Rifiuti edili: sicurezza nel deposito temporaneo in cantiere

Rifiuti edili: sicurezza nel deposito temporaneo in cantiere

I rifiuti edili prodotti nei cantieri devono essere gestiti nel rispetto della Parte quarta del Dlgs 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti e individua le condizioni applicabili al deposito temporaneo prima della raccolta. In base all’articolo 185-bis, il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti e non richiede un’autorizzazione specifica soltanto quando vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge. 

La corretta qualificazione del materiale rappresenta il primo passaggio: il produttore deve distinguerlo dai materiali riutilizzabili nello stesso cantiere, dalle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti e dai materiali che hanno cessato di essere rifiuti. È inoltre necessario identificare l’origine, la composizione, le eventuali caratteristiche di pericolo e il codice dell’elenco europeo dei rifiuti. Il deposito deve essere realizzato nel luogo di produzione o, nei casi ammessi, in un’area funzionalmente collegata e nella disponibilità del produttore, dotata di adeguati presidi di sicurezza.

Rifiuti edili: requisiti, limiti e corretta separazione

I rifiuti edili possono rimanere in deposito temporaneo seguendo uno dei due criteri alternativi stabiliti dall’articolo 185-bis. Il produttore può avviarli al recupero o allo smaltimento almeno ogni tre mesi, indipendentemente dalla quantità, oppure quando il raggruppamento raggiunge complessivamente 30 metri cubi, dei quali non più di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Quando nell’arco dell’anno non viene raggiunta tale soglia, la permanenza non può comunque superare un anno. Tutti i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, evitando commistioni che possano modificarne la classificazione, aumentare i rischi o compromettere il successivo recupero. I contenitori e i cassoni devono essere idonei alla natura dei materiali, chiaramente identificati e protetti dagli agenti atmosferici quando necessario. 

Per i rifiuti pericolosi occorrono imballaggi, etichette e sistemi di contenimento coerenti con le sostanze presenti. L’area deve inoltre impedire la dispersione di polveri, liquidi o contaminanti e mantenere separati i materiali incompatibili. Nei casi di manutenzione e piccoli interventi edili, l’articolo 193, comma 19, consente il trasferimento di quantitativi limitati verso l’unità locale, la sede o il domicilio dell’operatore, purché ricorrano le condizioni previste e il trasporto sia accompagnato dalla documentazione richiesta. Tale possibilità non costituisce una facoltà generale applicabile a qualsiasi cantiere.

L’organizzazione del deposito tutela lavoratori e impresa

La gestione corretta del deposito temporaneo richiede una pianificazione integrata con l’organizzazione del cantiere. L’area deve essere delimitata, accessibile soltanto agli addetti e collocata in modo da non interferire con le lavorazioni, i percorsi pedonali, la viabilità dei mezzi, gli scavi e le zone di sollevamento. Devono essere valutati gli ingombri dei contenitori, la stabilità del terreno e i rischi di urto, ribaltamento, incendio, dispersione o contatto con sostanze pericolose. 

È opportuno individuare un responsabile operativo incaricato di controllare conferimenti, quantità, etichette, condizioni dei cassoni e scadenze per l’allontanamento. Le imprese devono inoltre formare i lavoratori e i subappaltatori sulle modalità di separazione, movimentazione e segnalazione delle anomalie, prevedendo controlli periodici e procedure per eventuali sversamenti. La tracciabilità deve essere garantita attraverso il registro cronologico, il formulario di identificazione dei rifiuti, il documento di trasporto nei casi ammessi e gli adempimenti RENTRI previsti dal decreto 59/2023 per i soggetti obbligati. 

Se anche uno dei requisiti essenziali viene meno, il raggruppamento può perdere la qualifica di deposito temporaneo e rientrare tra le attività di gestione soggette ad autorizzazione. L’articolo 256 del Dlgs 152/2006 disciplina le conseguenze della gestione non autorizzata dei rifiuti. Una corretta organizzazione consente quindi di ridurre i rischi per i lavoratori, prevenire contaminazioni, evitare irregolarità documentali e rendere più efficienti le operazioni di raccolta e conferimento.

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