1° settembre 2021.

La circolare inoltre contiene: 

  • la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale sarà possibile chiedere il riconoscimento dei requisiti (Modulo A) e l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti;
  • l’aggiornamento dell’appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, che contiene il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

Sono in corso di aggiornamento anche le appendici I e II della medesima nota relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere.

Inoltre, in attesa dell’aggiornamento completo della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, è possibile avviare gli esami dei tecnici manutentori sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nel dataset della circolare vigente.

I soggetti formatori

Per quanto riguarda i soggetti formatori, nel caso questi abbiano dei centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno, invece, essere presentate alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Tipologie di prove d’esame necessarie per l’abilitazione dei tecnici manutentori qualificati

La circolare n.3747 del 13 marzo 2023 riporta, come già previsto dal decreto del 1° settembre del 2021, le tre tipologie di prove d’esame necessarie per l’abilitazione dei tecnici manutentori qualificati:

  • Caso 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
  • Caso 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
  • Caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria-solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall’ allegato II del decreto del 1° settembre 2021, la prova orale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3 invece la prova orale deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione.

lavoratorio analisi

Rischio biologico occupazionale nei laboratori non sanitari di analisi, nuovo applicativo Inail

Lavorare in laboratori non clinici di analisi pone il personale nella condizione di essere esposto al rischio biologico potenziale, utilizzando matrici di provenienza ambientale e materiali potenzialmente contaminati. Questa tipologia di lavoratori incorre anche in un rischio biologico deliberato, quando utilizza ceppi di riferimento per indagini microbiologiche.

ll decreto legislativo 81/2008, agli articoli 271 e 272, prevede per il datore di lavoro l’obbligo di considerare tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità di lavoro.

A supporto dei datori di lavoro e degli altri soggetti preposti l’Inail ha allora ideato e reso fruibile online l’applicazione Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori non sanitari, che consente di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione.

Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori non sanitari

Il software si rivolge ai datori di lavoro e a quanti operano nei servizi di prevenzione e protezione dei laboratori non clinici di analisi e in contesti lavorativi simili. Per accedere all’applicazione, l’utente deve collegarsi al sito internet dell’Istituto e selezionare il collegamento “accedi ai servizi on line”. In seguito alla procedura di autenticazione, è necessario cliccare sulla voce “rischio biologico” e successivamente su “Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori non sanitari”.

L’algoritmo dà la possibilità di calcolare il rischio attraverso due percorsi di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione dovuta a un uso deliberato di agenti biologici. L’utente ha quindi la possibilità di inserire i dati che gli vengono richiesti in relazione alla tipologia di ambiente, alle attività da svolgere e alle procedure di lavoro. Al termine della compilazione del questionario, l’algoritmo è in grado di calcolare il rischio per la mansione specifica.

Il metodo a matrice utilizzato nell’applicativo è uno strumento efficace in cui la valutazione del rischio avviene in funzione dell’eventualità di un determinato evento dannoso e delle sue possibili conseguenze negative. Il percorso metodologico è composto da tre fasi. La prima consiste nella raccolta sistemica e organizzata dei dati, che, nella seconda fase, vengono inseriti nell’algoritmo di valutazione e calcolo del livello di rischio, riferibile alla specifica mansione. Nell’ultima fase, il valutatore è in grado di acquisire gli strumenti necessari all’identificazione e pianificazione degli interventi da realizzare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.  

attività lavorative usuranti

Attività lavorative usuranti 2022, comunicazione entro il 31 marzo

La comunicazione telematica relativa alle attività lavorative usuranti svolte nell’anno 2022 deve essere inviata al Ministero del Lavoro dai datori di lavoro, in modalità telematica, entro il 31 marzo.

Il dlgs n. 67/2011 prevede l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tale categoria può ottenere una riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità ed un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.

La normativa riguarda principalmente le seguenti tipologie di prestatori di lavoro:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori dipendenti notturni;
  • lavoratori addetti alla linea a catena;
  • autisti, conducenti veicoli pesanti adibiti ai servizi pubblici di trasporto di persone.

Le sanzioni previste 

Il mancato invio della comunicazione di attività lavorative usuranti da parte del datore di lavoro è sanzionato in via amministrativa con un importo che va da 500,00 a 1.500,00 euro. Si applica l’istituto della diffida.

Elenco delle attività lavorative usuranti nel dettaglio

Ecco quali lavoratori svolgono attività lavorative usuranti:

  • Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009);
  • lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • lavori nelle gallerie, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • lavori di asportazione dell’amianto con carattere di prevalenza e continuità.
  • lavoratori dipendenti notturni così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011, il quale individua due categorie di lavoratori notturni: quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64; altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata alla presente;
  • lavoratori dipendenti occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni.

    Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.
microRNA

Sospensione scadenze per malattie del professionista, come richiederla

Come fare per richiedere la sospensione delle scadenze nel caso di malattia del professionista? I chiarimenti sono nell’interpello n.248 dell’Agenzia delle Entrate. 

La procedura per richiedere la sospensione scadenze

Nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico che comportino un periodo in ospedale o cure domiciliari superiori a tre giorni, il professionista può richiedere la sospensione delle scadenze fiscali. La sospensione decorre dal giorno di ricovero o di inizio delle cure e può durare al massimo 60 giorni. Gli adempimenti che ricadono in tale periodo sono sospesi.

Il termine per provvedere all’effettuazione è quello di 30 giorni dalla dismissione dall’ospedale o dalla conclusione delle cure.

Per ottenere la sospensione scadenze deve essere inviata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate un’email di posta certificata in con cui il professionista rende noti i nominativi dei clienti che possono beneficiare della sospensione. All’email deve essere allegata la copia dei mandati professionali, con data precedente alla malattia o all’infortunio e il certificato medico che attesta la fine delle cure.

La comunicazione deve essere inviata in alternativa con raccomandata con avviso di ricevimento.

NB: Tra il commercialista e il proprio cliente deve esistere un mandato professionale con data precedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

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