Gli imballaggi sono interessati da un nuovo quadro normativo europeo con l’applicazione, dal 12 agosto 2026, del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. Il Regolamento, che sostituisce la precedente direttiva 94/62/CE, è direttamente applicabile negli Stati membri e introduce requisiti comuni lungo l’intero ciclo di vita degli imballaggi. La disciplina riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo, indipendentemente dal materiale, dal settore produttivo o dall’utilizzo.
Tra gli aspetti rilevanti rientrano la sicurezza chimica, la riduzione delle sostanze pericolose, la riciclabilità e la conformità dei prodotti. L’articolo 5 stabilisce, in particolare, che la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non possa superare 100 mg/kg. Dal 12 agosto 2026 sono inoltre previste specifiche restrizioni per le PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Il Regolamento introduce quindi obblighi che interessano direttamente fabbricanti, importatori, distributori e altri operatori economici coinvolti nella catena di fornitura.
Imballaggi: limiti alle PFAS e verifica della conformità
Gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti non possono essere immessi sul mercato quando le concentrazioni di PFAS raggiungono o superano i limiti stabiliti dall’articolo 5 del PPWR. Le soglie previste sono pari a 25 ppb per ciascuna PFAS rilevata attraverso analisi mirate, 250 ppb per la somma delle PFAS misurate e 50 ppm per le PFAS complessive, comprese quelle polimeriche, secondo le modalità previste dal Regolamento. La misura interessa quindi anche materiali impiegati per contenere o proteggere alimenti, per i quali è necessario verificare con particolare attenzione la composizione chimica.
A questi obblighi si aggiunge la valutazione di conformità dell’imballaggio. L’articolo 15 stabilisce che il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato, debba effettuare o far effettuare la procedura prevista dall’articolo 38 e predisporre la documentazione tecnica indicata nell’Allegato VII. Quando la conformità è dimostrata, deve essere redatta la dichiarazione UE prevista dall’articolo 39. La documentazione e la dichiarazione devono essere conservate per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili. Il fabbricante deve inoltre assicurare che eventuali modifiche alla progettazione, ai materiali o ai processi produttivi non compromettano nel tempo la conformità dell’imballaggio.
Le imprese devono verificare materiali, fornitori e documenti
Le imprese coinvolte nella produzione e commercializzazione degli imballaggi devono quindi rafforzare i controlli sulla propria catena di fornitura. I fabbricanti devono acquisire informazioni affidabili sulla composizione dei materiali, verificare il rispetto delle soglie previste e predisporre una documentazione tecnica adeguata. Anche i fornitori sono chiamati a mettere a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare la conformità, mentre gli importatori devono controllare che gli imballaggi provenienti da Paesi extra UE rispettino le prescrizioni prima dell’immissione sul mercato.
I distributori, a loro volta, devono prestare attenzione alle condizioni di stoccaggio e trasporto affinché non venga compromessa la conformità del prodotto. Particolare attenzione deve essere riservata alle imprese che commercializzano imballaggi con il proprio nome o marchio, poiché in determinate situazioni possono assumere gli obblighi previsti per il fabbricante. Il PPWR introduce inoltre una progressione di ulteriori adempimenti nei prossimi anni.
Dal 2028 entreranno gradualmente in applicazione le nuove regole sull’etichettatura armonizzata, mentre dal 2030 saranno rafforzati i requisiti sulla riciclabilità e sull’utilizzo di plastica riciclata. Per le imprese diventa quindi importante non limitarsi agli obblighi immediati, ma programmare per tempo l’adeguamento dei materiali, dei processi produttivi e della documentazione.


