Il preposto rappresenta una figura centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro, soprattutto nei cantieri in cui operano più imprese, lavoratori distaccati e soggetti con ruoli organizzativi differenti. Il riferimento normativo principale resta il Dlgs 81/2008, che all’articolo 2 definisce il preposto come la persona che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
A questa disciplina si affianca l’articolo 16 sulla delega di funzioni, che consente il trasferimento di specifici compiti prevenzionistici solo in presenza di requisiti precisi, tra cui forma scritta, professionalità del delegato, autonomia decisionale e di spesa. Nei cantieri, inoltre, assumono rilievo gli articoli 71, sugli obblighi relativi alle attrezzature di lavoro, e 97, sugli obblighi dell’impresa affidataria.
Preposto di impresa terza e confini della delega
Il tema centrale riguarda la possibilità di attribuire funzioni di vigilanza a un soggetto appartenente a un’impresa diversa da quella del datore di lavoro interessato. La questione è particolarmente delicata perché, in materia di salute e sicurezza, la semplice presenza di un referente operativo in cantiere non equivale automaticamente a una valida delega di funzioni. La delega, infatti, non può essere sostituita da soluzioni informali o da formule generiche, ma deve rispettare condizioni rigorose e individuare con chiarezza i poteri trasferiti.
Allo stesso modo, il ruolo del preposto non può essere ridotto a una qualifica nominale: occorre verificare se il soggetto abbia realmente il potere di sovrintendere alle lavorazioni, impartire indicazioni operative, controllare l’esecuzione delle attività e intervenire in caso di situazioni non sicure. Nei contesti multi-impresa, la distinzione tra coordinamento, vigilanza e delega diventa quindi essenziale per evitare sovrapposizioni improprie.
Organizzazione chiara per evitare responsabilità incerte
Le imprese devono prestare particolare attenzione alla coerenza tra l’organizzazione effettivamente praticata in cantiere e quella formalizzata nei documenti aziendali. Il rischio principale è affidarsi a figure di fatto, senza chiarire poteri, responsabilità, catene informative e limiti di intervento.
Questa incertezza può incidere sulla gestione della sicurezza e, in caso di infortunio, rendere più complessa l’individuazione delle posizioni di garanzia. Per questo motivo è necessario definire con precisione chi controlla le lavorazioni, chi può sospendere un’attività pericolosa, chi verifica l’idoneità delle attrezzature e come vengono comunicate eventuali modifiche operative.
Anche l’idoneità dei mezzi di lavoro deve essere valutata non solo in astratto, ma rispetto alle condizioni concrete di utilizzo, al contesto del cantiere, alle interferenze e alle variazioni sopravvenute. Per lavoratori e imprese, una governance chiara della sicurezza significa maggiore tutela, minore esposizione al rischio e migliore capacità di prevenzione.


