1548784178 Radio UNASF 02

Radioprotezione: richiamo della Commissione all’Italia

La Commissione europea aggiorna a Gennaio 2019 l’elenco delle decisioni sui casi d’infrazione adottate questo mese, che comportano anche azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell’UE.

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro la Commissione invita l’Italia a recepire la normativa dell’UE in materia di radioprotezione contenuta nella Direttiva 2013/59/EURATOM, il cui termine per l’adeguamento è scaduto il 6 febbraio 2018.

La nuova direttiva aggiorna e consolida la normativa europea in materia di radioprotezione. 

Stabilisce anche norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione dei lavoratori, degli individui e dei pazienti contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e contempla la preparazione all’emergenza e la risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima. 

L’Italia ha ora due mesi per rispondere al parere motivato e comunicare le sue misure di recepimento, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

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1548344037 Carelli

Carrelli industriali semoventi: due nuove norme UNI

Due nuove norme uni tecniche regolano Requisiti generali dei carrelli semoventi e dei carrelli semoventi contrappesati: in vigore dal 17 gennaio la UNI EN 16842-1:2019 e la UNI EN 16842-2:2019.

La UNI EN 16842-1:2019 si definiscono i requisiti comuni per i metodi di prova sulla visibilità di prova per carrelli industriali semoventi ed è destinata a essere utilizzata insieme alle parti dalla 2 alla 17 della norma EN 16842.

I requisiti specifici sui carrelli all’interno delle parti dalla 2 alla 17 della EN 16842 integrano o modificano i corrispondenti paragrafi della presente parte EN 16842-1 e forniscono i requisiti pertinenti al carrello specifico. I requisiti della prova di visibilità della parte applicabile della EN 16842 per ogni tipo di carrello vengono utilizzati per soddisfare i requisiti di visibilità della serie EN 16307.

Quanto alla UNI EN 16842-2:2019, la norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360° dei carrelli semoventi contrappesati con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante (di seguito carrelli) con capacità minore o uguale a 10000 kg in accordo con la ISO 5053-1 e deve essere utilizzata con la EN 16842-1.

Dove i requisiti specifici nella presente parte sono modificati (diversi) rispetto ai requisiti generali della EN 16842-1, i requisiti della presente parte sono specifici ai carrelli e devono essere utilizzati per carrelli contrappesati con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante con capacità minore o uguale a 10000 kg.

Questa parte della norma EN 16842 riguarda tutti i rischi significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi elencati nell’Appendice ZA, prospetto ZA.1, relativi alla visibilità dell’operatore per le macchine applicabili quando vengono utilizzate come previsto e nel caso di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante.

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1548157806 Nanotecnologia UNASF 02

Nanotecnologie: nuove linee guida UNI

In vigore dal 17 gennaio 2019 la UNI EN 17058:2019che, in materia di Esposizione nei luoghi di lavoro detta le linee guida per la valutazione dell’esposizione per inalazione dei nanomateriali e dei loro aggregati o agglomerati. Tale norma recepisce lo standard EN 17058:2018 “Workplace exposure – Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates” entrato in vigore il 14 novembre scorso.

La norma fornisce le linee guida per valutare l’esposizione per inalazione dei nanomateriali e dei loro aggregati ed agglomerati nei luoghi di lavoro. Esso contiene le linee guida sul campionamento e sulle strategie di misurazione da adottare ed i metodi per la valutazione dei dati.
Sebbene l’obiettivo di questo documento sia la valutazione di rischi per i nanomateriali, l’approccio è anche applicabile ai relativi aggregati ed agglomerati, come ad esempio NOAA e particelle rilasciate da nanocompositi o da prodotti nano-assimilat.

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Pericolosità delle sostanze – reato avvelenamento di acque

Reato di avvelenamento di acque, non implica, secondo la cassazione, che da questo fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica e la considerazione giustifica l’orientamento giurisprudenziale che considera il reato in esame come fattispecie di pericolo presunto.

È quanto afferma la Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 25547 del 06.06.2018. 

Il Caso

Nella sentenza in esame si discute quali siano i presupposti del reato di avvelenamento di acque di cui all’art. 439 cod. pen. Ciò in quanto, nello svolgimento dell’attività di fonderia di rottami di alluminio, utilizzando trucioli di alluminio contaminati da diossina, si provocava la dispersione eolica di diossina e la trasmissione degli inquinanti su basi non impermeabilizzate della falda idrica e nel sottosuolo.

Secondo la Corte di Cassazione

La Suprema Corte, anzitutto, chiarisce che le acque considerate dall’art. 439 c.p. sono quelle destinate all’alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza. 

Ciò posto, per la configurabilità del reato in questione, pur potendosi ritenere giustificato l’orientamento secondo cui che il reato è di pericolo presunto, è necessario che un “avvelenamento” vi sia comunque stato, rilavando che il termine “avvelenamento” ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica; e che deve essere riferito a condotte che, per la qualità e la quantità dell’inquinante, siano di per sé pericolose per la salute pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute, senza fare riferimento a schemi presuntivi o al mero superamento di “limiti soglia” di valenza precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo.

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Avviso pubblico Miur, finanziati progetti per la sicurezza palestre scolastiche

Sono ben 77 i progetti per la messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, 16 realizzazioni di nuove strutture. È stato pubblicato dal Miur l’elenco dei finanziamenti accettati a seguito dell’avviso pubblico del 13 dicembre che ha stanziato 50 milioni di euro scaduto lo scorso 31 dicembre.

Complessivamente gli interventi finanzianti sono 93, interessate quasi tutte le regioni italiane con il massimo numero di progetti riguardanti la Sardegna 16, l’Emilia Romagna 12 la Basilicata, il Lazio e la Campania 7 ciascuno. Le quote più elevate saranno destinate a Lombardia 6,6 milioni, Campania 5,5 milioni, Sicilia 4,6 milioni, Lazio 4,1 milioni e Veneto 3,8.

Il ministro Marco Bussetti: “Il nostro lavoro di rilancio dello sport all’interno della scuola italiana prosegue con costanza e determinazione. La pubblicazione dell’elenco dei progetti di nuova costruzione e di messa in sicurezza degli edifici esistenti è un altro passo importante, che guarda non solo all’aspetto didattico ma anche a quello della sicurezza, altro punto fermo del nostro operato”.

Scopri tutti gli interventi pianificati dal MIUR.

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