I DPI immessi sul mercato europeo devono rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/425, che disciplina la progettazione, la fabbricazione e la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026, pubblicata ed entrata in vigore il 16 giugno 2026, la Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento. Queste norme costituiscono specifiche tecniche volontarie, ma la loro applicazione consente ai fabbricanti di beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti coperti, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento.
Il provvedimento abroga la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 e riunisce nell’allegato I i riferimenti applicabili alle diverse categorie di DPI. L’allegato II individua invece le norme sostituite e le relative date di ritiro, mantenendo un periodo transitorio nel quale alcuni riferimenti precedenti continuano a produrre effetti. L’aggiornamento permette quindi di adeguare il sistema europeo di conformità all’evoluzione tecnica e scientifica, senza interrompere immediatamente la validità delle soluzioni già utilizzate.
Le nuove norme armonizzate per i DPI
Le nuove disposizioni interessano numerose tipologie di dispositivi, utilizzate sia nelle attività lavorative sia in particolari ambiti sportivi. Tra i principali aggiornamenti rientrano la EN 397:2025 e la relativa correzione del 2025 sugli elmetti di protezione per l’industria, la EN 12492:2025 sui caschi per alpinisti e la EN ISO 21420:2020, con la modifica del 2024 sui requisiti generali e sui metodi di prova dei guanti di protezione. Sono stati aggiornati anche i riferimenti relativi agli occhiali da sole per uso generale e alle attrezzature ad alta visibilità destinate a situazioni di rischio medio.
L’elenco comprende inoltre le norme della serie EN ISO 10256:2024 sulle protezioni per l’hockey su ghiaccio, la EN 17961:2025 sui dispositivi di ripartizione del carico per l’alpinismo e la EN 18100:2025 sui caschi per sciatori alpinisti. Per alcune norme la presunzione di conformità è accompagnata da avvertenze o limitazioni, perché singoli punti tecnici non coprono integralmente determinati requisiti essenziali del regolamento. I fabbricanti devono quindi verificare non soltanto il numero e l’edizione della norma applicata, ma anche le eventuali restrizioni riportate nell’elenco europeo.
Gli adeguamenti richiesti a fabbricanti e imprese
Le imprese che fabbricano, importano o distribuiscono DPI devono controllare quali aggiornamenti incidono sui prodotti commercializzati e sulle relative procedure di valutazione della conformità. In particolare, è necessario riesaminare il fascicolo tecnico, le prove eseguite, la dichiarazione UE di conformità, le istruzioni e la marcatura CE, verificando la corrispondenza tra le norme dichiarate e i riferimenti pubblicati.
Quando una norma precedente viene ritirata, il periodo transitorio deve essere utilizzato per valutare le differenze tecniche e programmare eventuali nuove prove o aggiornamenti documentali. L’utilizzo di una norma armonizzata resta volontario, ma chi adotta una soluzione tecnica alternativa deve dimostrare con adeguata documentazione il rispetto dei requisiti obbligatori. Per i datori di lavoro, l’aggiornamento non comporta la sostituzione automatica di tutti i DPI già in uso, ma richiede maggiore attenzione nella scelta e nell’acquisto.
Gli articoli 76 e 77 del Dlgs 81/2008 impongono infatti di selezionare dispositivi adeguati ai rischi, alle condizioni di lavoro e alle caratteristiche degli utilizzatori, mantenendoli efficienti e assicurando formazione e addestramento quando necessari. La verifica delle norme applicate, delle istruzioni, della marcatura e della compatibilità con la valutazione dei rischi aiuta quindi a evitare l’acquisto di prodotti non aggiornati o non idonei e rafforza la tutela concreta dei lavoratori.


