La vigilanza in cantiere torna al centro della responsabilità prevenzionistica con la sentenza n. 12349/2026, che ribadisce un principio di particolare rilievo per le imprese del settore: il datore di lavoro non esaurisce i propri obblighi con la redazione del POS, con la nomina dei preposti o con la distribuzione formale delle funzioni di controllo. Il quadro normativo di riferimento resta quello del Dlgs 81/2008. L’articolo 18 attribuisce al datore di lavoro un obbligo generale di organizzazione e controllo del sistema di prevenzione. L’articolo 19 definisce invece i compiti del preposto, chiamato a sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza.
Nel contesto dei cantieri temporanei o mobili, l’articolo 96 richiama inoltre gli obblighi operativi delle imprese esecutrici, inclusa la predisposizione del POS. A completare il sistema interviene l’articolo 299, che valorizza il principio di effettività, facendo gravare le posizioni di garanzia anche su chi esercita in concreto i poteri propri dei soggetti della sicurezza. In questo assetto, la Corte chiarisce che la responsabilità datoriale permane quando l’evento lesivo deriva non da una mera anomalia occasionale, ma da una carenza organizzativa del processo lavorativo.
Vigilanza continua e assenza del capocantiere
La decisione prende le mosse da un infortunio mortale avvenuto durante operazioni di avanzamento in galleria, nella fase di posa delle centine. Secondo la ricostruzione valorizzata dalla Cassazione, la manovra era stata eseguita in modo difforme rispetto a quanto previsto nel POS e aveva provocato il distacco di un elemento con esito fatale. La difesa aveva sostenuto che l’impresa avesse assolto i propri obblighi attraverso un documento operativo adeguato, la presenza di più preposti e la delega delle funzioni di vigilanza. La Corte, però, sposta il baricentro dell’analisi dal singolo errore esecutivo alla tenuta complessiva dell’organizzazione.
In questo passaggio assume rilievo la figura del capocantiere, che pur non essendo espressamente tipizzata dal Dlgs 81/2008 viene considerata, nel concreto assetto aziendale, come figura sostanzialmente riconducibile al preposto. Proprio per questo la sua assenza non può essere letta come un fatto neutro. Una volta istituita quella funzione, il datore di lavoro deve garantire che la vigilanza resti sempre effettiva e presidiata. La mancata sostituzione del capocantiere assente, infatti, crea un vuoto organizzativo che rende non controllata una fase lavorativa delicata. Per la Corte non conta quindi il numero astratto delle figure presenti, ma la chiara individuazione del soggetto chiamato, in quel preciso momento, a governare e sorvegliare l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.
Deleghe, POS e limiti dell’assetto organizzativo
Il principio che emerge ha ricadute molto concrete per imprese e lavoratori. Il POS resta uno strumento essenziale, ma non può essere considerato sufficiente quando non è accompagnato da un’organizzazione capace di far rispettare realmente le procedure nelle fasi più critiche del cantiere. Allo stesso modo, la presenza di deleghe o di più preposti non esclude automaticamente la responsabilità datoriale se manca continuità nella vigilanza o se non è stata prevista una sostituzione chiara del soggetto preposto al controllo operativo.
La sentenza, dunque, rafforza l’idea che la prevenzione non si esaurisca nella formalizzazione documentale, ma richieda un presidio costante delle lavorazioni, specialmente nei contesti ad alto rischio. Per le imprese questo si traduce nella necessità di costruire assetti organizzativi verificabili, con ruoli definiti, coperture sostitutive già previste e un controllo effettivo delle prassi di lavoro.
Per i lavoratori, invece, il principio conferma che la sicurezza dipende anche dalla tenuta della catena di comando e dalla presenza concreta di chi deve sovrintendere alle attività. Quando l’errore operativo diventa il sintomo di un difetto strutturale del processo lavorativo, il datore di lavoro resta il garante principale dell’intero sistema e risponde delle carenze che ne compromettono l’efficacia.


