DVR e medico competente: quando il documento è ancora valido

DVR e medico competente: quando il documento è ancora valido

Il DVR rappresenta uno degli strumenti fondamentali del sistema di prevenzione aziendale e deve contenere gli elementi previsti dall’art. 28 del Dlgs 81/2008. Con l’ordinanza n. 24685/2026, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sulla validità del documento quando al suo interno non è indicato il nominativo del medico competente. La questione nasce da una controversia relativa a più contratti di lavoro a tempo determinato, nell’ambito della quale era stata contestata anche la regolarità della valutazione dei rischi. In particolare, veniva sostenuta l’invalidità del DVR per la mancata indicazione del medico competente. 

La Corte ha respinto questa interpretazione automatica, richiamando il contenuto dell’art. 28, comma 2, del Dlgs 81/2008. La disposizione, nel disciplinare i soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi e gli elementi che devono risultare dal documento, fa infatti riferimento al medico competente quando questa figura sia stata nominata. Ne deriva che la presenza del suo nominativo nel DVR deve essere valutata in relazione all’effettiva necessità della nomina e non come requisito formale sempre indispensabile.

Il DVR senza medico competente non è automaticamente invalido

Il DVR può quindi risultare valido anche quando non contiene il nominativo del medico competente, purché nella specifica realtà lavorativa non ricorressero le condizioni che rendevano necessaria la sua nomina. Il principio individuato dalla Cassazione impone di partire dalla situazione concreta dell’impresa e dai rischi effettivamente presenti. L’art. 28 del Dlgs 81/2008 prevede infatti l’indicazione del nominativo del medico competente che abbia partecipato alla valutazione dei rischi, ma tale previsione deve essere letta insieme al riferimento al medico competente “ove nominato”. La mancanza del nominativo, quindi, non può essere considerata isolatamente come una causa automatica di invalidità del documento. 

Occorre prima stabilire se le attività svolte, le esposizioni presenti e i rischi individuati rendessero necessaria la sorveglianza sanitaria e, di conseguenza, la nomina del medico competente. La pronuncia non autorizza pertanto le imprese a omettere liberamente questa figura dal sistema di prevenzione. Al contrario, rafforza la necessità di una valutazione sostanziale: quando i rischi presenti richiedono la sorveglianza sanitaria, la nomina del medico competente e il suo coinvolgimento devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa.

Le imprese devono verificare i rischi prima della nomina

Le imprese devono quindi evitare di considerare il DVR come un documento fondato esclusivamente sulla presenza formale di determinate informazioni. La sua correttezza dipende innanzitutto dalla capacità di rappresentare le lavorazioni realmente svolte, i pericoli presenti, i lavoratori esposti e le misure necessarie per prevenire o ridurre i rischi. È proprio da questa analisi che deve emergere anche l’eventuale necessità della sorveglianza sanitaria. 

Se i rischi individuati richiedono l’intervento del medico competente, il datore di lavoro deve procedere alla nomina e garantire il coinvolgimento della figura sanitaria nelle attività previste dalla disciplina sulla salute e sicurezza. Se, invece, le condizioni lavorative non comportano tale obbligo, la sola assenza del nominativo nel DVR non determina automaticamente la nullità del documento. Il principio espresso dalla Cassazione richiama quindi le aziende a distinguere tra irregolarità puramente formali e obblighi sostanziali di prevenzione. 

La verifica deve sempre partire dai rischi concretamente presenti nell’organizzazione: non è l’assenza di un nome a stabilire se il medico competente sia necessario, ma sono le caratteristiche dell’attività lavorativa e gli esiti della valutazione dei rischi a determinare gli obblighi conseguenti.

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