Patente a crediti: recupero dei punti decurtati nei cantieri

Patente a crediti: recupero dei punti decurtati nei cantieri

La patente a crediti nei cantieri entra in una nuova fase applicativa con la nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026, emanata in attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale n. 24/2026. Il documento definisce criteri uniformi per l’attività delle Commissioni territoriali chiamate a valutare le domande presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi interessati dal recupero dei crediti decurtati. Il sistema, disciplinato dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008 e dal decreto ministeriale n. 132/2024, consente di recuperare fino a un massimo di 15 crediti attraverso attività formative aggiuntive e investimenti diretti a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Le Commissioni sono composte da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, mentre alle sedute sono invitati i rappresentanti dell’ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La competenza territoriale viene individuata in base alla sede legale dell’impresa. La richiesta deve essere trasmessa tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato presso il quale opera la Commissione competente, anche attraverso un’associazione di rappresentanza. Nell’istanza devono essere indicate le attività proposte, i tempi di realizzazione e i crediti che si intendono recuperare.

La patente a crediti e i requisiti della formazione aggiuntiva

La formazione prevista per il recupero dei punti deve essere ulteriore rispetto a quella obbligatoria stabilita dal Dlgs 81/2008 e non può essere utilizzata per assolvere gli ordinari obblighi di aggiornamento. I corsi devono essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro, e possono svolgersi in presenza oppure in videoconferenza sincrona, se tale modalità risulta compatibile con gli obiettivi formativi. Il numero dei partecipanti non può superare le 30 unità e i contenuti devono essere collegati alle violazioni che hanno determinato la perdita dei crediti. I docenti devono possedere i requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Per ottenere il riconoscimento dei punti, il partecipante deve frequentare almeno il 90 per cento delle ore previste e superare il test finale con almeno il 70 per cento delle risposte corrette. L’attestato deve riportare i dati del soggetto formatore e del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la modalità di erogazione e la dicitura relativa alla validità ai fini del recupero dei crediti. Per ogni ora di formazione vengono attribuiti 0,25 crediti, con arrotondamento per difetto al numero intero. La durata minima viene calcolata sottraendo i crediti residui da 30 e moltiplicando il risultato per un valore compreso tra 0,8 e 1,5, determinato in base alla gravità e alla tipologia delle violazioni. Il piano formativo può essere articolato in moduli, consentendo un recupero progressivo.

Gli investimenti ammessi e gli adempimenti per le imprese

Gli investimenti tecnologici e organizzativi rappresentano il secondo strumento previsto per recuperare i crediti. La Commissione valuta la loro coerenza con le dimensioni e le risorse economiche dell’impresa, la capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e il collegamento con le violazioni accertate. Possono essere considerati, ad esempio, i sistemi per il monitoraggio di rumore, temperatura, gas e radiazioni, i dispositivi di protezione intelligenti, le tecnologie per il controllo delle esposizioni, i sistemi robotici destinati alle operazioni pericolose, i droni per ispezioni e campionamenti e gli strumenti basati sulla realtà virtuale o aumentata.

Per i dispositivi di protezione non è sufficiente documentare l’acquisto, ma deve essere dimostrato anche l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori attraverso formazione e addestramento. La nota riconosce un credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro, tre crediti per importi superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro e sei crediti per investimenti superiori a 50.000 euro. Sono ammessi anche gli interventi realizzati con contributi pubblici e il recupero può avvenire gradualmente in base allo stato di avanzamento.

Le imprese devono quindi predisporre una proposta concreta, sostenibile e documentata, evitando interventi generici o non collegati ai rischi effettivi. Una corretta pianificazione consente non solo di recuperare il punteggio, ma anche di rafforzare l’organizzazione della sicurezza e prevenire nuove decurtazioni.

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