Credito d'imposta sanificazione

Credito d’imposta sanificazione e Dpi: arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

È stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il provvedimento verte sulla definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito riguarda le spese sostenute da giugno ad agosto 2021 e sarà del 30% delle spese complessive inviate nell’ultima comunicazione inviata. Ogni comunicazione che si invia sostituisce la precedente.

Massimale 60mila euro. “Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021”.

Dove potrà essere usato?

Potrà essere usato in dichiarazione dei redditi o in compensazione. La voce Motivazioni del provvedimento, ricorda che la misura riguarda sia l’acquisto di Dpi e sanificazione, sia le spese per la somministrazione di tamponi Covid seguendo quanto indicato dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In allegato al provvedimento figurano:


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attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoro: disciplina sulla concessione in uso o noleggio

Il D.Lgs. n. 81/2008 indica gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro.

L’impianto legislativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU), con al centro l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, disciplina dettagliatamente i compiti e le conseguenti responsabilità dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.

Tra gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, l’articolo 72 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del TU (Uso delle attrezzature di lavoro) e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 (che richiedono specifica abilitazione), siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Chi compila la dichiarazione e quali sono le sanzioni? 

La violazione di questo obbligo comporta, ai sensi del disposto combinato degli articoli 72 e 87 del D.Lgs. n. 81/2008, una sanzione amministrativa da euro 921,38 a euro 3316,96.

Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso della specifica abilitazione.


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Rioccupazione e malattia

Rioccupazione: in caso di malattia c’è la proroga del progetto di inserimento.

Quale effetto possano avere sul progetto di inserimento, fissato fino al 31 ottobre 2021, eventuali eventi sospensivi, quali la malattia o l’infortunio.

Fino al 31 ottobre 2021, i datori di lavoro privati potranno stipulare con i lavoratori disoccupati il contratto di rioccupazione, finalizzato a incentivare il loro inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Nonostante il Dl 73/2021 (articolo 41) fissi il termine al 31 ottobre 2021, si deve ritenere che i benefici previsti possano essere goduti dalle aziende purché il contratto sia sottoscritto entro il 31 ottobre.

Quali sono le regole del contratto?

Il contratto di rioccupazione e il relativo progetto individuale di inserimento dovranno essere redatti in forma scritta, anche se questa non è richiesta per la validità del contratto, ma solo ai fini della sua prova. Il contratto può essere stipulato solo dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico. Al termine del periodo di inserimento le parti sono libere di recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso, decorrente dallo stesso termine.

Durante il preavviso trova sempre applicazione la normativa sul contratto di rioccupazione, mentre se nessuna delle parti recede al termine del periodo di inserimento il contratto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di rioccupazione è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al quale si applica la normativa ordinaria in materia rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del Dl Sostegni bis.

In questo senso, quindi, saranno disciplinati dal Ccnl applicabile istituti quali ferie, permessi, malattia, infortunio, inquadramenti, livelli e così via. Durante il periodo di inserimento, precisa sempre il decreto, trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo. Nello specifico, trattandosi di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti. 

Vale la proroga per il progetto di inserimento?

Ci si chiede quale effetto possano avere sul progetto di inserimento eventuali eventi sospensivi, quali la malattia o l’infortunio. Il progetto di inserimento è prorogato in misura corrispondente oppure no?

In attesa di chiarimenti, tenuto conto che al contratto di rioccupazione si applicano le norme generali sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si può sostenere che, nei limiti del periodo di comporto, la malattia o l’infortunio comportino una proroga del progetto di inserimento in una misura corrispondente all’assenza, così da poterne garantire la sua piena attuazione. 


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Guida Covid-19

Covid-19: guida sul rientro a lavoro e sulla sindrome post infezione

Una guida dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro riporta indicazioni per i lavoratori guariti dal COVID-19

Dopo lo stress fisico e psicologico sofferto da chi ha contratto l’infezione da COVID-19 e/o è affetto da sindrome post-COVID, “il rientro al lavoro può essere arduo”.

È possibile che un lavoratore incontri ancora difficoltà con le attività quotidiane ma, per motivi finanziari o sociali, si trovi a dover lavorare.

Se si è affetti da COVID-19, “è meglio assentarsi dal lavoro fino a quando non ci si sente sufficientemente bene per riprendere la propria attività ma, con il giusto supporto, è possibile tornare a lavorare gradualmente o parzialmente quando non si è più contagiosi, se ci si sente abbastanza in forma per svolgere alcuni compiti”.

Proprio partendo da queste difficoltà e possibilità l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato recentemente due nuove guide, anche in italiano, che presentano le varie difficoltà che ci si trova ad affrontare quando si rientra al lavoro dopo aver contratto la malattia correlata al COVID-19, sia che si abbia avuto una forma grave o si presentino sintomi di lunga durata.

Le due guide offrono semplici soluzioni, rivolte sia ai lavoratori che ai dirigenti, su come gestire il rientro al lavoro, con riferimento, ad esempio, ai colloqui e agli adeguamenti degli orari di lavoro o delle mansioni lavorative.

Cosa fare in caso di contagio?

La guida ricorda che se per molti l’infezione “dura un paio di giorni, benché frequentemente si protragga per due-quattro settimane (in tal caso si parla di ‘COVID acuta’)”, bisogna tener conto anche della “Sindrome post-COVID”.

Si fa riferimento a questa Sindrome se, “dopo quattro settimane, i sintomi persistono e impediscono al paziente di svolgere le normali attività”.

In base ad alcuni studi di ricerca – indicano gli autori – “una persona su cinque presenta sintomi dopo cinque settimane e una su dieci li accusa per 12 settimane o più dopo aver contratto la COVID-19 acuta”. E nel febbraio 2021 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato “un documento di sintesi sulla sindrome post-COVID, che spiega ulteriormente i sintomi, la prevalenza e la gestione della patologia”.

Si indica poi che il periodo della pandemia “è stato difficile anche per i datori di lavoro, che hanno dovuto modificare rapidamente le modalità di organizzazione dell’attività lavorativa al fine di rendere l’ambiente più sicuro per i dipendenti e i clienti e hanno dovuto fare i conti con un certo numero di assenze per malattia”.

Inoltre, sempre a causa del virus SARS-CoV-2, “una grande quantità di dipendenti ha lavorato a distanza e alcune attività (per esempio quelle alberghiere) hanno chiuso; di conseguenza molti lavoratori sono stati messi in cassa integrazione”.

Ed è ragionevole che, in relazione alla necessità di preservare la salute dei dipendenti e delle aziende, i lavoratori e i datori di lavoro collaborino “al fine di rendere il rientro al lavoro il più possibile produttivo per tutti gli interessati”.

Collaborazione dipendenti e responsabili come procedere?

La guida si sofferma poi sugli aspetti che un lavoratore deve affrontare con il proprio responsabile se si resta in malattia per un tempo più lungo, per esempio a causa della sindrome post-COVID.

Queste alcune indicazioni rivolte ai lavoratori sulla guida: Durata consigliata della vostra assenza dal lavoro, motivo per cui vi mettete in malattia, quando dovete informare il vostro responsabile per comunicare un aggiornamento, reazione ai sintomi, accesso a diagnosi e test sanitari per accelerare il rientro al lavoro.


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Prodotti fitosanitari

Prodotti fitosanitari: ecco il manuale del Ministero sulla gestione scorte

Arrivano dal Ministero le indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche.

Il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato: “non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Quali sono i temi affrontati dal manuale?

  • “Adeguamenti alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;
  • Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non è stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non è stata presentata documentazione o la stessa non è conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;
  • Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal regolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;
  • Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;
  • Revoca su rinuncia da parte dell’impresa.
    Revoca a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).
  • Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;
  • Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”

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