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Sicurezza a lavoro: i DPI possono salvarti la vita

Cosa sono i DPI?

DPI è l’acronimo di ‘Dispositivo di Protezione Individuale’ e indica, come previsto dall’art. 74 del Dlgs 81/2008 e salvo alcune specifiche contenute nello stesso articolo, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi che possano minarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Sono suddivisi in tre categorie a seconda del livello di rischio per il quale sono utilizzati. Devono necessariamente recare la marcatura CE.

Il datore di lavoro ha dei doveri in materia di DPI?


Certamente sì. Nella fattispecie è l’art. 77 dello stesso Dlsg 81/2008 a stabilire gli obblighi del datore di lavoro. Egli deve assicurare al lavoratore una formazione adeguata e, se necessario, organizzare uno specifico addestramento per fargli apprendere l’utilizzo corretto e pratico dei dispositivi di protezione. Molto importante, poi, è il punto 5 del medesimo articolo, riferito ai DPI di terza categoria.

Quali sono le peculiarità dei DPI di terza categoria?

Innanzitutto i DPI di terza categoria, insieme con i dispositivi di protezione dell’udito come, ad esempio, i tappi, gli archetti e le cuffie antirumore, sono gli unici per i quali l’addestramento è indispensabile. Il Dlgs 475/1992, cui fa riferimento il Dlgs 81/2008, precisa che i DPI di terza categoria sono dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e permanenti.

E quali sono considerati, nello specifico, DPI di terza categoria?

Ancora il DLgs 475/1992 individua i DPI di terza categoria negli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli areosol liquidi e solidi e contro i gas irritanti, pericolosi, tossici e radiotossici. Nondimeno, li individua negli apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati all’immersione subacquea, e in quelli che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti. Sono DPI di terza categoria anche quelli utilizzati in ambienti che abbiano una temperatura d’aria non superiore a -50 gradi centigradi e temperatura d’aria non inferiore a 100 gradi centigradi, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione. Altri strumenti del genere sono i DPI atti a salvaguardare dai rischi connessi ad attività in cui il lavoratore si trovi esposto a tensioni elettriche pericolose e i DPI che, in ogni caso, sono utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Sono DPI di terza categoria, infine, quelli destinati a salvaguardare da cadute dall’alto e anche i caschi e le visiere per motociclisti.


Vediamo insieme alcuni esempi di DPI di terza categoria legati al rischio caduta


Per quanto riguarda qualsiasi operazione in quota abbiamo, ad esempio, un’ampia scelta di imbracature, dalle classiche di posizionamento e anticaduta fino alle più evolute per accesso su corda e arboricoltura. Esistono, inoltre, gli assorbit

ori di energia, ovvero DPI di lunghezze variabili in grado di assorbire e limitare l’impatto col vuoto. E ancora: cordini e sistemi di posizionamento, dispositivi di ancoraggio, connettori, corde. Altrettanto importanti, poi, si rivelano essere gli attrezzi per la salita e la discesa. Si tratta di dispositivi meccanici che spaziano dai discensori agli attrezzi di risalita, passando per treppiedi, dispositivi anticaduta retrattili, maniglie bloccanti e carrucole. In caso di infortunio, poi, esistono gli attrezzi da soccorso, consistenti in specifici kit grazie ai quali un operatore può calarsi in piena libertà per soccorrere un collega, permettendone l’aggancio, il sollevamento e la calata fino a terra. A tal proposito può essere necessaria la barella sked: verricellabile anche in verticale, permette il recupero dell’infortunato dagli spazi confinati senza creare situazioni di ulteriore rischio per la scorretta posizionamento dell’operatore.

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Trasporto ferroviario: vigilanza e sicurezza

Con risposta ad interpello 23 luglio 2018, n. 6 il Ministero del lavoro affronta il tema della vigilanza degli operatori impiegati in attività rischiose e chiarisce che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee. 
La tematica rientra inoltre, ad avviso della Commissione per gli interpelli, nell’ambito di applicazione della normativa prevenzionale, in specie degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, che impongono al datore di lavoro di valutare l’impatto di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Viene infine chiarito che l’eventuale assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 
In conseguenza il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore, compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
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Esplosione di Bologna: quali regole per il trasporto in sicurezza del gpl?

La materia è normata in Europa dall’ADR, che prevede anche la formazione del personale addetto


Secondo le prime ricostruzioni, l’autocisterna che ha scatenato ieri (6 agosto) a Bologna un’apocalisse di fuoco sulla A14 all’altezza di Borgo Panigale stava trasportando gpl. Dal video diffuso dalla polizia di Stato sembrerebbe che il mezzo, prima di scontrarsi con il camion in fila davanti, non abbia nemmeno accennato a rallentare. Spetterà alle indagini della procura stabilire le cause dell’impatto e dell’inferno che ne è scaturito.


Quel che pare già acclarato è che l’autocisterna stesse trasportando, appunto, gpl ovvero gas di petrolio liquefatti. Da capire con certezza la quantità, anche se si tratta di un dato piuttosto ininfluente poiché la forte esplosione vi sarebbe stata in ogni caso. A Bologna sembrerebbe, infatti – secondo l’Ansa – si sia verificata una commistione delle eventualità più pericolose che possano accadere in situazioni del genere. Ovvero lo scoppio del veicolo per ‘pool fire’ – cioè per accensione di una pozza di gas liquefatto – e quella del ‘jet fire’. E, cioè, una perdita di vapori in forte pressione che viene accesa da altre fiamme provocando, poi, lo scoppio di tutto il serbatoio.


Il trasporto internazionale di gpl – considerato merce pericolosa su strada – è regolato a livello comunitario dalle norme ADR del 1957, ratificato in Italia dalle legge 1829/1962 e aggiornate periodicamente.


L’accordo europeo stabilisce tutta una serie di procedure, limitazioni e finanche tratta la formazione del personale addetto al trasporto. In particolare l’ADR classifica, ad esempio, le sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada e le condizioni di imballaggio delle merci. Precisa inoltre i requisiti per i mezzi e per il trasporto e l’abilitazione dei conducenti.


Indica poi le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne. I mezzi, del resto, devono essere realizzati e commercializzati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12493. Fra le varie prove cui devono sottostare i mezzi, vi sono anche quelle dei serbatoi in acciaio saldato per cisterne stradali per gpl. Va da sé che, a prescindere da quanto accaduto a Bologna (ancora, come detto, da stabilire), la manutenzione di questi mezzi – dunque la loro perpetua conformità alle norme vigenti – deve essere costante e in grado di sopportare qualsiasi imprevisto, all’ordine del giorno nella circolazione stradale.

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L’inferno a Bologna: esplode autocisterna, crolla ponte, morti e decine di feriti gravi

Caos e panico all’altezza di Borgo Panigale: esplosioni a catena e cento vigili del fuoco in azione


Un terribile e drammatico incendio, seguito da esplosioni a catena, sta sconvolgendo Bologna e ha messo in allerta i soccorsi di tutta la regione. Sul tratto autostradale dell’A14 raccordo Bologna Casalecchio, vicinissimo alla città in zona Borgo Panigale, dall’ora di pranzo si sta l’apocalisse.


Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche del disastro né se vi siano state carenze in termini di sicurezza. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, un’autocisterna contenente sostanze infiammanti, probabilmente gpl, si è scontrata con un altro camion. Le fiamme si sono subito propagate e le esplosioni susseguite a iosa, tanto che il ponte sulla A14 è parzialmente crollato, Ciò ha portato ancora più caos poiché lì vicino vi sono due concessionarie di auto, danneggiate e con alcuni dipendenti rimasti colpiti.


L’effetto domino delle esplosioni, dunque, è stato terrificante. “L’onda d’urto è stata violentissima – ha spiegato l’ingegner Giovanni Carella, coordinatore emergenze dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna – e molti feriti, infatti, hanno ferite da taglio per i vetri scoppiati”.


L’autostrada e la tangenziale sono chiuse. Sul posto cento vigili del fuoco hanno impiegato oltre tre ore per domare l’incendio, scoppiato intorno alle 13:40, coi testimoni che hanno parlato di una spaventosa serie di boati.

Al momento si contano almeno due morti e una sessantina di feriti, di cui 14 in condizioni in condizioni molto critiche e altri due gravissimi, trasportati nei centri grandi ustionati di Parma e Cesena. L’autista dell’autocisterna risulta disperso. Anche due agenti della polizia stradale e 11 carabinieri sono rimasti feriti, colpiti dai detriti. Il bilancio, purtroppo, è ancora provvisorio.


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Ventilazione negli ospedali: UNI CEN/TS 16244:2018

In vigore la UNI CEN/TS 16244:2018 “Ventilazione negli ospedali – Struttura gerarchica coerente e termini e definizioni comuni per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali”, una specifica tecnica che definisce il contesto e la struttura per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali. Fornisce i requisiti per la stesura delle parti della normativa, compresi i termini preliminari e le definizioni.

Campo di applicazione

La normativa per la ventilazione negli ospedali è destinata a tutti i locali sanitari in cui vengono erogati i servizi sanitari. È applicabile ai servizi sanitari erogati in un ospedale, in una clinica o in altri locali. Ciò include le aree di rischio generali e specifiche all’interno dell’assistenza sanitaria e fornisce livelli definiti di qualità dell’aria / pulizia per la classificazione di queste aree. La normativa risponde ai requisiti minimi per i sistemi di ventilazione. Specifica la progettazione, l’installazione, il funzionamento, il processo di qualificazione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione.

I problemi igienici

La normativa descrive i seguenti problemi igienici relativi al sistema di ventilazione:

a) qualità dell’aria (ad esempio livelli di pulizia, temperatura, umidità, quantità di aria);

b) protezione di pazienti, personale e visitatori da agenti nocivi;

c) riduzione della crescita di microrganismi (ad esempio pulizia, accessibilità, superfici bagnate, accumulo di particelle);

d) controllo della direzione del flusso d’aria (per esempio tenuta di sistemi e costruzioni, differenza di pressione).

Approcci alla progettazione

La normativa descrive approcci strutturati per tutte le fasi dalla progettazione fino a, e comprese, manutenzione e riqualificazione e fornisce i requisiti minimi per i sistemi di ventilazione:

a) requisiti minimi dell’utente (URS);

b) requisiti di progettazione funzionale (FD);

c) requisiti per componenti nella progettazione dettagliata (DD).

La norma è destinata ai responsabili dei progetti di sistemi di ventilazione sanitaria, ai progettisti, agli ingegneri edili e di avviamento, ai gestori delle proprietà e ai responsabili delle operazioni/strutture.

Per scaricare la norma in versione integrale clicca qui.
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