Rischio calore: prevenzione e obblighi nei lavori all’aperto

Rischio calore: prevenzione e obblighi nei lavori all’aperto

Il rischio calore deve essere considerato nella valutazione aziendale prevista dagli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008, che impongono al datore di lavoro di analizzare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e di individuare le relative misure di prevenzione e protezione. In Toscana il quadro è stato rafforzato dall’ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 2 del 28 maggio 2026, adottata ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 833/1978 e applicabile con efficacia immediata fino al 31 agosto 2026. Il provvedimento riguarda il settore agricolo e florovivaistico, i cantieri edili all’aperto e le cave nei casi di esposizione prolungata al sole.

Le disposizioni si affiancano alle linee di indirizzo regionali approvate con la delibera n. 806 del 16 giugno 2025, che forniscono criteri per prevenire gli effetti delle alte temperature e della radiazione solare. Le indicazioni devono essere considerate anche nelle lavorazioni all’aperto non comprese nel divieto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne. Il rischio deve essere valutato tenendo conto delle caratteristiche dell’attività, dello sforzo fisico, della durata dell’esposizione e delle condizioni individuali dei lavoratori.

Il rischio calore e il divieto nelle ore più critiche

L’ordinanza vieta lo svolgimento delle attività in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16.00, limitatamente ai giorni nei quali la mappa Worklimate, riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa e alla previsione delle ore 12.00, segnala un livello di rischio alto. Il divieto opera quando lo stress termico continua a rappresentare un pericolo rilevante nonostante l’applicazione delle specifiche misure preventive. Restano esclusi gli interventi delle pubbliche amministrazioni, dei concessionari di pubblico servizio e dei relativi appaltatori connessi alla pubblica utilità, alla protezione civile o alla salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate adeguate misure organizzative e operative.

L’inosservanza del provvedimento può comportare le conseguenze previste dall’articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Il rischio non dipende soltanto dalla temperatura dell’aria, ma anche dall’umidità, dall’irraggiamento solare, dalla ventilazione, dallo sforzo fisico, dalla durata dell’esposizione e dagli indumenti o DPI utilizzati. Questi fattori possono provocare disidratazione, crampi, vertigini, perdita di concentrazione, sincope e colpo di calore, aumentando anche la probabilità di errori e infortuni.

Le procedure da integrare nel DVR e nel POS

Le imprese devono verificare che il rischio calore sia trattato nel DVR e, nei cantieri, nel POS, attraverso procedure adeguate alle mansioni, agli ambienti e alle condizioni operative. La gestione deve comprendere il controllo giornaliero delle previsioni Worklimate, la registrazione degli esiti, la programmazione delle attività più gravose nelle ore più fresche e la sospensione o ripianificazione dei lavori nei casi previsti dall’ordinanza.

Devono essere garantite acqua fresca facilmente accessibile, pause frequenti in aree ombreggiate o ventilate, turnazioni che riducano l’esposizione continuativa e indumenti compatibili con la protezione dal sole e la dispersione del calore. È inoltre necessario informare i lavoratori sui sintomi da stress termico, organizzare il primo intervento in caso di malore e coinvolgere il medico competente per individuare i soggetti maggiormente suscettibili. I preposti e gli addetti al primo soccorso devono saper riconoscere segnali come forte debolezza, nausea, confusione, assenza improvvisa di sudorazione, perdita di coordinazione o svenimento.

In presenza di sintomi importanti, l’attività deve essere interrotta e il lavoratore deve essere accompagnato in un luogo fresco, raffreddato e sorvegliato, attivando tempestivamente i soccorsi quando necessario. Nei cantieri le misure devono essere coordinate con il committente, il CSE, le imprese affidatarie, i subappaltatori e i lavoratori autonomi. Documentare verifiche, pause aggiuntive, sospensioni e modifiche organizzative consente di dimostrare una gestione preventiva concreta e coerente con gli obblighi di sicurezza.

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