Il TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS torna al centro degli adempimenti aziendali per effetto delle indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026. Il chiarimento riguarda i datori di lavoro interessati dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 296/2006 per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile.
Il nuovo quadro si collega anche alle istruzioni già diffuse con la circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, con cui erano state illustrate le prime indicazioni amministrative e operative sulle nuove soglie dimensionali e sulle modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi. La novità più rilevante riguarda il differimento del termine per il versamento delle quote dovute per le competenze da gennaio a giugno 2026: se effettuati entro il 16 luglio 2026, tali versamenti sono considerati tempestivi e non comportano l’applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Il TFR al Fondo Tesoreria e il nuovo termine del 16 luglio
La proroga interviene su un passaggio operativo particolarmente delicato, perché riguarda i datori di lavoro che, per effetto della legge di bilancio 2026, risultano obbligati per la prima volta al versamento del TFR al Fondo Tesoreria. Le nuove regole hanno modificato i criteri di accesso al Fondo, superando il precedente meccanismo fondato su una fotografia storica dell’organico aziendale e introducendo un sistema progressivo basato sulla media annuale dei lavoratori. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti, calcolati sulla media annuale dell’anno precedente; dal 2028 al 2031 la soglia torna a 50 dipendenti, mentre dal 2032 scende a 40.
Per il 2026, quindi, il riferimento è alla media occupazionale del 2025. Il differimento al 16 luglio 2026 consente alle aziende neo-obbligate di regolarizzare i versamenti relativi al primo semestre dell’anno senza subire effetti sanzionatori, a condizione che il pagamento avvenga entro la nuova scadenza indicata. Restano confermate, per quanto non modificato dal nuovo intervento, le istruzioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 12/2026, comprese le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens.
Le imprese interessate devono verificare soglie e flussi
Le imprese interessate devono prestare particolare attenzione alla corretta verifica della soglia dimensionale, perché il superamento dei limiti previsti determina l’obbligo di versare al Fondo Tesoreria le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare. Il nuovo termine non elimina l’adempimento, ma offre un margine temporale più ampio per gestire correttamente il passaggio alla nuova disciplina.
Sul piano operativo, l’azienda deve verificare la propria media occupazionale, individuare i lavoratori interessati, controllare la destinazione del TFR e procedere con l’esposizione degli importi dovuti attraverso le modalità contributive previste. Per gli importi pregressi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, già istituito dall’INPS per il versamento degli arretrati delle quote TFR riferite alla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Per datori di lavoro, consulenti e uffici paghe, la scadenza del 16 luglio 2026 rappresenta quindi un termine essenziale per evitare sanzioni e garantire la corretta regolarizzazione dei versamenti. La novità offre un’opportunità di adeguamento, ma richiede una gestione puntuale dei dati aziendali e contributivi, soprattutto nelle realtà che entrano per la prima volta nel perimetro applicativo del Fondo Tesoreria.


