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RSPP, dal Ministero del Lavoro un chiarimento importante

Alcuni giorni fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo a un interpello, ha pubblicato un chiarimento circa la possibilità di nomina di più RSPP. Il quesito era, difatti: “Un datore di lavoro può nominare più di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?

Chi è e quali sono le mansione dell’RSPP

Così come prevede l’art. 2 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08), l’RSPP è quella “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo è definito, sempre dal DLgs 81/08, come l’“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

La nomina dell’RSPP

“Salvo quanto previsto dall’art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici […]”. È quanto recita l’art. 31 del Testo Unico, che dice ancora: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

L’unità produttiva, così come definita dall’art. 2 del Testo Unico è lo  “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

L’interpello del Ministero del Lavoro

Partendo dalle specifiche sopra riportate, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito sulla possibilità di nominare più di un RSPP ricordando che la normativa prevede quindi “la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. 

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