La sicurezza sul lavoro è interessata dalle novità introdotte dalla legge 11 marzo 2026, n. 34, legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026. Il provvedimento modifica alcune disposizioni del Dlgs 81/2008 con l’obiettivo di rendere gli adempimenti più proporzionati alla dimensione e alla struttura delle aziende, senza ridurre i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Gli interventi principali sono contenuti negli articoli 10 e 11 e riguardano i modelli semplificati di organizzazione e gestione, la formazione durante i periodi di cassa integrazione, le modalità di svolgimento dell’addestramento e la sicurezza delle prestazioni effettuate in modalità agile. La riforma riconosce quindi la necessità di adattare il sistema prevenzionistico ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e alle esigenze delle imprese di minori dimensioni. La semplificazione non comporta una riduzione degli obblighi, ma punta a fornire strumenti più accessibili per programmare, applicare e documentare correttamente le misure di prevenzione.
La sicurezza sul lavoro tra modelli semplificati e formazione
La sicurezza sul lavoro nelle microimprese e nelle PMI potrà essere organizzata attraverso modelli semplificati elaborati dall’INAIL entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. I modelli dovranno prevedere parametri precisi per la loro applicazione a livello aziendale e saranno accompagnati da un supporto gestionale e operativo. L’articolo 10 modifica anche l’articolo 37 del Dlgs 81/2008, stabilendo che la formazione e, quando previsto, l’addestramento specifico possano essere effettuati durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione dell’attività sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
L’addestramento deve essere svolto da una persona esperta sul luogo di lavoro e deve comprendere prove pratiche riguardanti l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i dispositivi di protezione individuale. Sono ammesse anche esercitazioni realizzate attraverso moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Ogni intervento deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato, affinché l’impresa possa dimostrare le attività effettivamente svolte. Per il settore agricolo viene inoltre prevista la possibilità di presentare direttamente all’INPS l’iscrizione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli, nonché le successive comunicazioni di modifica o cessazione dell’attività.
Il lavoro agile richiede informazione e prevenzione annuale
Le imprese che adottano il lavoro agile devono applicare le disposizioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 34/2026. Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3 del Dlgs 81/2008 stabilisce che, quando la prestazione viene svolta in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità sono assolti mediante la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.
Il documento deve individuare i rischi generali e specifici collegati al lavoro agile, con particolare attenzione all’impiego dei videoterminali, e deve indicare le misure di prevenzione da adottare durante l’attività svolta all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure predisposte dal datore di lavoro.
Per le aziende diventa quindi necessario predisporre un’informativa aggiornata, conservarne la prova di consegna e verificare che il DVR consideri adeguatamente i rischi tipici di questa modalità lavorativa, come le posture prolungate, l’utilizzo continuativo delle apparecchiature informatiche, l’organizzazione degli spazi e i possibili rischi connessi all’isolamento. L’estensione del sistema sanzionatorio alla violazione del nuovo obbligo informativo conferma che il lavoro agile non costituisce un ambito sottratto alle regole di prevenzione, ma richiede procedure specifiche, documentate e periodicamente aggiornate.


