Il Decreto Lavoro 48/2023, convertito in Legge 85/2023, introduce diverse modificazioni al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), che mirano a rafforzare la protezione dei lavoratori e ad aggiornare i meccanismi di controllo e vigilanza. Le novità riguardano anche il datore di lavoro.
Di seguito, una disamina dettagliata per ogni singola modifica menzionata nell’articolo 14 di tale decreto.
Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
La modifica specifica l’obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria in situazioni previste dal decreto legislativo e quando la valutazione dei rischi lo richieda. Questo amplia l’obbligo di sorveglianza sanitaria a situazioni non espressamente indicate nella normativa precedente, aumentando così la tutela dei lavoratori.
Art. 21 – L’impresa familiare e a lavoratori autonomi
La revisione sottolinea l’obbligatorietà per i lavoratori autonomi e i membri dell’impresa familiare di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di sicurezza e di adottare opere provvisionali adeguate. Ciò implica una maggiore attenzione alla sicurezza personale e collettiva nei luoghi di lavoro, estendendo le misure di protezione a categorie di lavoratori precedentemente meno regolamentate in questo ambito.
Art. 25 – Obblighi del medico competente
Si introduce la lett. e-bis) che indica due nuovi obblighi per il medico competente enfatizzando la continuità e l’efficacia della sorveglianza sanitaria. Il medico deve ora richiedere e valutare la cartella sanitaria del lavoratore proveniente da precedenti datori di lavoro e, in caso di impedimento, nominare un sostituto qualificato. Questo garantisce che la sorveglianza sanitaria non subisca interruzioni e che venga presa in considerazione la storia lavorativa e sanitaria del lavoratore.
Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Con l’aggiunta di nuove disposizioni sulla formazione, si sottolinea l’importanza del monitoraggio e del controllo, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa sulla qualità e sull’efficacia degli accordi formativi. Ciò implica un impegno verso l’aggiornamento e la verifica dell’adeguatezza della formazione fornita ai lavoratori, con l’obiettivo di garantire una maggiore consapevolezza delle norme di sicurezza e una migliore capacità di prevenzione degli infortuni.
Artt. 71, 72 e 73 – Uso delle attrezzature di lavoro
Queste modifiche si concentrano sulla qualificazione degli operatori e sulla conformità delle attrezzature di lavoro. In particolare, con l’aggiunta del comma 4-bis all’art.73, si richiede una formazione specifica e adeguata anche per il datore di lavoro che utilizza attrezzature da lavoro che necessitano di conoscenze particolari (di cui all’art. 71 comma 7), al fine di garantire che l’uso sia sicuro e conforme alle normative. Questo contribuisce a prevenire gli infortuni derivanti dall’utilizzo improprio di attrezzature e macchinari.
Art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro
In conseguenza all’aggiunta del comma 4-bis dell’articolo 73, di cui sopra, esso è stato inserito anche tra le violazioni per le quali (art. 87) sono previste per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Questo rafforza il principio di responsabilità e mira a incentivare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.
Ogni modifica introdotta da questo decreto legislativo punta a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la promozione di una cultura della prevenzione, l’aggiornamento delle procedure di controllo e la specificazione di obblighi e responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel mondo del lavoro.