Lavoratore No-vax

Lavoratore no-vax: la sospensione e lo stop alla retribuzione sono legittimi

Secondo il Tribunale di Modena, l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore no-vax quindi contrario al vaccino anti Covid-19.

L’ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia. “Il datore di lavoro – si legge nella pronuncia – si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.

Il Tribunale ricorda come la direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Rientra quindi tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.

 Non basta più l’uso delle mascherine, come invocato dalle due ricorrenti, per proteggersi adeguatamente. Così come il datore di lavoro non è tenuto a fornire al lavoratore ulteriori informazioni sui rischi/benefici della vaccinazione, trattandosi di informazioni ormai notorie.

Nello specifico, da dove è partito il ricorso?

Nel caso di specie, a presentare il ricorso erano state due fisioterapiste di una RSA assunte da una cooperativa di Modena che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi. La sospensione era avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, che quindi non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi in questo caso.

Il Tribunale ricostruisce allora la vicenda in via generale, delineando il quadro della normativa esistente. Anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione.

Così per chi lavora a contatto col pubblico oppure in spazi chiuso vicino ad altri colleghi la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione. Non trova pregio neppure l’asserita violazione della privacy delle lavoratrici che avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutata dal medico aziendale per stabilire l’inidoneità del “lavoratore no-vax” alla mansione.

I diritti e i doveri alla base della normativa

Il diritto alla libertà di autodeterminazione – spiega l’ordinanza- deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione.

Pertanto se il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l’utenza può decidere di sospendere il lavoratore no-vax. Il principio di solidarietà collettiva, grava su tutti (compresi i lavoratori) e rende legittima la scelta del datore di lavoro di allontanare momentaneamente il lavoratore no-vax.

Tutti gli studi clinici condotti finora, conclude il provvedimento, hanno dimostrato l’efficacia dei vaccini nella prevenzione del Covid-19. La circostanza che le autorità regolatorie abbiano autorizzato la somministrazione del vaccino a partire da 12 anni serve ad escludere la natura sperimentale dello stesso, rafforzata dal fatto che allo stato non ci sono evidenze scientifiche che provino il rischio di danni irreversibili a lungo termine.


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Lavoro agile

Lavoro agile: non cambia nulla per il collocamento obbligatorio delle persone disabili

Coloro che usufruiscono della modalità di lavoro agile rientrano nella base di computo per determinare la quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle persone disabili.

Questo chiarimento relativo alle aziende e ai lavoratori alle prese con il lavoro agile è dato dall’interpello 3 del 9 giugno 2021 del ministero del Lavoro. Inoltre, con la nota 966 del 17 giugno 2021, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito come applicare la sanzione per la mancata assunzione di personale disabile in relazione a più annualità.

Sono gli ultimi chiarimenti forniti sul collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità: l’obbligo dei datori di presentare la richiesta di avviamento di questi lavoratori ai servizi territorialmente competenti è stato sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, ma si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli ammortizzatori Covid (circolare 19/2020 del ministero del Lavoro).

Nello specifico, cosa stabilisce la legge 68/1999?

La legge 68/1999 stabilisce che per determinare il numero di persone disabili da assumere sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. La norma individua anche le categorie di lavoratori non computabili per calcolare la quota di riserva, facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Le aziende dovranno escludere dai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato i dipendenti disabili già in forza, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all’estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, i collaboratori, mentre i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota.

Il lavoratore somministrato potrà essere computato nella quota di riserva purché la durata della missione non sia inferiore a dodici mesi. È escluso il personale viaggiante e navigante per le aziende del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Non sono tenuti ad assumere personale con disabilità le imprese del settore edile per il personale di cantiere e gli addetti al trasporto.

Ulteriori precisazioni sul lavoro agile

L’articolo 23 del Dlgs 80/2015 stabilisce che i lavoratori in telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Il ministero del Lavoro, tuttavia, ritiene che tale esclusione non sia presente nella disciplina del lavoro agile che, del resto, risponde anche a esigenze differenti.

I lavoratori in smart working devono rientrare quindi nel calcolo per determinare la base di computo. La legge 68/1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per poter adempiere agli obblighi di legge, i datori di lavoro devono inviare online il prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo se nell’anno precedente sia avvenuta una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. 


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Consulenti del Lavoro Esami 2021

Consulenti del Lavoro: esami 2021 previsti in modalità semplificate

Per i Consulenti del Lavoro sono state rese note le modalità di svolgimento degli esami del 2021 valide per l’abilitazione alla professione.

A parziale modifica del Decreto Direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, il Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 ha prorogato a venerdì 10 settembre 2021 i termini di scadenza per l’invio delle domande di ammissione all’esame per consulenti del lavoro.

Inoltre, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 è stato previsto – anche per la sessione 2021 – che l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sia costituito esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove orali avranno inizio a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni. Si ricorda, tra l’altro, che l’accesso alla procedura d’iscrizione avverrà tramite le credenziali SPID o attraverso l’accesso CIE.

Le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sono state fornite dall’INL con la nota n. 5184 del 16 luglio 2021.

Entro quando presentare le domande di ammissione?

L’art. 3 del D.D. n. 46 del 16.07.2021 differisce il termine di presentazione delle domande di ammissione alla data del 10 settembre 2021. Come noto, la domanda di ammissione all’esame di Stato per i Consulenti del Lavoro deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Al riguardo il MLPS ha messo a disposizione un apposito applicativo accessibile tramite link https://servizi.lavoro.gov.it/abilitazionecdl.

L’applicativo consente al personale abilitato la gestione delle domande e, nello specifico, di:

  • valutare l’ammissibilità dei singoli candidati, registrare l’esito della valutazione o indicare le motivazioni dell’eventuale rigetto;
  • reperire i dati dei candidati per ogni comunicazione/convocazione;
  • esportare in formato Excel e PDF l’elenco dei candidati da convocare;
  • registrare, per ogni candidato ammesso, la presenza in sede di esame e il relativo esito.

L’Ufficio sede d’esame, conclusa la fase di istruttoria delle domande, registrerà l’ammissibilità dei singoli candidati sull’applicativo dedicato. L’eventuale rigetto della domanda di partecipazione, oltre che registrato sull’applicativo con le necessarie motivazioni, dovrà essere oggetto di apposita comunicazione al candidato consulente del lavoro tramite PEC o, in mancanza, tramite raccomandata A/R.


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Relazione Inail 2020

INAIL: i dati della Relazione annuale 2020 presentata a Montecitorio

Secondo la Relazione INAIL presentata a Montecitorio il 19 luglio 2021 le denunce per infortunio sul lavoro sono diminuite dell’11,4% rispetto all’anno precedente.

A fronte di una diminuzione rispetto all’anno precedente delle denunce per del -11,4%, si registra una crescita drammatica dei morti sul lavoro con un +13,3%.

È quanto si evince dalla presentazione del presidente dell’INAIL Franco Bettoni tenuta il 19 luglio 2021 nella Sala della Regina a Montecitorio, dinanzi tra gli altri al Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Un’apparente contraddizione, quella illustrata da Bettoni, che risente dell’impatto della pandemia da Coronavirus sulle attività economiche che in molti casi sono rimaste paralizzate nel periodo del lockdown.

Effetto Covid-19 su infortuni e morti sul lavoro: altri dati

Nel 2020 si sono avute 571.000 denunce di infortunio, di cui un quarto dovute al contagio per attività lavorative. Peraltro, gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 che rappresentano un calo del 9,7 per cento sull’anno precedente, dei quali il 12,97 per cento è avvenuto al di fuori dell’azienda su un mezzo di trasporto o in itinere, ovvero nel viaggio tra casa e lavoro e ritorno.

I casi mortali sono stati 1.538, dalla rilevazione delle denunce avanzate all’Istituto, con una crescita del 27,6 per cento rispetto all’anno precedente nutrita soprattutto dai casi di Covid che costituiscono più di un terzo delle morti segnalate.

Quali sono i numeri degli incidenti sul lavoro?

Tuttavia, sono in netto aumento anche i numeri degli incidenti sul lavoro con un 13,3 per cento in più, passando dai 705 del 2019 ai 799 del 2020.

Il Coronavirus ha avuto un’influenza diretta anche sulla diminuzione delle malattie professionali che in 12 mesi sono diminuite del 26,6 per cento, attestandosi a meno di 45.000. In particolare, i soggetti ammalati sono circa 31.400, dei quali il 38,06 per cento per causa professionale riconosciuta dall’INAIL.

Ovviamente a spiegare l’aumento dei morti non può bastare l’effetto della diffusione del virus, come dimostra l’aumento degli incidenti con esito fatale. Se, infatti, è chiaro l’effetto che la pandemia può aver indotto sul minor numero di incidenti avendo bloccato per mesi diversi comparti economici, non è immediatamente evidente perché siano aumentati i morti rispetto al 2019.


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lavoro sedentario

Lavoro sedentario: rischi, conseguenze, suggerimenti dell’EU-OSHA

Un documento prodotto per la campagna europea 2020-2022 sui disturbi muscoloscheletrici si sofferma sui rischi del lavoro sedentario.

Con riferimento alle tante attività lavorative che comportano il mantenimento prolungato della posizione da seduto, sono ormai accertati i rischi sanitari associati a uno stile di vita sedentario. Tra questi vi sono l’aumento dei rischi di disturbi muscoloscheletrici (DMS) e altri problemi di salute, come il diabete e le cardiopatie.

Tuttavia è possibile “ridurre al minimo questi rischi sul lavoro grazie a una buona progettazione e promuovendo l’attività fisica e frequenti cambiamenti di postura”.

Per prevenire i DMS è fondamentale adottare una combinazione di misure semplici, mirate all’ambiente lavorativo e all’organizzazione del lavoro e volte a contrastare i fattori psicosociali e ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori in materia di buone posture e pratiche di lavoro, senza dimenticare che “apportare modifiche all’ambiente di lavoro è più facile di quanto si pensi”.

A ricordarlo, su uno spazio web dedicato ai rischi del lavoro sedentario, è l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) che, in riferimento alla campagna 2020-2022 “ Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”, ha recentemente pubblicato una nuova scheda informativa dal titolo “Get moving at work” (“Comincia a muoverti al lavoro”) e una infografica che spiegano come l’attività fisica possa diventare parte di ogni lavoro.

Cosa evidenzia la nuova scheda informativa?

La nuova scheda informativa EU-OSHA evidenzia non solo i problemi di salute associati al lavoro sedentario, ma anche cosa fare per integrare il movimento nei processi lavorativi, fornendo esempi di vita reale sul posto di lavoro e link a varie risorse. Ricorda che i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) possono derivare da una combinazione di fattori di rischio e tra questi c’è la mancanza di movimento e la mancanza di attività fisica sul lavoro dovuta, per l’appunto, al lavoro sedentario.

Queste alcune raccomandazioni sulla postura seduta durante il lavoro:

  • “non superare le 5 ore di posizione seduta al lavoro ogni giorno;
  • fare delle micro-interruzioni almeno ogni 20-30 minuti;
  • alzarsi sempre per almeno 10 minuti dopo 2 ore di seduta;
  • lavorare in modo attivo e alternare la seduta, l’attività in piedi e il camminare.

Cosa possono fare i datori di lavoro?

  • consentire ai lavoratori di alternare posizione seduta, stare in piedi e muoversi; motivare i lavoratori a fare delle pause, muoversi e fare stretching;
  • impostare dei tempi massimi di posizione seduta e dei tempi per lo stretching e lo spostamento;
  • introdurre attività di stretching negli incontri;
  • fornire scrivanie sit-stand e sedute che consentano il cambiamento di postura;
  • fornire telefoni cordless in modo che i lavoratori possano camminare e parlare;
  • rimuovere le stampanti dai singoli uffici e spostare i contenitori in una posizione centrale.
  • fornire app per computer che forniscano promemoria e indicazioni relative alle pause.

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