Invenduti: nuove regole UE contro la distruzione

Invenduti: nuove regole UE contro la distruzione

Gli invenduti entrano in una nuova fase regolatoria con il Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. La disciplina si collega in particolare all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2024/1781, che introduce il divieto di distruzione di determinati prodotti di consumo invenduti indicati nell’allegato VII. 

Il divieto sarà operativo dal 19 luglio 2026 e riguarda, in questa prima applicazione, categorie merceologiche particolarmente esposte al rischio di spreco, come prodotti tessili, abbigliamento, accessori e calzature. Il nuovo regolamento delegato non elimina il divieto, ma stabilisce in quali casi la distruzione può essere ancora ammessa, richiedendo agli operatori economici un approccio documentato, tracciabile e coerente con la gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva 2008/98/CE.

Invenduti e deroghe: quando la distruzione resta ammessa

Le deroghe previste dal Regolamento delegato (UE) 2026/296 rispondono all’esigenza di evitare applicazioni irragionevoli del divieto, soprattutto quando il riutilizzo, la donazione o il ricondizionamento non sono concretamente praticabili. L’articolo 2 individua le circostanze in cui i prodotti di consumo invenduti possono essere distrutti, a condizione che l’impresa sia in grado di dimostrare la sussistenza della deroga applicata. Tra i casi principali rientrano i prodotti che presentano rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori, quelli non conformi alla normativa dell’Unione o nazionale, oppure quelli che violano diritti di proprietà intellettuale, marchi, licenze o vincoli contrattuali.

Sono inoltre considerate le ipotesi in cui il prodotto sia danneggiato, deteriorato durante le fasi di trasporto o logistica, oppure presenti difetti tali da rendere la riparazione o il ricondizionamento tecnicamente non fattibili o non efficaci in termini di costi. Un ulteriore elemento riguarda la donazione: la distruzione può essere ammessa anche quando il prodotto sia stato offerto per almeno otto settimane a soggetti dell’economia sociale senza essere accettato.

La documentazione diventa centrale per la conformità

Le imprese interessate non potranno più considerare la distruzione degli invenduti come una scelta gestionale ordinaria o meramente economica. Il regolamento impone un cambio di prospettiva, perché ogni decisione dovrà essere supportata da evidenze documentali idonee a dimostrare perché non siano state percorribili soluzioni alternative. 

Questo comporta la necessità di rafforzare le procedure interne di magazzino, controllo qualità, gestione dei resi, donazione, ricondizionamento e trattamento dei rifiuti. Anche quando la distruzione è consentita, l’operatore economico dovrà rispettare la gerarchia dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio rispetto al recupero energetico e allo smaltimento. 

Per le imprese, il rischio principale è sottovalutare la portata organizzativa della nuova disciplina: non basta dichiarare che un prodotto non può essere venduto, ma occorre dimostrarlo attraverso documenti, valutazioni tecniche e tracciabilità delle scelte adottate. La novità può però trasformarsi anche in un’opportunità, spingendo le aziende verso modelli più circolari, una migliore pianificazione delle scorte e una gestione più sostenibile delle eccedenze.

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