Il POS deve considerare i rischi presenti nel cantiere durante tutte le fasi operative, comprese quelle successive alla conclusione delle lavorazioni principali. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28577/2026, che richiama gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008. In particolare, gli articoli 89 e 96 stabiliscono che il Piano operativo di sicurezza deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice con riferimento allo specifico cantiere, mentre l’articolo 97 individua gli obblighi dell’impresa affidataria nella verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.
La sicurezza deve quindi essere pianificata considerando le caratteristiche effettive del luogo e le diverse fasi dell’attività, senza ritenere conclusi gli obblighi prevenzionistici con la semplice ultimazione dell’opera.
Il POS deve comprendere anche smantellamento e chiusura
Il POS deve descrivere concretamente le lavorazioni, i rischi collegati e le misure preventive e protettive necessarie, estendendo la valutazione all’intero ciclo di vita del cantiere: dall’allestimento all’esecuzione delle opere, fino allo smantellamento e alla definitiva chiusura. La sentenza riguarda un incidente verificatosi dopo la conclusione delle lavorazioni su un balcone, quando una parte del parapetto risultava ancora incompleta. L’apertura era stata soltanto segnalata, senza una protezione fisica capace di impedire una caduta.
La Cassazione ha evidenziato che la cessazione materiale dell’attività principale non determina automaticamente la scomparsa del rischio. Se al termine dei lavori rimangono aperture, dislivelli, opere provvisionali, strutture incomplete o altre condizioni pericolose, devono continuare a essere adottate misure adeguate fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. L’articolo 146 del Dlgs 81/2008 assume particolare rilievo in presenza di aperture che possono determinare un rischio di caduta: una semplice segnalazione visiva non può sostituire una protezione materiale quando questa è necessaria per impedire concretamente l’evento.
Le imprese devono valutare i rischi residui prima della chiusura
Le imprese devono quindi prestare particolare attenzione alla fase di consegna, smobilitazione e chiusura del cantiere. Prima di considerare conclusa un’attività è necessario verificare che non rimangano situazioni di pericolo e che eventuali protezioni provvisorie siano mantenute fino all’installazione delle soluzioni definitive. Un ulteriore elemento riguarda i cantieri collocati all’interno di edifici abitati o comunque accessibili a persone estranee alle lavorazioni.
In questi casi la pianificazione della sicurezza deve considerare anche la possibile presenza di residenti, committenti o altri soggetti che possono entrare in contatto con le aree interessate dai lavori. Anche in presenza di un subappalto, inoltre, l’impresa affidataria mantiene gli specifici obblighi previsti dagli articoli 96 e 97 del Dlgs 81/2008, tra cui la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e della congruenza dei POS.
Per le imprese diventa quindi fondamentale predisporre un POS aderente alla situazione reale del cantiere e aggiornarne le misure quando cambiano le condizioni operative. La fine delle lavorazioni e la fine del rischio non sempre coincidono: gli obblighi di prevenzione devono continuare finché l’area interessata non può essere considerata concretamente sicura.


