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Rischio chimico: incontro tra normativa di prodotto e sociale

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro è condizionata dal rispetto e dalle informazioni dettagliate che provengono, in particolare, dall’applicazione del  Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) e del Regolmaneto /CE) N.1272/2008 (CLP).

E dunque l’entrata in vigore dei Regolamenti REACH e CLP negli Stati membri dell’Unione Europea “ha avuto un’immediata ricaduta su normative specifiche di settore, quali, ad esempio, quella relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per gli aspetti legati all’utilizzo di sostanze e miscele pericolose e alla conseguente esposizione agli agenti chimici”.

 

A ricordarlo, soffermandosi su alcuni aspetti specifici di questa ricaduta, è un intervento al convegno “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” che si è tenuto a Bologna, durante Ambiente e Lavoro, il 19 ottobre 2016.

 

In “Il significato dell’Autorizzazione e della Restrizione REACH nell’ambito del Titolo IX D.Lgs.81/08” – a cura di Celsino Govoni (Regione Emilia-Romagna, Autorità Competente REACH e CLP di Modena, Azienda USL di Modena), Mariano Alessi (Coordinamento nazionale vigilanza REACH e CLP) e Luigia Scimonelli (Coordinamento nazionale vigilanza REACH e CLP, Centro nazionale Sostanze Chimiche) – si sottolinea la ricaduta dei Regolamenti REACH e CLP sul D.Lgs. 81/2008. Ad esempio segnalando che dal 29 marzo 2016 – con riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.39 – in Italia i due regolamenti hanno un “impatto significativamente maggiore sugli obblighi che il datore di lavoro (DdL) possiede al fine dell’applicazione rigorosa del Titolo IX ‘Sostanze pericolose’, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da agenti cancerogeni e mutageni’ del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Il datore di lavoro non solo si trova a dover rispondere agli obblighi previsti dal Testo Unico, ma “anche a svolgere i compiti che gli vengono attribuiti dal REACH a seconda del ruolo che svolge variamente nella catena di approvvigionamento dei prodotti chimici (produttore, importatore, fornitore, utilizzatore a valle), e a tenere conto delle novità relative agli aspetti di classificazione e di etichettatura di sostanze e miscele del CLP”. Infatti – continua la relazione – le nuove norme “possono coinvolgere il datore di lavoro con nuovi obblighi e nuovi strumenti atti alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Ad esempio l’articolo 34 del Regolamento Reach ha introdotto una “nuova responsabilità a carico di ogni DdL, in qualità di utilizzatore professionale di prodotti chimici”: deve “comunicare, a chi è direttamente situato a monte della filiera della fornitura di sostanze e miscele, cioè al suo fornitore, l’aggiornamento delle informazioni sulle proprietà pericolose di sua conoscenza e di ogni altra informazione presente nelle Schede di dati di sicurezza  (SDS) o nelle Schede di Dati di Sicurezza estese (eSDS) o eventualmente nelle notizie ed informazioni ottenute ai sensi dell’art.223, comma 4 D.Lgs.81/08, che potrebbero porre in dubbio la conformità della scelta corretta delle misure di gestione dei rischi in riferimento agli usi identificati e allo scenario di esposizione delle sostanze e delle miscele pericolose in raffronto alle misure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico realmente applicate nel proprio luogo di lavoro”.

 

E riguardo all’integrazione fra normativa di prodotto (come il Regolamento REACH e CLP) e normativa sociale(come il D.Lgs. 81/2008), si ricorda che nei luoghi di lavoro “la composizione chimica, le caratteristiche chimico-fisiche e le misure di gestione del rischio dei prodotti chimici impiegati sono ricavate principalmente dalle informazioni contenute nelle  SDS o eSDS o Schede Informative previste dagli obblighi diversificati di informazione di cui agli artt.31 e 32 del REACH”.

Inoltre riguardo alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi e nella valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, il datore di lavoro è “tenuto a determinare preliminarmente l’eventuale presenza di sostanze pericolose che sono presenti o che si formano nei processi lavorativi, considerando in particolare le loro proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa SDS, ora predisposta ai sensi del Regolamento (UE) N.830/2015”.

 

L’intervento chiarisce poi, sempre in merito all’integrazione tra le due tipologie di normativa, che “generalmente tutti i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento CLP, nonché i recipienti utilizzati per il deposito di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose, devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo sempre in conformità al Regolamento CLP”. E le deroghe “sono molto limitate e circostanziate ad impieghi di breve durata o a composizioni che variano velocemente nel tempo, ma sempre richiedenti elevata informazione e formazione integrativa”.

 

Questi due altri aspetti citati:

– per quanto riguarda l’uso degli agenti cancerogeni e mutageni (sostanze cancerogene e mutagene di categoria 1A e 1B) “vi è sempre l’obbligo immutato che anche gli impianti, oltre ai contenitori e gli imballaggi siano etichettati in maniera leggibile e comprensibile secondo il CLP, a partire dal 1° dicembre 2010 per le sostanze pericolose e a partire dal 1° giugno 2015 per le miscele direttamente classificate pericolose”;

– il datore di lavoro ha l’obbligo di riunire tutte le informazioni di cui necessita per assolvere agli obblighi che gli impone l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 riguardo all’adozione delle “misure e dei principi generali di prevenzione e protezione del rischio chimico”, obblighi che “contemporaneamente vengono richiesti dal Regolamento REACH per documentare la disponibilità di tutte le informazioni che sono state impiegate nell’assolvimento degli obblighi conseguenti, almeno per un periodo di dieci anni dopo che sono stati utilizzati per l’ultima volta i prodotti chimici e a comunicarle alle Autorità che ne richiedessero riscontro per qualsiasi accertamento conseguente al controllo, alle inchieste e alla vigilanza”.

 

Segnaliamo, infine, il tema centrale dell’intervento – tema che approfondiremo in un prossimo articolo – relativo alla relazione fra la sostituzione delle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro e gli obblighi di autorizzazione e restrizione secondo il REACH. 

Infatti riguardo alla protezione dei lavoratori dagli effetti di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro ancor prima di adottare le misure e i principi generali, sulla base dell’individuazione di un “rischio superiore alla soglia del rischio irrilevante per la salute e/o del rischio basso per la sicurezza chimica, deve provvedere affinché il rischio chimico stesso sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, delle sostanze, miscele o processi pericolosi utilizzati, con rispettive alternative che, nelle condizioni di uso, risultassero non pericolose e meno pericolose per i lavoratori”.

    

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “Reach. L’applicazione dei regolamenti Reach e CLP nei luoghi di vita e di lavoro“, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (formato PDF, 27.9 MB).

 

Fonte: Punto Sicuro

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Rumore: cosa fare in caso di superamento dei livelli di esposizione

Riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, “in base alle conoscenze attuali, non si considera a rischio l’esposizione al rumore fino a 80 decibel in misura del 100% (il doppio) per ogni tre decibel in più”.

A ricordarlo è il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia (OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge e che al rischio rumore dedica uno specifico capitolo.

Riguardo a questo rischio nel documento si segnala che, oltre che all’apparato uditivo, “effetti nocivi del rumore possono verificarsi anche a carico:

– dell’apparato cardiocircolatorio, ad esempio ipertensione e ischemia miocardica (diminuzione del normale afflusso di sangue, che si verifica per abbassamento della pressione arteriosa);

– dell’apparato digerente, ad esempio ipercloridria gastrica (con conseguenti dolori e bruciori) e azione spastica sulla muscolatura;

– dell’apparato endocrino (aumento di ormoni di tipo corticosteroideo);

– dell’apparato neuropsichico (quadri neuropsichici a sfondo ansioso con somatizzazioni, insonnia, affaticamento, diminuzione della vigilanza e della risposta psicomotoria)”. 

 

Si ricorda poi che il riferimento normativo fondamentale in materia di prevenzione dai rischi da rumore è il decreto legislativo 81/2008 (Titolo VII, artt. da 187 a 198) che prescrive i “requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro”.

 

In particolare il D.Lgs. 81/2008 fissa “tre livelli di esposizione (80, 85 e 87 decibel – dB(A) – ossia il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa e 135, 137 e 140 decibel – dB(C) – ossia il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata) e i corrispondenti adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro qualora vengano superati i livelli stessi”.

Inoltre stabilisce che:

– riguardo alla valutazione dei rischi, ‘il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro’ (art. 190, D.Lgs. n. 81/2008);

– ‘il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo’ e, in ogni caso, “a livelli non superiori ai valori limite di esposizione” (art. 192, D.Lgs. n. 81/2008).

 

Vediamo cosa prevede la normativa in relazione ai vari livelli di esposizione.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 80 decibel:

– “messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del datore di lavoro;

– obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, all’uso corretto delle attrezzature, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore”.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 85 decibel:

– “obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI dell’udito;

– obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore;

– controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85 dB(A) su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).

Detto controllo sanitario comprende:

– una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;

– visite mediche periodiche, integrate dall’esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell’esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente”.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 87 decibel:

– “adozione immediata di misure atte a riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (Dispositivi di Protezione e/o interventi su attrezzature, strutture o ambienti);

– individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva;

– modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta”.

Si segnala che i mezzi individuali di protezione dell’udito “sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 87 decibel”.

Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate anche le indicazioni relative alla predisposizione, avvalendosi del servizio di un tecnico competente in acustica, di una specifica relazione.

 

Sono poi riportate anche indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Infatti laddove non si può intervenire a livello di protezione collettiva, “la tutela del lavoratore dai rischi provocati dal rumore avviene tramite dispositivi di protezione dell’udito”.

Dispositivi che devono essere usati obbligatoriamente, come abbiamo già indicato, quando “è stato rilevato un livello di esposizione quotidiana superiore a 85 decibel”.

Tra l’altro se la legislazione vigente prevede che il Datore di Lavoro metta a disposizione i DPI già al superamento degli 80 decibel, “appare quanto meno curioso che sussista un obbligo di avere le protezioni, ma non di utilizzarle”. Tuttavia nel documento si ricorda che i dispositivi di protezione individuali sono “per natura ‘appendici’ al corpo umano, e come tali limitano la sensibilità, il tatto, la tecnica lavorativa, ecc. Il loro utilizzo comporta un maggiore impiego di tempo e/o una maggiore attenzione per svolgere la mansione”. E i dispositivi di protezione dell’udito comportano, in particolare, un “limite potenzialmente molto pericoloso, ossia quello di non poter sentire un segnale di allarme o un avviso urgente”.

Ed è dunque per questo motivo che, “quando ritenuto non fondamentale, si tende a limitare l’uso di questo tipo di DPI; ed è per questo motivo che, in maniera ancora più forte che in altri campi, si tende a preferire l’utilizzo di misure di protezione collettiva, quali barriere antirumore, pannelli fonoassorbenti, ecc”.

 

In ogni caso si segnala che la scelta dei DPI viene fatta in funzione dei “seguenti parametri:

– il livello misurato del rumore;

– la sua frequenza, in quanto l’attenuazione è diversa per diverse frequenze;

– la maneggevolezza, cioè la minima alterazione possibile dell’ergonomicità”.

E ne esistono sostanzialmente di 3 tipi:

– “i tappi auricolari: attenuano fra 8 e 30 dB(A);

– le cuffie isolanti: attenuano fra 25 e 40 dB(A);

– i caschi: attenuano fra 40 e 50 dB(A)”.  

 

In ogni caso, per migliorare le condizioni di sicurezza il primo intervento da porre in atto è quello di “limitare la percezione del rumore. Le strade possibili sono due: la migliore consiste nel modificare il processo di produzione in maniera tale da ridurre in maniera definitiva il rumore prodotto (ad esempio sostituendo attrezzature obsolete con attrezzature nuove meno rumorose); la seconda consiste nella riduzione del rumore per mezzo di pannelli fonoassorbenti, pareti divisorie tra locali dove sono in uso attrezzature rumorose e altri locali, ecc”.

 

Segnaliamo che il documento, che si sofferma anche sul tema della formazione e della sorveglianza sanitaria, riporta una breve check list relativa all’esposizione al rumore.

E ricordiamo, in conclusione, che con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – è stato recentemente riscritto il comma 5-bis dell’articolo 190. Modifica che ufficializza e permette l’utilizzo delle banche dati sul rumore, laddove le banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Fonte: Punto Sicuro

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Esposizione a farmaci pericolosi: nuove raccomandazioni europee per gli operatori sanitari

Il Parlamento europeo ha promosso nuove raccomandazioni sulle politiche per prevenire l’esposizione professionale ai farmaci citotossici. Si tratta di una nuova e importante iniziativa, con l’obiettivo di proteggere gli operatori sanitari che lavorano nell’Unione europea.

I farmaci citotossici, utilizzati prevalentemente nella terapia dei tumori, sono stati classificati come pericolosi e possono causare effetti negativi sulla salute in seguito all’esposizione sul posto di lavoro. È stato riportato che la manipolazione non corretta dei farmaci citotossici può causare cancro, effetti tossici sugli organi, problemi di fertilità, alterazioni genetiche e malformazioni congenite. L’esposizione avviene solitamente attraverso il contatto con la pelle o le membrane mucose, per inalazione e per ingestione. 

L’incidenza dei tumori continua ad aumentare e, di conseguenza, aumenta anche l’uso degli agenti citotossici. Questi farmaci, inoltre, vengono usati sempre più spesso anche per trattare disturbi ematologici e reumatologici; di conseguenza, sono in aumento sia il numero, sia la tipologia di operatori sanitari che manipolano questi farmaci; le categorie a più alto rischio di esposizione sono infermieri, farmacisti e tecnici di laboratorio di farmacia.

Nonostante tale aumento del rischio sia stato riconosciuto in Europa, da organismi quali l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, e in molte nazioni ci siano già standard da rispettare, non esistono, attualmente, una legislazione, linee guide o standard minimi europei sulla manipolazione dei farmaci citotossici. Nel novembre del 2015, però, il Parlamento europeo ha convocato una Commissione per occuparsi dei fattori di rischio chimici, compresa l’esposizione ai farmaci citotossici. Il nuovo documento di raccomandazioni, Preventing occupational exposure to cytotoxic and other hazardous drugs (Prevenire l’esposizione professionale ai farmaci citotossici e ad altri farmaci pericolosi) sottolinea l’importanza dell’introduzione di una normativa adeguata e fornisce consigli sulle migliori pratiche per prevenire l’esposizione.

La formazione continua dei professionisti sanitari, insieme all’uso di un’adeguata attrezzatura per la protezione del personale e la manipolazione dei farmaci sono raccomandati e considerati fondamentali per prevenire efficacemente l’esposizione ai farmaci pericolosi. Nella Direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, si afferma chiaramente che “Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l’utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.”

Per esempio, nelle recenti linee guida di indirizzo tecnico della SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, La tutela dell’operatore sanitario a rischio di esposizione ai farmaci antiblastici, si afferma chiaramente che, per il trasferimento di farmaci durante le fasi di preparazione e di somministrazione, è necessario l’utilizzo di un dispositivo di trasferimento a circuito chiuso (CSTD, dall’inglese Closed System Transfer Device) secondo la definizione del NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) e che è responsabilità della farmacia della struttura ospedaliera esaminare la documentazione tecnica e scientifica e la relativa certificazione/conformità e scegliere dispositivi che forniscano la massima garanzia di protezione del ‘sistema a circuito chiuso’. Tuttavia, anche se la maggior parte dei laboratori farmaceutici europei sta producendo farmaci citotossici in sistemi quali cappe di sicurezza biologica o isolatori, l’esposizione ai farmaci citotossici dei lavoratori resta un problema.

Il documento del Parlamento europeo sottolinea 11 raccomandazioni principali che si concentrano sui passaggi da intraprendere per garantire che una normativa europea vincolante aiuti a proteggere tutti gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici ed esorta la Commissione europea a intraprendere azioni mirate.

L’impiego di Sistemi chiusi (CSTD) è raccomandato dal nuovo documento come l’unico strumento specificatamente progettato per proteggere gli operatori sanitari dall’esposizione professionale a sostanze pericolose ma avverte che alcuni produttori sostengono che i propri dispositivi sono chiusi anche quando producono gas, vapori ed emissioni acquose. Secondo la definizione della NIOSH, un CSTD è un dispositivo di trasferimento che impedisce meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel sistema e la fuoriuscita di farmaci pericolosi e di vapori. Poiché l’inalazione di farmaci citotossici può essere dannosa, gli autori del documento auspicano che ci sia una definizione comune di dispositivo di trasferimento dei farmaci a circuito chiuso, esponendo in maniera dettagliata i requisiti tecnici da rispettare.

Sebbene non ci siano normative e linee guida comuni valide in tutta Europa, l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Istituto nazionale per la sicurezza e l’igiene sul lavoro) spagnolo ha pubblicato una chiara definizione di CSTD e le specifiche tecniche che devono avere tali dispositivi in una nuova Nota Técnica de Prevención (Nota tecnica per la prevenzione) – NTP 1051. Il documento, dal titolo Exposición laboral a compuestos citostáticos:
sistemas seguros para su preparación (Esposizione professionale ai composti citotossici: sistemi per la loro preparazione), pubblicato nel 2015, ha esposto le condizioni che i dispositivi CSTD devono rispettate per la gestione dei farmaci citostatici, che comprendono: non contaminazione dell’aria e del lavoratore, asepsi, affidabilità durante l’utilizzo (comprese sicurezza ed aspetti ergonomici), capacità di svuotamento completo, universalità delle connessioni e protezione contro la contaminazione chimica. Ciò può aiutare a fornire una solida base per la messa a punto di linee guida da parte degli organismi ufficiali europei o di altre singole nazioni.

Il dottor Paul J.M. Sessink, Exposure Control Sweden AB, che ha contribuito a stilare le raccomandazioni, ha affermato che in seguito all’aumento continuo dell’impiego dei farmaci citotossici, c’è bisogno di proteggere gli operatori sanitari che li manipolano dall’esposizione e dagli eventi avversi. Ha affermato, inoltre, che la salute e il benessere degli operatori sanitari è sicuramente la preoccupazione principale ma c’è anche un altro aspetto: la prevenzione dell’esposizione contribuisce alla sostenibilità del settore sanitario europeo aumentando l’etica e prevenendo l’assenteismo del personale.

Johan Vandenbroucke, Senior Pharmacist Production presso il Ghent University Hospital, un altro degli autori delle linee guide, ha aggiunto che, nonostante i danni dell’esposizione ai farmaci citotossici siano ben noti da diversi anni, non esistono linee guida e normative in vigore in Europa. Ha, dunque, auspicato che tali raccomandazioni siano il primo passo per giungere a standard minimi vigenti in tutta l’Unione europea.

1480413900 News machedil

Macchine in edilizia: la sicurezza nell’uso degli elevatori a bandiera

Tra le attrezzature analizzate che rilevano vari rischi per gli utilizzatori ci sono anche gli elevatori a bandiera, chiamati anche paranchi o argani: apparecchi di sollevamento costituiti da un motore collegato ad un tamburo su cui si avvolge la fune, dotata di contrappeso e gancio di sollevamento. Apparecchi che sono spesso utilizzati nei cantieri di piccole ristrutturazioni per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Per affrontare il tema della prevenzione nell’uso degli elevatori a bandiera, ci soffermiamo oggi su una scheda contenuta nella seconda parte del manuale “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, un documento nato dal rapporto di collaborazione tra l’ INAIL Piemonte e il CPT Torino.

 

La “Scheda 14 – Elevatore a bandiera” si sofferma su vari aspetti: dagli elementi costituenti della macchina ai dispositivi di sicurezza (finecorsa di discesa, arresto di emergenza, dispositivo di sicurezza del gancio, dispositivo di blocco della rotazione, freno del motore, protezione elettrica, …), dai dispositivi di comando e di controllo ai vari fattori di rischio (caduta di materiale dall’alto, caduta dall’alto, rischio elettrico e scivolamenti e cadute a livello).

 

Ci soffermiamo in particolare su alcuni dei principali fattori di rischio trattati.

 

Riguardo alla caduta di materiale dall’alto si indica che tale rischio può essere determinato da una serie di cause come:

– “cedimento della struttura su cui è installato l’elevatore (ad esempio ponteggio, solaio o parete);

– non corretta installazione dell’elevatore a bandiera;

– collasso della struttura dell’elevatore a bandiera per cedimento strutturale, ad esempio dovuto a carente manutenzione;

– errori di manovra durante il sollevamento di carichi;

– movimentazione di carichi non correttamente imbracati o contenuti”.

E per prevenire tale rischio “occorre verificare la struttura su cui si installa l’elevatore (ad esempio solai dell’edificio, ponteggio) rispettando le istruzioni del fabbricante, in merito alle sollecitazioni prodotte dall’elevatore. Occorre inoltre rispettare le indicazioni del fabbricante relative alle regole di installazione e uso, sui controlli, anche strutturali, e sulla manutenzione dell’elevatore specie per fune, finecorsa e freno”.

Inoltre il rischio di caduta di materiale dall’alto dovuto alla movimentazione di carichi “deve essere limitato attraverso l’uso corretto degli accessori di sollevamento, compresi i contenitori. L’urto del carico contro strutture fisse deve essere evitato sollevando materiali di dimensioni contenute ed associando un corretto uso dei segnali gestuali/verbali, per la comunicazione tra il manovratore e l’operatore a terra. Inoltre, la tavola fermapiede, di altezza non inferiore a 30 cm, facente parte del parapetto frontale dell’area in cui è installato l’elevatore, oltre a proteggere l’operatore dalla caduta è utile anche per impedire la caduta di materiale”.

Si indica poi che la zona a terra, di carico e scarico, “deve essere delimitata per impedire il transito alle persone e ai veicoli. L’operatore a terra, durante le operazioni di salita e di discesa del carico, non deve sostare entro la zona delimitata. Al passaggio del carico occorre impedire ai lavoratori lo sporgersi dai piani intermedi”.

 

E riguardo invece alla caduta dall’alto, la scheda segnala che “per impedire la caduta dall’alto del manovratore, l’area di lavoro in quota deve essere protetta da parapetti. Nella parte frontale nella quale è installato l’elevatore può essere lasciato un varco per il passaggio del carico da movimentare, applicando, per il tratto corrispondente, una tavola fermapiede di altezza non inferiore a 30 cm e sufficientemente robusta da sopportare l’eventuale spinta esercitata dall’operatore. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali. Qualora non sia possibile mantenere il parapetto frontale, è necessario che il manovratore utilizzi idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta efficacemente ancorati”.

 

Rimandando alla lettura integrale del documento per gli altri fattori di rischio, riportiamo infine – “fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina” – le istruzioni per l’impiego corretto dell’elevatore a bandiera:

 

Istruzioni prima dell’uso:

– “verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;

– verificare la presenza degli staffoni (robusti e rigidi sostegni laterali) e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale nella quale è installato l’elevatore;

– verificare l’integrità della struttura portante l’elevatore;

– con ancoraggio: verificare l’efficienza del puntone di fissaggio;

–  verificare l’efficienza della sicura del gancio e dei morsetti ferma-fune con redancia;

– verificare l’efficienza del freno del motore;

– verificare l’efficienza del finecorsa di salita;

– verificare che restino almeno due spire di fune avvolte nel tamburo a finecorsa in discesa;

– verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

– verificare l’efficienza dell’interruttore di linea o del quadro elettrico presso l’elevatore;

– verificare la funzionalità della pulsantiera;

– transennare a terra l’area di tiro, anche durante la fase di montaggio dell’elevatore;

– verificare l’adeguatezza del cavo di alimentazione secondo i requisiti richiesti dal fabbricante (ad esempio sezione del cavo);

– posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitarne danneggiamenti;

– utilizzare i DPI previsti”.

 

Istruzioni durante l’uso

– “non lasciare carichi sospesi incustoditi;

– non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi;

– non eseguire tiri in obliquo (i carichi devono essere sollevati con tiro verticale);

– accertarsi che la zona di corsa del carico sia sgombra da ostacoli;

– mantenere gli staffoni in posizione;

– usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;

– usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;

– verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;

– prima di sganciare il carico, accertarsi che sia appoggiato stabilmente;

–  verificare il corretto avvolgimento della fune sul tamburo;

– arrestare la salita del carico prima dell’intervento del finecorsa, utile in caso di errata manovra;

– per l’operatore a terra: non sostare sotto il carico e utilizzare l’adeguata segnaletica gestuale/ verbale per il corretto sollevamento dei carichi;

– segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

– utilizzare i DPI previsti”.

 

Istruzioni dopo l’uso

– “avvolgere il cavo fino in prossimità del tamburo;

– scollegare elettricamente l’elevatore;

– ritrarre l’elevatore all’interno dell’area di lavoro;

– segnalare eventuali guasti e anomalie”.

 

Fonte: Punto Sicuro

 

 

1480413909 News gps

Controlli a distanza: installazione del gps sulle vetture aziendali

Con Circolare n. 2 dello scorso 7 novembre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito alle condizioni in cui è ammessa l’installazione di impianti di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali. L’oggetto della Circolare si inserisce nella più ampia tematica dei limiti di ammissibilità dei controlli a distanza, disciplinata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che mira a contemperare le esigenze organizzative e produttive dell’azienda con i fondamentali diritti di riservatezza e dignità personale dei lavoratori.

Il contesto

Il primo comma del menzionato art. 4 ammette l’impiego di impianti audiovisivi e di “altri strumenti” dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente in presenza di esigenze:

organizzative e produttive;

di sicurezza del lavoro;

di tutela del patrimonio aziendale.

In tal caso, è inoltre necessaria la previa stipula di accordo sindacale con la r.s.u., le r.s.a., ovvero – nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni – con le oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, è comunque possibile procedere su autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ovvero (per le imprese con unità rientranti negli ambiti di competenza di più sedi territoriali) della sede centrale dello stesso I.N.L.

Nessun accordo né autorizzazione sono invece necessari (comma 2°) con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (pc, tablet, cellulari, smartphone ecc.) nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Occorre inoltre sottolineare che, qualora i lavoratori siano stati debitamente informati – nel rispetto del Codice della Privacy – circa le modalità d’uso degli strumenti in questione e l’effettuazione dei controlli, le informazioni legittimamente raccolte nell’utilizzo degli strumenti in questione possono essere utilizzate “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, dunque anche in sede disciplinare.

Le conclusioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come anticipato, l’I.N.L. ha risposto all’interrogativo se l’installazione del sistema di geolocalizzazione sulla vettura aziendale sia subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4, 1° comma (sussistenza delle esigenze aziendali e dell’accordo sindacale ovvero dell’autorizzazione amministrativa), oppure se, riferendosi ad uno “strumento utilizzato per rendere la prestazione”, la medesima installazione possa considerarsi esente dai limiti in questione (fermi restando, viceversa, i limiti e gli adempimenti previsti dal Codice della Privacy e dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante in materia).

Al riguardo, l’Ente ha osservato come, nel caso prospettato, l’unico strumento effettivamente necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa sia rappresentato dalla vettura aziendale, mentre il sistema di geolocalizzazione costituisce solo un elemento ulteriore, “aggiunto”, non coessenziale alla prestazione stessa ma rispondente ad esigenze datoriali di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o di tutela della sicurezza del lavoro.

Ne consegue che nella generalità dei casi in esame l’impresa può procedere all’installazione del GPS e all’utilizzo dei dati dallo stesso forniti solo dopo aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, quantomeno, aver conseguito l’autorizzazione dello stesso I.N.L.

Fanno unicamente eccezione, per le medesime ragioni, le ipotesi in cui i sistemi di localizzazione siano essi stessi necessari all’attuazione della prestazione lavorativa, oppure la relativa installazione sia imposta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.).

 Fonte: Il Giornale delle Pmi

 

 

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