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Covid, aggiornato protocollo condiviso per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nuova versione per il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro

Nel diluvio normativo di questi mesi di provvedimenti emergenziali di ogni tipo, finalizzati al contrasto della pandemia da SARS-COV-2, una delle novità più significative e positive è lo sviluppo di rinnovati rapporti di cooperazione tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali che hanno dato vita, su invito del Governo, al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e ai Protocolli settoriali. Leggilo qui.

Si tratta Accordo di notevole rilevanza, anche sul piano della responsabilità penale in caso di contagio in occasione di lavoro, che è stato rivisto in diversi punti ed è finalizzato a fornire ai datori di lavoro indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare i contagi.

Riorganizzazione delle attività e smart working

Concentrando l’attenzione su alcuni dei profili generali più significativi si rileva in primo luogo che, almeno da una prima lettura, questo nuovo Protocollo nel ribadire che “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione….” conferma sostanzialmente il modello tecnico-organizzativo di base delle sue precedenti versioni, ispirato alla logica di fondo di precauzione, nel quale la riorganizzazione delle attività aziendali – per quanto riguarda gli spazi di lavoro, la turnazione, le riunioni, le trasferte, la rimodulazione dei livelli produttivi, etc.) – continua ad essere uno degli adempimenti fondamentali del datore di lavoro.

Di conseguenza è ribadita la centralità del ricorso allo smart working come una delle misure prioritarie da continuare a mettere in campo (cfr. art. 90 D.L. n.34/2020) e, al tempo stesso, è anche precisato che il datore di lavoro è tenuto a garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività, per quanto riguarda l’assistenza nell’uso delle apparecchiature, la modulazione dei tempi di lavoro e delle pause.

Rimodulazione degli spazi di lavoro

Altri punti importanti del Protocollo sono le misure relative agli spazi di lavoro; nel confermare che è necessario valutare la loro rimodulazione per realizzare il distanziamento sociale, viene anche precisato che nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

Obbligo della mascherina

Nel Protocollo del 6 aprile 2021, inoltre, viene precisato in modo più incisivo che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di DPI; tale uso, tuttavia, non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento “….in coerenza con quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021”.

Riunioni, formazione aziendale e tirocini

Alcune osservazioni vanno compiute anche per quanto riguarda le riunioni e la formazione aziendale; il Protocollo conferma il principio generale che non sono consentite le riunioni in presenza, salvo che siano “…..connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza..” e in tale case dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria con il distanziamento interpersonale, l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o DPI di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Per quanto riguarda, invece, la formazione sulla scia di quanto prevede il Dpcm 2 marzo 2021, il Protocollo conferma che sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

Tuttavia, sulla base di quanto prevede l’art.25, c.7, del predetto decreto è consentita la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, nel rispetto di quanto previsto dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

Il Protocollo precisa anche che comunque è possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Riammissione del lavoratore dopo l’infezione da Covid

Per quanto riguarda, poi, la riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19, nel Protocollo ora è fatto solo un generale riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive; inoltre, è previsto che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (leggi qui per tutti i dettagli).

Trasferte nazionali e internazionali

Da sottolineare, inoltre, che nel Protocollo sono contenute anche numerose altre misure; in particolare, per quanto riguarda le trasferte il Protocollo del 24 aprile 2020 prevedeva la sospensione e l’annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate; viceversa, ora il Protocollo del 6 aprile 2021 ammette le trasferte nazionali ed internazionali indicando come “opportuno” che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, tenga conto però del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Il nuovo Protocollo “vaccinazioni” nei luoghi di lavoro

Non resta che osservare, infine, che al Protocollo condiviso nazionale si affianca il nuovo “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” stipulato anch’esso lo scorso 6 aprile dalle parti sociali.

Si tratta di un Accordo che, in generale, prevede che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta; la vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

In alternativa i datori di lavoro potranno ricorrere a strutture sanitarie private attraverso apposite convenzioni; inoltre, i datori di lavoro che, ai sensi dell’art.18, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail.


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vaccini

Vaccini in azienda da maggio a prescindere da contratto e fasce d’età

Adesione datore di lavoro e vaccini su base volontaria a partire da maggio, ecco cosa dice il nuovo Protocollo e quali sono i costi per il datore di lavoro

Da maggio sarà possibile, su base volontaria di aziende e lavoratori, somministrare i vaccini sul luogo di lavoro. Questo il punto focale del Protocollo di aggiornamento delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro, che aggiorna i precedenti accordi su salute e sicurezza tra governo e parti sociali.

Come funzioneranno i vaccini in azienda

Il Protocollo supera la vaccinazione per fasce di età e, potenzialmente, riguarda tutti i lavoratori perché coinvolge la forza lavoro a prescindere dalla tipologia contrattuale. L’adesione sarà volontaria, come detto, ma di certo c’è che viene esclusa – come prevede già l’ultimo decreto legge emergenziale – la responsabilità penale degli operatori sanitari che, materialmente, saranno impegnati a somministrare il vaccino.

I costi per il datore di lavoro

Si tratta, nella fattispecie, dei medici aziendali. La fornitura dei vaccini sarà a carico dei Servizi sanitari regionali, così come i dispositivi per la somministrazione e gli strumenti formativi e di registrazione delle vaccinazioni previsti. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, saranno invece a carico del datore di lavoro. Infine,  Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all’orario di lavoro stesso.

La riammissione al lavoro dei guariti

Il Protocollo, infine, ribadisce la raccomandazione alle aziende private di utilizzare al massimo, ove possibile, lo smart working. Sottolineata anche la questione di riammissione al lavoro dei dipendenti contagiati e guariti. Avverrà “secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”.


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Contagi sul lavoro, su Plos One il focus Inail sulla classificazione rischi

Ecco la sintesi della ricerca Inail, visionabile al termine dell’articolo e riguardante lo sviluppo della metodologia per valutare il pericolo di contagi Covid

L’andamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi Covid ha evidenziato l’importanza del fattore lavorativo come elemento sostanziale da considerare sia nell’implementazione di strategie volte a contenere il contagio sia nella definizione delle azioni necessarie per una ripresa economica sostenibile.

Dall’Inail analisi scientifiche e report tecnici per affrontare l’emergenza. La ricerca Inail è stata pubblicata nei giorni scorsi sulla importante rivista scientifica Plos One e viene così ad aggiungersi ai contributi tecnici e di ricerca, disponibili sul sito istituzionale, prodotti dall’Istituto già a partire dalla prima fase della pandemia.  

L’impatto del virus su salute ed economia

Come ricordano gli autori nell’introduzione, la pandemia si è diffusa in tutto il mondo e a marzo 2021 i contagi risultano più di 16 milioni in oltre 200 Paesi, con un impatto notevole sulla salute pubblica e sull’economia, come pure sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché sulla loro stabilità occupazionale.

Il basso livello dei contagi nei luoghi di lavoro

In Italia, l’adozione di diverse misure ha comportato durante la prima ondata la sospensione temporanea della maggior parte delle attività commerciali, con una conseguente riduzione di circa il 75% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro. È stato stimato che circa il 25% dei dipendenti, come quelli impegnati in strutture sanitarie o nelle forze dell’ordine, o in presidi farmaceutici e alimentari, ha frequentato fisicamente il proprio posto di lavoro.

Viceversa, gli incentivi allo smart working e ad altre misure come ferie e congedi sono stati ampiamente adottati dalla pubblica amministrazione e da molte imprese private. Di conseguenza, rileva la ricerca, i dati epidemiologici hanno mostrato un basso livello di trasmissione delle infezioni, con un rilascio progressivo delle misure di contenimento.

La classificazione del rischio

Nell’articolo viene descritto il metodo messo a punto per stimare il rischio di infezione da Covid sul posto di lavoro, tenendo conto sia delle caratteristiche specifiche dei processi produttivi e dell’impatto dell’organizzazione del lavoro sul rischio, sia dello stretto contatto di alcune attività con soggetti esterni. L’obiettivo era quello di individuare i livelli generali integrati di rischio professionale per la popolazione attiva e per settore economico.

Il rischio occupazionale di contagio virale è stato classificato sulla base di tre variabili: esposizione, prossimità e aggregazione. I dati aggiornati sulla forza lavoro sono stati così associati a ciascun settore di attività per ottenere i livelli ponderati di rischio correlati al numero di potenziali lavoratori esposti, e per valutarne l’impatto su mobilità e pendolarismo.

La metodologia Inail per il contrasto al virus

Il metodo inoltre è stato implementato nel modello di sorveglianza epidemiologica nazionale al fine di stimare l’impatto della riattivazione di attività specifiche sull’indice Rt di contagio del virus. I risultati hanno supportato le attività di indirizzo del Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito dal Governo presso il Dipartimento della Protezione civile, nella individuazione degli interventi progressivi di mitigazione per il superamento dell’emergenza epidemiologica.

Oltre quindi a gestire e a contenere il contagio nei luoghi di lavoro, l’inclusione della dimensione lavorativa nello sviluppo delle misure di prevenzione e protezione nel controllo della pandemia si è configurata una misura utile anche per la gestione del rischio collettivo nel suo complesso.

Un contributo al piano vaccinale sul lavoro

La pubblicazione dello studio su Plos One rappresenta un riconoscimento internazionale al lavoro metodologico e di ricerca sviluppato dall’Istituto, che ha costituito la base scientifica delle indicazioni e raccomandazioni presenti nei documenti tecnici elaborati dall’Inail anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità per i vari settori produttivi: dai trasporti alla ristorazione, dalla balneazione ai servizi per la cura della persona, alle attività della pubblica amministrazione.

Questo risultato, concludono i ricercatori, potrà essere utile anche nella fase attuale dell’emergenza epidemiologica e nella prospettiva della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro.

👉 Leggi il report su Plos One


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varianti

Varianti Covid: scarica lo studio di Iss, Inail, Aifa e Ministero della Salute

Scarica il report istituzionale su varianti e piano vaccini

La circolazione prolungata di Sars-CoV-2 e il meccanismo naturale di accumulo di errori durante la replicazione virale generano la comparsa di varianti virali. Di esse solo alcune (Variant of Concern, Voc) destano preoccupazione per la salute pubblica.

Documento a cura di Iss-Ministero Salute-Aifa-Inail

Per rispondere ai quesiti sorti in queste ore, è disponibile sul sito Inail una pubblicazione, redatta dal gruppo di lavoro Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco e Inail.

Come rileva il documento, sebbene sia ancora in corso di valutazione la possibilità che alcune Voc siano associate ad un quadro clinico più grave o se colpiscano maggiormente alcune specifiche fasce di popolazione, è noto, invece, che l’aumentata circolazione, per esempio, della variante cd. “inglese” (Voc 202012/01, denominata anche B.1.1.7), caratterizzata da una maggiore capacità diffusiva, può determinare un incremento significativo del numero di ospedalizzazioni, con conseguente impatto sui sistemi sanitari.

Lo studio sulle varianti del Sars-CoV-2

Al momento, sono state segnalate tre varianti che destano particolare preoccupazione: quella inglese già menzionata, la 501Y. V2 (denominata anche B.1.351) identificata in Sudafrica e la P1 con origine in Brasile.

Mentre in Italia si stanno attuando indagini per accertare la presenza e la diffusione di queste varianti e la campagna vaccinale anti-Covid-19 è attualmente in corso, sono sorti diversi quesiti sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni sostenute da varianti di Sars-CoV-2 sia di tipo non farmacologico sia di tipo farmacologico.

In generale, si può affermare che una drastica riduzione della circolazione virale nella popolazione sia in grado di prevenire la diffusione delle VOC già note e il potenziale sviluppo di ulteriori nuove varianti.

Controllo varianti durante piano vaccinale

Nonostante le conoscenze sulle nuove varianti virali siano ancora in via di consolidamento, si è ritenuto necessario fornire specifiche indicazioni che, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, possano essere di riferimento per l’implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di Covid-19 sostenuti da queste varianti virali.

Parallelamente, con il progredire della campagna di vaccinazione anti-Covid-19, sono sorti quesiti anche su come comportarsi nei confronti delle persone già vaccinate, anch’essi affrontati nel documento.

Quesiti sulla prevenzione farmacologica e non

I quesiti sono riportati nel documento e sono suddivisi in due gruppi, riguardanti i primi le misure di prevenzione non farmacologiche e gli altri le misure farmacologiche come la vaccinazione.

Nella trattazione sono affrontati argomenti come i test diagnostici, il comportamento dei lavoratori vaccinati, le persone che hanno ricevuto il vaccino fuori dall’ambiente di lavoro, i contatti di un soggetto vaccinato con una persona positiva, lo screening degli operatori sanitari la vaccinazione di chi è già stato contagiato.

Scarica il report cliccando sull’immagine

unasf rapporto varianti covid

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agenti cancerogeni

Sicurezza, Testo Unico 81/08: aggiunti nuovi agenti cancerogeni

Agenti cancerogeni, scarica il Decreto con le novità

Il Decreto interministeriale dell’11 febbraio 2021 amplia la lista degli agenti cancerogeni e patogeni allegata al Testo Unico sulla sicurezza

La nuova modifica al Testo Unico 81/08 avviene per conformare la normativa italiana a quella europea in materia di prevenzione dai rischi cancerogeni e patogeni sul luogo di lavoro. È contenuta nel Decreto del ministero del Lavoro e del ministero della Salute dell’11 febbraio 2021. La normativa recepita consta della direttiva UE n. 130/2019 e della n. 983/2019.

>>> Clicca qui per leggere il Decreto interministeriale.

La modifica, nella fattispecie, comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).

Per quanto riguarda l’Allegato XLII sono stati aggiunti i seguenti agenti chimici, che vanno a integrare le sei voci già presenti in lista:

  • lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7);
  • lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8);

Per quanto concerne l’Allegato XLIII, invece, vi è una variazione sostanziale della lista e, in particolare, il riferimento è agli agenti che hanno effetti sulla cute, con l’aggiunta nel Testo Unico di:

  • Berillio;
  • Acido arsenico;
  • Formaldeide;
  • Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel;
  • Miscele di idrocarburi policiclici;
  • Oliminerali usati nei motori a combustione interna.

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