Preposto: la vigilanza effettiva dipende dall'organizzazione

Preposto: la vigilanza effettiva dipende dall’organizzazione

Il preposto rappresenta una figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale e la sua funzione non può ridursi a una semplice indicazione nell’organigramma. Il Dlgs 81/2008, all’art. 18, comma 1, lettera b-bis, impone al datore di lavoro e ai dirigenti di individuare il preposto o i preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dall’art. 19. Quest’ultimo attribuisce al preposto il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, intervenendo in presenza di comportamenti non conformi e, quando necessario, interrompendo temporaneamente l’attività. 

La Cassazione, con la sentenza n. 27485/2026, ha ribadito che la nomina formale deve trovare riscontro nell’organizzazione concreta del lavoro. Il caso riguarda un grave infortunio verificatosi durante la movimentazione di un blocco di marmo. Il documento aziendale prevedeva un capo piazzale e due preposti, ma nella pratica le tre funzioni risultavano concentrate su un solo soggetto, chiamato anche a seguire due siti differenti. Al momento dell’incidente, infatti, il preposto si trovava in un altro piazzale. Secondo la Corte, una simile organizzazione non consentiva di assicurare una vigilanza effettiva sulle lavorazioni.

Il preposto deve poter vigilare realmente

Il preposto deve quindi essere messo nelle condizioni concrete di conoscere le lavorazioni in corso, osservare i comportamenti degli addetti, intervenire sulle modalità operative non sicure e segnalare eventuali carenze. La sentenza non introduce un numero minimo di preposti né stabilisce che debba esserne presente uno per ogni reparto, piazzale o area di lavoro. Il principio riguarda invece l’effettività dell’assetto organizzativo. Il datore di lavoro deve valutare se il numero dei preposti, la distribuzione delle aree, la distanza tra i luoghi di lavoro, il numero delle attività contemporanee e il livello di rischio consentano realmente di svolgere la vigilanza richiesta. 

Nel caso esaminato, il soggetto incaricato doveva cumulare funzioni che la stessa organizzazione aziendale aveva originariamente attribuito a più persone. La Corte ha inoltre rilevato l’assenza di procedure scritte sufficientemente dettagliate per alcune fasi di movimentazione dei blocchi e la mancata adozione di misure concrete capaci di impedire la presenza degli addetti nella zona di pericolo. La vigilanza non può quindi essere separata dalla corretta organizzazione delle attività, dalla presenza di istruzioni operative adeguate e dalla possibilità per il preposto di intervenire tempestivamente nelle fasi maggiormente rischiose.

L’organizzazione aziendale deve rendere efficace il controllo

Le imprese devono verificare che il sistema di prevenzione descritto nei documenti aziendali corrisponda a quanto accade realmente nei luoghi di lavoro. La presenza di un preposto formato e formalmente individuato non è sufficiente se lo stesso soggetto deve seguire contemporaneamente aree troppo distanti, attività numerose o lavorazioni incompatibili con un controllo effettivo. È quindi necessario definire con chiarezza il perimetro delle responsabilità, verificare il tempo concretamente disponibile per la vigilanza e assicurare che il preposto possa raggiungere e presidiare le fasi maggiormente pericolose. 

La sentenza richiama anche l’importanza delle procedure operative: l’individuazione di un rischio nei documenti di sicurezza deve tradursi in regole applicabili, istruzioni chiare e, quando necessario, misure organizzative o fisiche capaci di mantenere i lavoratori fuori dalle zone pericolose. La Cassazione ha inoltre escluso che l’eventuale imprudenza del lavoratore fosse sufficiente, nel caso esaminato, a interrompere il nesso causale, perché il rischio concretizzatosi rientrava proprio tra quelli che l’organizzazione avrebbe dovuto governare. 

Per le aziende il principio è quindi preciso: la sicurezza non si esaurisce nella nomina delle figure previste dalla legge, ma richiede che ruoli, procedure e risorse siano organizzati in modo da rendere possibile una vigilanza reale, tempestiva ed efficace.

Come possiamo aiutarti?