Il ministero del Lavoro ha risposto a un quesito importante su prevenzione e attrezzature di lavoro
A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 151/2015, adesso è considerato operatore anche il datore di lavoro. Ma attenzione perché, a differenza dell’operatore, per il datore di lavoro non sono previste sanzioni qualora utilizzi determinate attrezzature senza le specifiche abilitazioni previste. In ogni caso anche il datore di lavoro, proprio perché accomunato all’operatore, è obbligato a ricevere la formazione, l’informazione e l’addestramento adeguati alle mansioni da svolgere.
Il chiarimento è arrivato con l’interpello protocollato nr. 1/2020 della regione Friuli Venezia Giulia, posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’organismo, riepilogando la normativa vigente, ha inoltre colto l’occasione per ribadire come il datore di lavoro sia sempre obbligato – in caso di lavoratori subordinati in un impiego che preveda conoscenze o responsabilità particolari – a fornire per l’appunto tutta la formazione, l’informazione e l’addestramento loro necessari.
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Unasf, con il presidente Enzo Capobianco, interviene in merito alla patente a punti per la sicurezza nelle imprese
“La patente a punti per la sicurezza sul lavoro? Attenzione a non ammassare soltanto nuove difficoltà burocratiche sulla schiena delle piccole aziende, senza dare loro in cambio il sostegno necessario a cambiare rotta. La cultura della prevenzione va promossa coi fatti e con gli incentivi, non con le sanzioni”. Unasf, l’Unione nazionale sicurezza e formazione aderente a Conflavoro Pmi, è critica sull’apertura del ministro Nunzia Catalfo alla patente a punti per le imprese.
“Sembra un sistema di punizioni più che di incentivi. E difatti – commenta il presidente Unasf, Enzo Capobianco – invece di lavorare a un miglioramento generale della prevenzione, si finisce sempre per penalizzare le realtà imprenditoriali di dimensioni più ridotte con aggravi di costi e burocrazia. Perché, di certo, la mannaia delle sanzioni di questa patente a punti, se mai si farà, cadrà sui soliti noti”.
“Ma la sicurezza sul lavoro è un’altra cosa, serve aver dato il massimo da parte delle istituzioni prima di una norma del genere in un settore così delicato come quello dell’HSE. Servono più sgravi fiscali alle aziende, maggiore informazione, meno costi burocratici. Quello che serve è una patente di incentivi, se di patente vogliamo parlare. Più formazione fai in azienda, più promuovi un sistema interno di qualità HSE, più punti guadagni. Punti da tradurre poi in credito d’imposta, ad esempio. E invece, istituendo dal niente una patente punitiva, il risultato sarà solo una forbice sempre più ampia tra grandi gruppi e piccole aziende”.
“Arrivare oggi a ventilare la chiusura di un’attività, quando prima non si è fatto di tutto per sostenerla, è assurdo. Occorre valutare i singoli casi – conclude Enzo Capobianco – partire da una politica e una situazione comune. Un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è già previsto dal Dlgs 81/08, all’articolo 27. Prendiamolo come base di partenza e facciamolo subito, perché i morti sul lavoro sono costanti e non diminuiscono. In Italia serve una strategia concreta per la prevenzione e possiamo attuarla soltanto attraverso un dialogo tra istituzioni e associazioni che si occupano di sicurezza nelle aziende. Un dialogo che oggi assolutamente non esiste”.
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Manca solo un mese alla scadenza per l’invio del modello OT23, ecco qualche info utile
Per le aziende c’è ancora un mese di tempo, fino al 29 febbraio 2020, per presentare in via telematica il modello OT23 dell’Inail che, dal 1° agosto 2019, ha sostituito il modello OT24. La richiesta è necessaria per le imprese che desiderano la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, cioè lo sconto dei premi assicurativi grazie a interventi migliorativi delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ogni intervento permette l’acquisizione di un punteggio ed è necessario guadagnarne 100
Importante: il modello OT24 può essere presentato a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa.
Novità: con il modello OT23 vengono introdotte alcune novità e, tra le principali, vi sono gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità sul lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per le imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane. Anche la sicurezza intesa come interventi atti a contrastare il verificarsi di rapine è compresa nel modello OT23.
I tipi di intervento migliorativo Inail ha individuato 5 tipologie di interventi migliorativi ammissibili alla richiesta di riduzione dei premi assicurativi: interventi di carattere generale (indicati con la lettera A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).
A titolo esemplificativo, come tra i vari interventi ve ne sono riguardanti l’adozione o il mantenimento dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro e le iniziative di formazione adottate.
E ancora: le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, nonché l’adozione di corretti stili di alimentazione.
+++ Clicca qui per scaricare il modulo OT23 da inviare entro il 29 febbraio 2020.
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Ad aprile 2019 l’ultimo aggiornamento. Ecco cosa contiene la versione più recente del Testo Unico
Nove mesi dopo le ultime variazioni, è stata pubblicata la versione aggiornata a gennaio 2020 del Dlgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Nel Testo, di cui rendiamo disponibile il download a fine pagina, sono presenti le seguente modifiche e integrazioni:
– Inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;
– Sostituito il Decreto Direttoriale 8/2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (clicca qui);
– Sostituito il Decreto Direttoriale 2/2018 con il Decreto Direttoriale 58/2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (clicca qui);
– Aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della L 107/2015;
– Aggiunto l’art. 7-bis al DPR 462/2001, come previsto dall’art. 36 del Dl 162/2019, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.
+++ Clicca qui per scaricare il Testo Unico aggiornato al gennaio 2020






