La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro torna al centro dei chiarimenti istituzionali con l’Interpello n. 1/2026 della Commissione per gli interpelli, previsto dall’articolo 12 del Dlgs 81/2008. Il quesito riguarda l’applicazione dei requisiti dei docenti formatori ai percorsi di aggiornamento per le figure della prevenzione, con particolare attenzione a RSPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Il quadro normativo richiamato parte dall’articolo 37, comma 2, del Dlgs 81/2008, che demanda agli accordi in Conferenza Stato-Regioni la definizione della durata, dei contenuti minimi, delle modalità formative, della verifica finale di apprendimento e del monitoraggio delle attività.
In questo contesto si inserisce l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che ha riorganizzato la disciplina della formazione obbligatoria, abrogando il precedente accordo del 2016 e distinguendo con maggiore chiarezza i corsi di formazione e aggiornamento dai seminari e dai convegni utilizzabili ai fini dell’aggiornamento.
Formazione e relatori: la distinzione tra corsi e convegni
La Commissione ha chiarito un punto essenziale: i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 per i docenti formatori si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, ma non automaticamente ai relatori di seminari e convegni. La distinzione è importante, perché evita di assimilare strumenti formativi diversi sotto un’unica disciplina. I corsi, infatti, sono percorsi strutturati, progettati secondo regole precise e affidati a docenti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
I seminari e i convegni, invece, possono concorrere all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento solo quando rispettano quanto previsto dalla parte III dell’Accordo Stato-Regioni 2025. Ciò significa che non è necessario che tutti i relatori siano qualificati come docenti formatori ai sensi del decreto del 2013, ma resta indispensabile che i contenuti trattati siano coerenti con le materie dell’aggiornamento obbligatorio. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’evento come aggiornamento, la verifica finale dell’apprendimento rimane obbligatoria.
Verifica finale e qualità dell’aggiornamento per le imprese
Le imprese, i professionisti e i soggetti formatori devono leggere questo chiarimento come un’indicazione operativa di rilievo. Da un lato, l’Interpello consente una maggiore flessibilità nell’organizzazione di seminari e convegni validi per l’aggiornamento, evitando un’applicazione eccessivamente rigida dei requisiti previsti per i docenti dei corsi.
Dall’altro lato, la flessibilità non deve essere confusa con una riduzione degli standard formativi. Perché un seminario o un convegno sia effettivamente valido, occorre verificare la coerenza dei contenuti, la corretta tracciabilità della partecipazione, la presenza della verifica finale e il rispetto delle condizioni previste dall’Accordo Stato-Regioni 2025. Per le aziende, questo comporta la necessità di valutare con attenzione gli eventi formativi scelti per l’aggiornamento delle figure della prevenzione, evitando soluzioni prive di adeguata struttura o non documentabili.
Per i lavoratori e per i professionisti della sicurezza, il chiarimento rafforza invece l’importanza di un aggiornamento non solo formalmente valido, ma realmente utile alla gestione dei rischi e al miglioramento della prevenzione nei luoghi di lavoro.


