La sicurezza sul lavoro entra sempre più direttamente nel quadro europeo sull’intelligenza artificiale. Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, disciplina l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di IA secondo un approccio basato sul rischio. Dal 2 febbraio 2025 sono già applicabili l’articolo 4, relativo all’alfabetizzazione in materia di IA, e i divieti previsti dall’articolo 5, tra cui quello riguardante i sistemi destinati a dedurre le emozioni delle persone nei luoghi di lavoro, salvo le specifiche eccezioni previste per finalità mediche o di sicurezza.
Dal 2 agosto 2026 trovano inoltre applicazione gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. Il quadro è stato aggiornato dal Regolamento (UE) 2026/1744, che ha rimodulato alcune scadenze: gli obblighi relativi a determinate categorie di sistemi ad alto rischio individuate dall’Allegato III sono stati rinviati al 2 dicembre 2027, mentre per i sistemi ad alto rischio collegati a prodotti disciplinati dall’Allegato I la nuova scadenza è il 2 agosto 2028. Per le imprese diventa quindi essenziale distinguere gli obblighi già operativi da quelli che richiedono un percorso di adeguamento progressivo.
Sicurezza e AI Act: trasparenza, divieti e formazione
Le imprese devono innanzitutto individuare il ruolo assunto nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, distinguendo tra fornitore del sistema e soggetto che lo utilizza sotto la propria responsabilità professionale, definito deployer dall’AI Act. Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 rafforza la trasparenza: i sistemi destinati a interagire direttamente con le persone devono consentire all’utente di comprendere che sta interagendo con un sistema di IA, salvo i casi in cui ciò sia già evidente. I fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici devono inoltre rendere tali output riconoscibili come artificialmente generati o manipolati attraverso strumenti tecnicamente leggibili.
Specifici obblighi riguardano anche deepfake, sistemi di riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica. Sul fronte aziendale resta particolarmente rilevante il divieto di impiegare sistemi che deducono stati emotivi dei lavoratori. La normativa distingue tuttavia queste tecnologie da quelle che rilevano esclusivamente condizioni fisiche, come l’affaticamento, quando utilizzate per finalità di sicurezza. L’articolo 4 richiede inoltre l’adozione di misure di alfabetizzazione sull’IA adeguate alle competenze del personale, all’esperienza degli utilizzatori e al contesto concreto nel quale vengono impiegati i sistemi.
IA ad alto rischio: cosa devono fare le imprese
Le aziende che impiegano l’IA nei processi HR, nella formazione, nella valutazione delle competenze o mediante sistemi biometrici devono avviare una mappatura degli strumenti utilizzati e verificarne correttamente la classificazione. Alcuni software per la selezione del personale, la gestione dei lavoratori o la valutazione automatizzata delle prestazioni possono infatti rientrare tra i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III.
In questi casi, dal 2 dicembre 2027 diventeranno applicabili specifici obblighi per i deployer, tra cui l’utilizzo dei sistemi secondo le istruzioni, la sorveglianza sul loro funzionamento, la conservazione dei log nei casi previsti e l’informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti prima dell’introduzione della tecnologia. Sul piano della salute e sicurezza, tuttavia, l’attesa delle nuove scadenze non esclude gli adempimenti già previsti dal Dlgs 81/2008. L’introduzione di nuove tecnologie può incidere sulla valutazione dei rischi e richiede quindi particolare attenzione rispetto all’aggiornamento del DVR, alla consultazione dell’RLS e alla formazione dei lavoratori.
Per le imprese è opportuno definire fin da ora procedure interne sull’utilizzo dell’IA, verificare i sistemi già adottati, documentare le attività formative e controllare che gli strumenti impiegati non ricadano nelle pratiche vietate. La mancata conformità può inoltre comportare sanzioni rilevanti, rendendo la governance dell’intelligenza artificiale un elemento sempre più importante della gestione organizzativa e della prevenzione aziendale.


