Decreto lavoro: salario, incentivi e nuove tutele operative

Decreto lavoro: salario, incentivi e nuove tutele operative

Il decreto lavoro approvato in via definitiva dal Senato il 24 giugno 2026 converte, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, entrato in vigore il 1° maggio e dedicato al salario giusto, agli incentivi all’occupazione e al contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, composto dopo l’esame parlamentare da 29 articoli, deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo conferma gli esoneri contributivi per l’assunzione di giovani, donne e lavoratori nelle aree della ZES unica, l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine e lo sgravio riconosciuto alle aziende che adottano misure certificate per la conciliazione tra vita e lavoro. 

La conversione introduce però correzioni rilevanti anche in materia di retribuzioni, rinnovi dei CCNL, tirocini extracurriculari, lavoro tramite piattaforme, somministrazione e distacco. L’obiettivo è collegare maggiormente gli incentivi pubblici alla qualità del trattamento economico applicato e rafforzare la trasparenza nei rapporti di lavoro, prevedendo al tempo stesso nuovi strumenti per tutelare l’occupazione e la continuità produttiva.

Il decreto lavoro chiarisce salario giusto e rinnovi dei CCNL

Il salario giusto previsto dall’articolo 7 viene determinato facendo riferimento al trattamento economico complessivo stabilito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, in coerenza con l’articolo 36 della Costituzione. La legge di conversione precisa che il parametro comprende le voci fisse, continuative, dirette, indirette e differite, le mensilità aggiuntive, le indennità stabili, il welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti economici definiti dal contratto collettivo. Restano escluse le somme variabili o discrezionali attribuite individualmente. Il rispetto di questo livello economico diventa essenziale anche per accedere agli incentivi contributivi previsti dal decreto.

Il CNEL dovrà inoltre aggiornare l’archivio nazionale dei contratti, estrarre per ciascun CCNL il relativo trattamento economico complessivo e sviluppare indicatori territoriali su costo della vita, canoni di locazione, prezzi e potere d’acquisto. Cambiano anche le regole sui rinnovi: se il CCNL non viene rinnovato entro nove mesi dalla scadenza, e in assenza di diverse previsioni delle parti, le retribuzioni devono essere adeguate mediante un’anticipazione pari al 50 per cento dell’indice IPCA-NEI. Per le intese di prossimità peggiorative vengono introdotti obblighi di deposito e informazione. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la sottoscrizione deve avvenire presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e i lavoratori interessati devono essere informati entro tre giorni.

Le nuove regole per tirocini, distacchi e lavoro digitale

Le imprese dovranno considerare anche le modifiche introdotte negli altri ambiti. I tirocini extracurriculari non potranno superare complessivamente 12 mesi presso imprese appartenenti allo stesso gruppo, così da evitare la successione reiterata di percorsi formativi tra società collegate. In via sperimentale, per tre anni, sarà possibile ricorrere al distacco anche senza uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante, purché esista un accordo sindacale, non cambino le mansioni e l’operazione sia finalizzata a salvaguardare l’occupazione, le competenze e la continuità produttiva. 

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione viene consentita una missione a termine presso lo stesso utilizzatore fino a ulteriori 36 mesi, salvo diversa disciplina collettiva, mentre diventano nulle le clausole che ostacolano l’assunzione diretta. Nel lavoro tramite piattaforme, le decisioni automatizzate che incidono sull’account, sulla retribuzione o sul rapporto contrattuale dovranno poter essere spiegate e riesaminate mediante intervento umano. 

Per le aziende sarà quindi necessario verificare il CCNL applicato, il trattamento economico effettivamente riconosciuto, le lettere di assunzione, il codice contrattuale comunicato e le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri.

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