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72esima Giornata ANMIL, il sostegno e la vicinanza di UNASF Conflavoro PMI

Nel giorno della 72ª edizione della Giornata Nazionale ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, UNASF Conflavoro PMI rinnova con forza il proprio sostegno al fondamentale impegno quotidiano di ANMIL e del suo presidente Zoello Forni nel tutelare e rappresentare le vittime degli infortuni sul lavoro, una piaga contro cui solo lottando unitamente, associazioni e istituzioni, possiamo vincere.

In questa ottica, è nato un anno fa l’Italian Summit HSE, voluto da Conflavoro PMI e che vede tra i suoi membri le organizzazioni principali che si occupano di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tra cui ovviamente ANMIL.

La 72esima edizione della Giornata Nazionale ANMIL

La 72ª edizione della Giornata Nazionale ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – vede manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL, cui prendono parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

La Giornata principale quest’anno si svolge a Fiume Veneto (PN) in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Fiume Veneto e l’azienda Claber S.p.a. all’interno della quale ha luogo l’intera manifestazione.

Gli ospiti istituzionali

Oltre al Presidente nazionale Zoello Forni partecipano istituzioni locali, tra cui Massimiliano Fedriga Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e nazionali come Franco Bettoni Presidente INAIL, Bruno Giordano Direttore generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Sen. Susy Matrisciano Presidente della Commissione Lavoro del Senato e l’On. Walter Rizzetto della Commissione Lavoro della Camera.

formazione antincendio

Decreto GSA, dal 4 ottobre nuova formazione antincendio

Formazione antincendio, tutte le novità del DM del 2 settembre 2021

Oggi 4 Ottobre 2022 entra in vigore il secondo dei tre decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il DM 2 settembre 2021 in questione, denominato Decreto GSA, tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda.

Il decreto modifica e implementa in particolare:

  1. la gestione del piano di emergenza in azienda;
  2. la designazione e nomina degli addetti antincendio e gestione delle emergenze;
  3. la formazione ed informazione degli addetti antincendio;
  4. l’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  5. i requisiti dei docenti formatori dei corsi antincendio.

Il Decreto sopracitato sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro. È previsto un periodo transitorio di 6 mesi dall’entrata in vigore fino al 4 aprile 2023.

Formazione Antincendio, cosa cambia per gli Adetti?

Il d.m 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, entra in vigore il 4 ottobre 2022.

Per quanto riguarda la formazione antincendio, la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio passa da tre a cinque anni. La durata dei corsi antincendio rimane invece invariata per tutte le classi di rischio.

Inoltre cambia la classificazione delle aziende. Non si classificano più a rischio bassomedio alto, ma secondo il livello 1, 2, 3 e che anche per il livello 1 (ex rischio basso) adesso è obbligatoria la parte pratica.

Quali sonole principali novità introdotte per i docenti formatori?

Novità importante è quella dell’introduzione dei requisiti specifici per la qualificazione dei docenti che andranno a svolgere la formazione antincendio. La norma prevede l’obbligo di possedere, come prerequisito, un grado di istruzione secondario di secondo grado (diploma di scuola superiore), in abbinamento ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti nell’ambito teorico/pratico al 04/10/2022;
  2. corso di formazione per docenti teorico/pratici tipo A (B solo teoria, C solo pratica) erogato dal Corpo Nazionale dei VVF (art. 26-bis D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, all. V);
  3. iscrizione elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) in associazione al corso di formazione di tipo C per docenti, erogato dal Corpo Nazionale dei VVF limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (all. V);
  4. rientrare tra il personale di cessato servizio nel Corpo Nazionale dei VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendio o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento).
Chi è il formatore antincendio?

Possono fare richiesta di iscrizione al Registro Professionale Antincendio tutte le figure che hanno i requisiti previsti dall’articolo 6 del DM del 2 settembre 2021.

Come qualificare l’esperienza di Formatore Antincendio?

I criteri indicati nel DM del 2 settembre 2021 sono ben espliciti in merito: bisogna evidenziare con dati comprovanti il rispetto di uno dei 4 appena citati.

Per supportare tale analisi e futura attestazione è possibile affidarsi ad un ente terzo riconosciuto dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge 4/2014 per il rilascio dell’attesato di qualificazione per le professioni (come quella del docente formatore antincendio).

Segnaliamo anche la possibilità di iscrizione e attestazione al RPQ Antincendio (Registro Professionale Qualificato di UNASF Conflavoro PMI). In questo modo il formatore in possesso delle caratteristiche indicate dal DM 02/09/2021 avrà una validazione riconosciuta per attesatare il suo possesso dei requisiti come Formatore e/o Istruttore per la formazione prevista per i gradi di rischio dei corsi antincendio aziendali.

Ecco la pagina web dove trovare tutte le info essenziali per qualificare la tua esperienza come formatore Antincendio al Decreto GSA:

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Disturbi muscoloscheletrici e salute mentale, qual è il legame?

Il mondo del lavoro sta inoltre assistendo a grandi cambiamenti dovuti alla digitalizzazione. L’aumento dell’uso del computer ha portato a una riduzione del lavoro fisico, anche nell’industria.

Il lavoro digitale, più veloce e complesso e la mala-postura, insieme ad altri cambiamenti, possono essere associati sia ad un aumento dei problemi di salute mentale, come lo stress e l’esaurimento mentale, sia a dei problemi di salute fisica, ad esempio i disturbi muscoloscheletrici.

Qual è il legame tra i disturbi muscoloscheletrici e salute mentale?

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro si era già occupata in passato di questa associazione tra disturbi muscolo scheletrici e rischi psicosociali.

In passato era stato pubblicato il documento Musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors in the workplace — statistical analysis of EU-wide survey data – Report, un rapporto relativo ai fattori di rischio psicosociale e ai disturbi muscoloscheletrici nei luoghi di lavoro in relazione ad un’analisi statistica dei dati relativi ad un’indagine nella UE.

Riguardo alla correlazione tra salute mentale e disturbi muscoloscheletrici, il documento indica che se lo stress biomeccanico è un fattore importante in relazione ai disturbi muscolo scheletrici. L’effetto combinato di fattori biomeccanici e psicosociali è maggiore degli effetti correlati ai fattori economici e alle caratteristiche del lavoratore (genere, età, istruzione, origine).

Tra le altre cose il rapporto indica che c’è un chiaro impatto negativo delle variabili legate all’orario di lavoro.

Lo studio ha esaminato la relazione tra i fattori psicosociali sul lavoro e i disturbi muscoloscheletrici lavorativi basandosi su un quadro concettuale col quale sono stati esplorati tre percorsi che collegano le caratteristiche del lavoro alla salute del lavoratore: un percorso biomeccanico, un percorso psicosociale, percorsi di prevenzione.

Come prevenire i rischi?

Rimodulare gli orari lavorativi e quelli di pausa; riscirvere e applicare le linee guida per la sicurezza; favorire, quando è necessario, il lavoro autonomo così da diminuire lo stress.


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Covid-19 Malattia o infortunio?

Contagi Covid-19 sul lavoro, i casi denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia sono quasi 300mila

Il 29esimo report nazionale dell’Inail segnala, dal monitoraggio di fine giugno, che dal 31 agosto sono 296mila 806 i contagi Covid-19 lavoro-correlati. Il numero è pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute da gennaio 2020 e all’1,4% del complesso dei contagiati Covid-19 nazionali comunicati.

L’incremento rispetto al monitoraggio di fine giugno è del 6,6%. 

Rispetto alle 278mila 431 denunce registrate dal monitoraggio dello scorso 30 giugno, data a partire dalla quale il report è pubblicato con cadenza bimestrale, i casi in più sono 18mila 375 (+6,6%).

Di questi, 2mila 107 contagi Covid-19 riferiti ad agosto, ben 10mila 610 a luglio (picco osservato anche sulla popolazione italiana), 3mila 334 a giugno, 470 a maggio, 357 ad aprile, 482 a marzo, 235 a febbraio e 544 a gennaio 2022. Gli altri 236 casi sono per l’81,4% riferiti al 2021 e il restante 18,6% al 2020.

Tra gennaio e agosto i decessi per contagi da Covid-9 sono stati 14.

Contagi Covid 19 sul Lavoro, quasi sette infezioni su 10 tra le donne, il 41,6% nella fascia 50-64 anni

La quota delle lavoratrici sul totale dei casi di contagi Covid-9 è pari al 68,2%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania.

L’età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 41,6% delle denunce, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,2%), under 35 anni (20,1%) e over 64 anni (2,1%).

Gli italiani sono l’88,4%, mentre tra i lavoratori stranieri i più colpiti sono i rumeni, con circa un’infezione su cinque (20,7%), seguiti da peruviani (12,3%), albanesi (7,9%), svizzeri (4,5%), moldavi (4,4%) ed ecuadoriani (4,0%).

Contagi Covid-19 sul lavoro, l’analisi territoriale conferma il primato negativo di Nord-Ovest e Lombardia

Dall’analisi territoriale emerge che il 40,2% dei contagi sul lavoro da Covid-19 è concentrato nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 23,4%), seguito dal Nord-Est con il 21,8% (Veneto 10,7%), dal Centro con il 16,9% (Lazio 8,3%), dal Sud con il 14,8% (Campania 7,4%) e dalle Isole con il 6,3% (Sicilia 4,5%).

Le province con il maggior numero di contagi da Covid-19, da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,6%), Roma (6,6%), Torino (6,5%), Napoli (4,6%), Genova (3,1%), Brescia (2,9%), Verona e Venezia (2,2% ciascuna), Treviso (2,1%), Vicenza e Firenze (2,0% ciascuna), Varese e Monza e Brianza (1,9% ciascuna) e Bologna (1,8%).

Brescia, invece, è la provincia con il maggior numero di contagi professionali in agosto, seguita da Roma, Genova, Torino, Milano, Napoli, Monza e Brianza, Savona, Venezia, Treviso, Salerno, Chieti e Latina.

Gli incrementi percentuali più alti rispetto alla rilevazione di fine giugno sono stati però registrati nelle province di Messina (+21,9%), Trapani (+19,6%), Latina (+18,2%), Salerno (+17,4%), Caserta (+16,7%), Vibo Valentia (+14,6%), Chieti (+13,4%) e Savona (+12,6%).


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Antincendio, ridefiniti i criteri di sicurezza e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’emanazione dei tre decreti, il Decreto Controlli, il Decreto GSA, e il Decreto Minicodice, conduce al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca dell’antincendio, rappresentando il pincipale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

A raccontare in questi termini la genesi dei tre provvedimenti in materia antincendio del 2021 è un recente documento che si inserisce nel progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio.

Il documento, oltre a soffermarsi sui nuovi decreti, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per valutare i rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.


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Decreto 1 settembre 2021

Il d.m del 1 settembre 2022, Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, è entrato in vigore il 25 settembre.

  • Stabilisce i criteri per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività;
  • Requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori;
  • Obbligo per il Datore di Lavoro di affidare controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
Proroga

Proroga delle disposizioni previste dall’art. 4 del d.m 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023.

Decreto 2 settembre 2021

Il d.m 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, entrerà in vigore il 4 ottobre.

Per quanto riguarda la formazione, la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio passa da tre a cinque anni. La durata dei corsi antincendio rimane invece invariata per tutte le classi di rischio.

Inoltre cambia la classificazione delle aziende. Non si classificano più a rischio basso, medio alto, ma secondo il livello 1, 2, 3 e che anche per il livello 1 (ex rischio basso) adesso è obbligatoria la parte pratica.

Le altre novità introdotte:

  • Obbligo di redigere il Piano di emergenza anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (ristoranti, bar, circoli). Per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, ma che possono ospitare contemporaneamente più di 50 persone, sono richieste le sole planimetrie di emergenza con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza;
  • Definizione dei contenuti obbligatori per i Piani di Emergenza e obbligo di esporre le planimetrie d’emergenza.

Decreto 3 settembre 2021

Il d.m 3 settembre 2021, Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (esclusi i cantieri), entrerà in vigore il 29 ottobre.

Cambiano le modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d’incendio basso che deve necessariamente comprendere:

  • Individuazione dei pericoli d’incendio, descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • Individuazione dei beni esposti al rischio incendio;
  • Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.

Definiti criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, quali:

  • Numero e tipologia di estintori previsti;
  • Dimensionamento e caratteristiche delle uscite d’emergenza e delle vie di fuga;
  • Gestione della rivelazione e allarme incendio;
  • Sicurezza degli impianti;
  • Segnaletica antincendio;
  • Sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione
  • Gestione della Sicurezza Antincendio

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