Manutentori antincendio: nuove regole fino a marzo 2027

Manutentori antincendio: nuove regole fino a marzo 2027

I manutentori antincendio interessati dal nuovo sistema di qualificazione possono continuare a svolgere temporaneamente le proprie attività anche durante la fase di valutazione dei requisiti. La novità è introdotta dal D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che modifica il D.M. 1° settembre 2021, conosciuto come Decreto Controlli. Quest’ultimo stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Dlgs 81/2008, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. 

Il decreto disciplina inoltre i requisiti e le procedure per ottenere la qualifica di tecnico manutentore antincendio. La modifica del 2026 interviene proprio su questa fase, introducendo il nuovo articolo 6-bis dedicato alle disposizioni transitorie. L’obiettivo è consentire la continuità delle attività di manutenzione mentre vengono completate le procedure di valutazione necessarie per il rilascio della qualificazione prevista dalla normativa.

I manutentori antincendio possono operare durante la valutazione

I manutentori antincendio che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti previsti dal Decreto Controlli possono continuare a effettuare gli interventi di manutenzione e i controlli durante il periodo necessario alla conclusione della procedura. La possibilità è però sottoposta a limiti precisi. L’attività può proseguire soltanto fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. Inoltre, il regime transitorio riguarda esclusivamente gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio appartenenti alle tipologie indicate nell’istanza presentata. 

La disposizione non costituisce quindi una proroga generalizzata dei requisiti di qualificazione, ma una misura destinata ai soggetti che hanno avviato regolarmente il relativo procedimento entro la data prevista. Il nuovo articolo 6-bis tiene conto dei tempi necessari per valutare i requisiti specifici indicati nell’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021. La disciplina permette così di evitare interruzioni nelle attività di controllo e manutenzione durante il completamento delle procedure amministrative e tecniche richieste per ottenere la qualifica.

Dal 31 marzo 2027 sarà centrale il completamento della qualifica

Le imprese che affidano la manutenzione dei propri sistemi antincendio devono prestare particolare attenzione alla posizione dei tecnici incaricati. Durante il periodo transitorio è opportuno verificare che il manutentore abbia presentato l’istanza entro il 25 settembre 2026 e che le attività effettuate rientrino effettivamente nelle tipologie comprese nella domanda. Il Decreto Controlli prevede infatti che gli interventi di manutenzione e controllo siano svolti da tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. 

La nuova disposizione consente soltanto di accompagnare il passaggio verso la piena applicazione del sistema di qualificazione, senza modificare gli obblighi generali relativi alla corretta manutenzione dei presidi antincendio. Per i tecnici interessati diventa quindi essenziale completare la procedura di valutazione entro i termini stabiliti. 

Per i datori di lavoro, invece, resta fondamentale assicurarsi che estintori, reti idranti, impianti di rilevazione, sistemi di evacuazione e gli altri presidi siano sottoposti ai controlli previsti con la periodicità e le modalità stabilite dalla normativa e dalle regole tecniche applicabili. Il 31 marzo 2027 rappresenta quindi il termine massimo della disciplina transitoria, oltre il quale non sarà più possibile fare affidamento sulla sola istanza pendente per proseguire le attività interessate.

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