Il RSPP svolge un ruolo centrale nel sistema di prevenzione aziendale, ma non può essere considerato automaticamente responsabile di ogni infortunio che avvenga in azienda. Il Dlgs 81/2008 distingue infatti con precisione le funzioni dei diversi soggetti della sicurezza: il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi e redigere il DVR ai sensi degli articoli 17 e 28; il servizio di prevenzione e protezione, secondo l’art. 33, supporta tecnicamente l’azienda nell’individuazione dei rischi e nella proposta delle misure preventive; i preposti, invece, vigilano sull’attuazione operativa delle regole.
Una recente vicenda giudiziaria ha chiarito proprio questo confine, escludendo che il RSPP possa essere trasformato in un garante universale quando l’evento derivi da una manomissione non comunicata e da modalità operative contrarie alle prescrizioni già presenti nel DVR.
RSPP e DVR: quando la valutazione del rischio era già presente
Il caso riguarda un infortunio mortale avvenuto durante l’utilizzo di una macchina utensile modificata rispetto alla sua configurazione ordinaria. Secondo la ricostruzione processuale, il lavoratore accedeva alla zona di lavorazione mentre l’utensile era ancora in movimento, in presenza di un dispositivo di sicurezza manomesso. L’elemento decisivo non è stato soltanto l’evento, ma il contenuto del DVR aziendale. Il documento, infatti, prevedeva già misure specifiche per gli addetti alle macchine utensili: controllo periodico dei dispositivi di sicurezza, divieto di rimuovere o manomettere le protezioni, verifica degli interblocchi e obbligo di eseguire determinate operazioni a macchina ferma.
In questo quadro, i giudici hanno ritenuto che l’infortunio non dimostrasse automaticamente una carenza del DVR o un errore tecnico del RSPP. Al contrario, la dinamica risultava collegata alla violazione concreta di misure già individuate e alla presenza di una modifica produttiva non comunicata al consulente della sicurezza.
Le responsabilità operative restano in capo a chi gestisce l’attività
La decisione offre un chiarimento importante per le imprese: la sicurezza non può essere costruita scaricando ogni responsabilità sul RSPP. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può rispondere quando omette di segnalare un rischio conoscibile, propone misure tecnicamente errate o partecipa a una valutazione incompleta.
Non risponde, invece, in modo automatico, di manomissioni, prassi occulte o modifiche organizzative che non gli vengono comunicate e che esulano dai suoi poteri di controllo quotidiano. Per le aziende, il punto pratico è chiaro: ogni modifica a macchine, attrezzature, lavorazioni o procedure deve essere tempestivamente comunicata e valutata, aggiornando il DVR quando necessario.
Per i lavoratori, invece, resta fondamentale il rispetto delle procedure, il divieto di manomissione dei dispositivi di sicurezza e la segnalazione immediata di anomalie. La prevenzione funziona solo se ruoli, informazioni e controlli restano coerenti.


