Lavoratore esperto: quando risponde per il collega inesperto

Lavoratore esperto: quando risponde per il collega inesperto

Il lavoratore esperto può assumere, in determinate circostanze, un ruolo di tutela anche nei confronti del collega meno esperto. Il principio emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione IV, n. 36452 del 2014, relativa a un grave infortunio avvenuto durante l’utilizzo di un’attrezzatura di lavoro. La decisione si inserisce nel quadro degli obblighi di sicurezza che oggi trovano riferimento, in particolare, nell’articolo 20 del Dlgs 81/2008. La norma stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura non soltanto della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. 

Lo stesso articolo impone inoltre di utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di sicurezza, segnalare eventuali condizioni di pericolo e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di protezione. La sentenza chiarisce quindi come gli obblighi di sicurezza possano assumere una particolare rilevanza quando un lavoratore, per esperienza e competenze maturate, è consapevole di un rischio che coinvolge un collega meno preparato.

Il lavoratore esperto e la posizione di garanzia

Il lavoratore esperto coinvolto nel caso era un elettricista specializzato con una lunga esperienza professionale, mentre il collega che lavorava insieme a lui era meno esperto. I due si trovavano a circa sette metri di altezza su un trabattello semovente a pantografo utilizzato per alcune lavorazioni all’interno di un capannone. L’attrezzatura veniva spostata mantenendo sollevata la struttura, operazione resa possibile dalla manomissione del dispositivo di finecorsa che avrebbe dovuto impedire quella manovra. Durante lo spostamento, una ruota incontrò un ostacolo presente sul pavimento, determinando lo sbilanciamento e la caduta dell’attrezzatura. Entrambi i lavoratori riportarono lesioni gravi. 

Secondo la Cassazione, il lavoratore più esperto era in grado di comprendere la pericolosità dell’utilizzo non corretto dell’attrezzatura e, proprio in ragione della maggiore esperienza rispetto al collega, aveva assunto di fatto una posizione di garanzia nei suoi confronti. La responsabilità non dipendeva quindi esclusivamente da chi avesse materialmente azionato il mezzo, ma anche dalla consapevolezza del pericolo e dalla possibilità concreta di impedire l’utilizzo scorretto. La maggiore esperienza professionale, tuttavia, non determina automaticamente una responsabilità per ogni comportamento del collega: la valutazione deve tenere conto delle circostanze concrete, della conoscenza del rischio e della possibilità effettiva di intervenire.

La sicurezza resta un obbligo condiviso tra datore e lavoratori

La decisione non elimina né riduce gli obblighi del datore di lavoro. Nel caso esaminato, infatti, la Cassazione ha confermato anche la responsabilità datoriale perché la manomissione del dispositivo di sicurezza e la prassi pericolosa erano conosciute e tollerate. Il datore di lavoro non può quindi attribuire l’infortunio esclusivamente al comportamento dei dipendenti quando la condotta rischiosa rientra in una prassi conosciuta o consentita nell’organizzazione aziendale. Allo stesso tempo, i lavoratori non possono considerarsi soggetti estranei al sistema di prevenzione. 

L’articolo 20 del Dlgs 81/2008 impone loro di contribuire all’adempimento degli obblighi di sicurezza, utilizzare correttamente le attrezzature e segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni pericolose. Per le imprese il principio evidenzia l’importanza di eliminare immediatamente eventuali manomissioni dei dispositivi di sicurezza, impedire prassi operative scorrette e garantire formazione e addestramento adeguati. 

Anche l’affiancamento dei lavoratori meno esperti deve essere organizzato in modo chiaro, evitando che l’esperienza dei colleghi diventi un sostituto delle responsabilità organizzative e formative dell’azienda. La prevenzione degli infortuni richiede infatti una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e obblighi.

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