RSPP e datore di lavoro: responsabilità sui rischi nel POS

RSPP e datore di lavoro: responsabilità sui rischi nel POS

L’RSPP e il datore di lavoro possono essere chiamati a rispondere insieme quando un rischio legato a una lavorazione non viene correttamente individuato e gestito. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 31434/2026, depositata il 17 agosto 2026, relativa a un grave infortunio avvenuto durante la movimentazione di un carico pesante in un cantiere. Il quadro normativo è quello del Dlgs 81/2008: l’art. 17 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile della valutazione dei rischi, mentre l’art. 29 prevede che tale attività sia svolta in collaborazione con l’RSPP

L’art. 33 assegna al servizio di prevenzione e protezione il compito di individuare i fattori di rischio e proporre le misure necessarie. Per i cantieri, inoltre, l’Allegato XV stabilisce i contenuti minimi del POS, che deve riportare le procedure operative relative alle lavorazioni concretamente svolte. Proprio la mancata valutazione di una specifica fase operativa è stata centrale nel caso esaminato.

RSPP e POS: quando nasce la responsabilità concorrente

La vicenda riguardava due lavoratori incaricati di collocare un pacco di bombole del peso di circa quindici quintali all’interno di un locale tecnico. Per rimuovere il carrellino utilizzato durante la movimentazione venne impiegato un cric per auto, risultato inadeguato all’operazione. Il carico si ribaltò, causando la morte di un lavoratore e il ferimento dell’altro. Dagli accertamenti emerse che il POS descriveva il trasporto e lo scarico del locale tecnico, ma non valutava in modo specifico la movimentazione dei singoli componenti dell’impianto, cioè la lavorazione che veniva realmente effettuata. Inoltre, l’attrezzatura presente in cantiere non era adeguata al peso da movimentare e risultavano carenze anche sul piano dell’informazione e della formazione. 

La Cassazione ha chiarito che l’RSPP non dispone dei poteri decisionali e di spesa propri del datore di lavoro e non assume una posizione automaticamente sovrapponibile alla sua. Tuttavia, può rispondere dell’evento in concorso con il datore quando commette un errore tecnico nell’attività di prevenzione, ad esempio omettendo di individuare o segnalare un rischio che avrebbe dovuto conoscere in base alle proprie competenze. Nel caso concreto, la responsabilità dell’RSPP è stata collegata alla carenza tecnica del POS, che egli aveva materialmente predisposto, e non a un mancato intervento durante l’esecuzione dei lavori.

Le imprese devono verificare che il POS descriva il lavoro reale

La decisione richiama le imprese alla necessità di mantenere la documentazione di sicurezza aderente alle modalità concrete con cui il lavoro viene svolto. Un POS formalmente predisposto non è sufficiente se non rappresenta le fasi operative effettive, le attrezzature impiegate e i rischi specifici che i lavoratori possono incontrare. Quando cambiano le modalità di esecuzione, occorre verificare prima dell’avvio della nuova fase se il documento e le misure di prevenzione siano ancora adeguati. 

Particolare attenzione deve essere riservata anche all’idoneità delle attrezzature rispetto al peso del carico, agli spazi disponibili e alle competenze degli operatori, oltre che alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. La Cassazione ha inoltre escluso che l’imprudenza del lavoratore determini automaticamente l’esonero da responsabilità. Il comportamento può interrompere il nesso causale solo quando è eccezionale, abnorme ed estraneo al rischio tipico della lavorazione. Se, invece, l’errore si verifica proprio nell’ambito di un rischio che avrebbe dovuto essere previsto e governato, restano rilevanti le eventuali carenze della prevenzione. 

Per le aziende è quindi essenziale verificare periodicamente la corrispondenza tra POS, organizzazione del lavoro, procedure operative, mezzi disponibili e formazione, affinché la valutazione dei rischi non rimanga soltanto documentale ma sia realmente applicabile alle attività svolte in cantiere.

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