Patente a crediti: operative le commissioni territoriali INL

Patente a crediti: operative le commissioni territoriali INL

La patente a crediti entra in una nuova fase operativa con la costituzione delle prime commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di recupero dei punti decurtati. Il sistema è disciplinato dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, modificato dal decreto legge 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, e successivamente dal decreto legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025. L’articolo 7 del decreto ministeriale 132/2024 prevede che imprese e lavoratori autonomi possano recuperare fino a 15 crediti attraverso un percorso sottoposto alla valutazione di una commissione composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. 

Il decreto direttoriale INL 24 del 6 marzo 2026 ne ha definito composizione e organizzazione, mentre la nota INL 4634 del 24 giugno 2026 ha trasmesso le linee guida congiunte INL-INAIL sui criteri di valutazione. I primi decreti territoriali riguardano Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

La patente a crediti e il funzionamento delle commissioni

Le commissioni territoriali adottano un modello sostanzialmente uniforme in tutte le regioni interessate. Ne fanno parte il direttore interregionale dell’INL, o un dirigente delegato, un funzionario INL esperto in salute e sicurezza, il direttore regionale dell’INAIL, o un dirigente delegato, e un funzionario INAIL con competenze nella stessa materia. Alle riunioni vengono inoltre invitati, senza diritto di voto, un rappresentante dell’azienda sanitaria territorialmente competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le sedute possono svolgersi anche in videoconferenza e la convocazione avviene, di norma, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa. 

La valutazione non riguarda soltanto la regolarità formale della domanda, ma prende in considerazione le misure concretamente adottate per rimuovere le cause delle violazioni, migliorare l’organizzazione aziendale e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza. La commissione può instaurare un confronto diretto con l’impresa o il lavoratore autonomo e individuare gli interventi necessari per recuperare un numero di crediti sufficiente a raggiungere nuovamente la soglia minima di 15 punti richiesta per operare nei cantieri temporanei o mobili.

Gli interventi richiesti per recuperare i crediti

Le imprese e i lavoratori autonomi che presentano l’istanza possono essere chiamati a realizzare specifici percorsi formativi e investimenti aggiuntivi in materia di prevenzione. La formazione può riguardare i soggetti responsabili delle violazioni indicate nell’allegato I-bis del Dlgs 81/2008 e i lavoratori impiegati nei cantieri nei quali sono state accertate le irregolarità. Quando tali persone non fanno più parte dell’organico, gli interventi possono essere rivolti a dipendenti che svolgono le stesse funzioni o attività caratterizzate da rischi analoghi. 

Nei percorsi finalizzati al recupero dei crediti, il datore di lavoro non può assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore. La commissione può inoltre prescrivere investimenti destinati a migliorare attrezzature, procedure, organizzazione e condizioni di sicurezza, secondo i criteri dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 132/2024. Gli adempimenti devono essere proporzionati alla dimensione dell’impresa, alla gravità delle irregolarità e al numero di crediti necessari, senza superare il limite massimo di 15 punti recuperabili. 

Dopo l’esecuzione degli interventi, il soggetto interessato può chiedere una nuova valutazione. La commissione si riunisce generalmente entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e delibera entro i successivi 15 giorni. La riassegnazione può avvenire anche progressivamente, in relazione al completamento delle singole misure. Per le imprese diventa quindi essenziale documentare formazione, investimenti e azioni correttive, predisponendo un percorso verificabile e coerente con le violazioni contestate.

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