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Sostegno ai familiari dei sanitari vittime del Covid, in scadenza le domande

I familiari dei medici e dei professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari vittime del Covid-19 hanno tempo fino al prossimo 4 marzo per presentare la domanda per ricevere la speciale elargizione economica una tantum prevista dall’articolo 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Elargizione economica una tantum, attivo l’apposito servizio online

Le domande devono essere presentate sul sito dell’Istituto INL attraverso il servizio online Speciale elargizione familiari vittime Covid-19.

I decessi devono essere avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo di emergenza, compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

La domanda per richiedere l’elargizione economica una tantum può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario, cumulativamente da uno dei familiari munito di apposita delega o da un soggetto terzo, in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare.

Le risorse disponibili sono pari a 15 milioni di euro

Alla speciale elargizione si provvede attraverso le risorse del Fondo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.

Le modalità di presentazione della domanda e le informazioni sulla documentazione da allegare sono precisate nella circolare Inail n. 1 del 3 gennaio 2023.

Ulteriori richieste di informazioni e assistenza possono essere inoltrate attraverso il servizio Inail risponde.

medici competenti

Medici competenti aggiuntivi per i lavoratori in smart working, il chiarimento

Via libera alla nomina di medici competenti aggiuntivi a tutela dei lavoratori in smart working. Il datore di lavoro potrà quindi “nominare più medici competenti, individuando fra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi (art 39 del Dl 81/08).

L’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 inoltre dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

La sorveglianza sanitaria correlata ai rischi lavorativi, effettuata dal medico competente, è prevista dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico sulla sicurezza. Prevede, sostanzialmente, visite mediche periodiche atte a controllare e valutare l’idoneità del lavoratore in relazione alle mansioni cui egli deve ottemperare.

I doveri dei medici competenti

Le tempistiche della sorveglianza sanitaria – Il datore di lavoro nomina un medico competente affidandogli la visita specifica a inizio del rapporto lavorativo o nel momento in cui il lavoratore già presente in azienda dovesse cambiare mansione. Qualora la normativa lo preveda, la visita può essere effettuata anche in fase preassuntiva e alla cessazione del rapporto lavorativo. La sorveglianza sanitaria è necessaria, in ogni caso, a constatare l’assenza di controindicazioni circa lo svolgimento dell’incarico e può essere richiesta anche dal lavoratore stesso. Di norma, se non specificato dalla legge, la visita avviene una volta l’anno, anche se la decisione sulla cadenza spetta al medico a seconda del livello di rischio. In caso di inosservanza della normativa sulla sorveglianza sanitaria, la sanzione, tanto in ambito amministrativo quanto, eventualmente, penale, è a carico del datore di lavoro.

I contenuti della sorveglianza sanitaria – I contenuti della sorveglianza sanitaria, così come le tempistiche, sono stabilite dal medico a seconda della valutazione che egli fa del rischio cui è sottoposto il lavoratore. La sorveglianza sanitaria, a spese del datore di lavoro, comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, il tutto sempre e solo correlato alla valutazione del rischio e, tutt’al più, alla verifica dell’assenza di dipendenza del lavoratore da sostanze psicotrope e stupefacenti. La visita medica è illegale, ad esempio e come specificato ancora dal Dlgs 81/2008, per accertare stati di gravidanza.

Gli obblighi generali del medico competente – Il medico, a livello globale, programma la sorveglianza sanitaria interna all’azienda e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o, comunque, a cadenza differente sulla base della valutazione rischi. Nel dettaglio, invece, crea e cura la cartella clinica e di rischio del lavoratore. Contestualmente informa quest’ultimo sui rischi che corre svolgendo la sua determinata mansione e le medesime informazioni le fornisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il medico, poi, comunica per iscritto al datore, al RSPP e ai RLS i risultati, anonimi e collettivi, delle visite mediche fornendo loro indicazioni in merito alle necessarie misure da attuare per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

ispezioni

Crescono le ispezioni in azienda ma anche le violazioni (+72%). La normativa va resa più “accessibile”?

Crescono le ispezioni in azienda (+22%) ma anche le violazioni in oltre 100mila aziende sottoposte ai controlli. L’INL anticipa anche che la programmazione della vigilanza per il 2023 si indirizzerà principalmente su edilizia, agricoltura, logistica e trasporti.

Ispezioni, i dati INL

Il tasso di irregolarità è pari al 72%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il personale ispettivo ha recuperato, a tutela dei lavoratori interessati, 1.153.324.990 euro di contributi e premi evasi, con un incremento pari al 3,75% e con un recupero previdenziale per ogni azienda ispezionata di 14.034 euro (13.127 euro nel 2021: incremento di quasi il 7%).

Come abbiamo detto, salgono gli accessi per profili di salute e sicurezza sul lavoro (17.035 nel 2022 a fronte di 13.924 nel 2021), ma anche le violazioni contestate (+44%). Si ricorre di più ai provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, (8.210 a fronte dei 3.971 dell’anno precedente), di cui circa il 35% (2.814) determinati da gravi violazioni in materia di sicurezza.

Nel corso del 2022, il personale ispettivo ha maggiormente fatto ricorso anche ai poteri di conciliazione monocratica e di diffida accertativa in un’ottica di snellimento dei tempi e delle modalità procedurali di intervento a tutela dei crediti vantati dai lavoratori.

“Il dato è forte e preoccupante – afferma Unasf Conflavoro PMI -, ma è anche giunto il momento di rivedere la normativa in senso più “accessibile” per le imprese, il che non significa assolutamente renderla più leggera negli obblighi, ma facilitare l’adempimento di questi obblighi. In che modo? Con una semplificazione normativa, appunto, con una formazione differente e soprattutto sostenendo le imprese nei tanti, e più che giusti, adempimenti al dlgs 81/08. In media si contano tre morti sul lavoro al giorno, un dato ancora troppo alto che conferma la necessità di cambiare approccio alla materia creando un sistema premiante per le aziende virtuose”.

“Unasf Conflavoro PMI, insieme alle altre maggiori associazioni HSE riunite nell’Italian Summit HSE, ha lavorato ad una serie di proposte per la semplificazione normativa e ad una proposta di credito di imposta per sostenere le aziende nei costi per l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa di sicurezza. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità“.

sicurezza antincendio

Nuova modulistica prevenzione antincendio dal 1° marzo

A partire dal 1° marzo 2023 entrerà in vigore la nuova modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi (decreto DCPST n. 1/2023) ai Vigili del Fuoco.

La nuova parte di modulistica sostituirà quella attualmente in vigore. I file dei modelli sono resi disponibili nell’apposita sezione modulistica del sito dei Vigili del Fuoco.

Modulistica antincendio in vigore dal 1 marzo 2023

La Modulistica di Prevenzione Incendi è divisa in ‘Modulistica per istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai VV.F’. e ‘Modulistica di commercializzazione dei prodotti’.

La parte aggiornata ed in vigore dal 1° marzo 202 è la seguente:

  • PIN 1-2023 Valutazione Progetto;
  • PIN 2-2023 S.C.I.A: segnalazione certificata di inizio attività;
  • PIN 2.2-2023 – Cert. REI: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
  • PIN 4-2023 Deroga;
  • PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.: nulla osta di fattibilità.
👉 L’elenco di tutta la modulistica antincendio
alcol

Alcol e lavoro, costruzioni e trasporti più a rischio per infortuni

Gli infortuni sul lavoro legati al consumo di alcol rappresentano ancora un fenomeno molto diffuso nonostante la legge 125 del 2001 abbia introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche per le attività a rischio elevato.

Lo illustrano i risultati di un’indagine conoscitiva condotta dall’Inail sulla percezione del rischio di infortuni alcol correlati su un campione di 1093 lavoratori di genere maschile, di cui 710 appartengono al settore delle costruzioni e 383 a quello dei trasporti. Tali settori, insieme a quello minerari, sono quelli che registrano il più alto tasso di decessi legati a infortuni correlati.

Consumo di alcol durante l’orario di lavoro, i dati

Circa il 6.3% dei lavoratori coinvolti nell’indagine hanno dichiarato di consumare alcolici durante l’orario di lavoro nei tre mesi precedenti all’intervista. Se si considera il consumo durante le pause di lavoro (colazione e/o pranzo), tale percentuale sale al 20.4% degli addetti al comparto costruzioni e al 5.2% di quelli del settore trasporti per un totale complessivo del 14.7% del campione.

Oltre l’80% degli intervistati ritiene che l’alcol sia un fattore di rischio per la sicurezza sul lavoro. Sono soprattutto gli impiegati nei trasporti, con l’87.3%, a considerare l’assunzione di bevande alcoliche un potenziale pericolo che facilita gli incidenti lavorativi. Dai dati riportati emerge che la percezione di questo pericolo è molto meno sentita dai lavoratori che nelle interviste hanno dichiarato di consumare alcolici durante le pause di lavoro.

Sconosciute a 1 lavoratore su 2 le azioni di contrasto nella propria azienda

Nel corso delle interviste il 58.8% degli edili e il 43.0% dei trasportatori dichiarano di non sapere quali siano le azioni messe in atto dalla propria azienda per disincentivare l’uso di tali bevande nel corso dell’attività lavorativa. Sempre secondo l’indagine, sono i provvedimenti disciplinari ad essere il principale strumento di contrasto adottato dalle imprese a tale scopo.

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