Preposti e vigilanza: il controllo che ferma il rischio

Preposti e vigilanza: il controllo che ferma il rischio

I preposti rappresentano una figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale, perché il Dlgs 81/2008 attribuisce loro un compito che va oltre la semplice presenza sul luogo di lavoro. L’articolo 19 stabilisce infatti che il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, verificando anche il corretto uso dei mezzi di protezione collettiva e dei DPI.

A questo si aggiunge il dovere di intervenire in caso di comportamenti non conformi, di segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo e, quando necessario, di interrompere temporaneamente l’attività. In questo quadro, il tema della vigilanza non può essere letto in chiave formale o passiva, perché la funzione del preposto assume un rilievo concreto nella gestione quotidiana del rischio. Anche sul piano formativo il legislatore ha rafforzato questa figura: l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha confermato un impianto più stringente per la preparazione e l’aggiornamento dei preposti, proprio in ragione del loro ruolo operativo nella sicurezza sul lavoro.

I preposti e la vigilanza che non può essere passiva

La questione centrale è che vigilare non significa limitarsi a osservare ciò che accade. La giurisprudenza ha chiarito da tempo che al preposto non è richiesto un controllo ininterrotto e ossessivo di ogni gesto del lavoratore, ma una presenza assidua, effettiva e verificabile, orientata a prevenire e correggere comportamenti negligenti o imprudenti. Proprio per questo, la vigilanza non si esaurisce nella mera constatazione di una prassi scorretta, ma richiede un’attivazione immediata, con interventi concreti e con una segnalazione chiara ai livelli aziendali che hanno il potere di adottare le misure necessarie. 

Il nodo irrisolto, quindi, non riguarda tanto la definizione astratta del ruolo, quanto la sua applicazione reale nelle organizzazioni. In molti contesti, infatti, il preposto continua a essere percepito come un riferimento generico di reparto o di cantiere, senza che siano davvero chiariti i poteri, i limiti e le responsabilità della sua funzione. È proprio questa ambiguità a generare il rischio maggiore, perché tollerare una prassi pericolosa o non correggere un comportamento non sicuro può trasformare la vigilanza in un adempimento solo apparente, esponendo imprese e soggetti coinvolti a conseguenze molto rilevanti.

Le ricadute operative su organizzazione, formazione e responsabilità

Le imprese devono quindi affrontare il tema dei preposti in modo più strutturato, evitando sia le nomine meramente formali sia l’idea che la vigilanza possa essere delegata senza strumenti adeguati. Serve innanzitutto individuare con chiarezza chi esercita realmente il ruolo, definire il perimetro delle attività di controllo, stabilire modalità di segnalazione tracciabili e rendere effettivo il potere di intervento in presenza di rischio. In parallelo, diventa decisivo il fattore formativo.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha previsto per i preposti un corso iniziale di durata minima pari a 12 ore, accessibile solo dopo la formazione del lavoratore, e un aggiornamento biennale di almeno 6 ore, con contenuti collegati anche ai cambiamenti del contesto organizzativo e ai compiti esercitati ai sensi dell’articolo 19. 

Inoltre, la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, mentre l’addestramento e le prove pratiche restano fuori da questa equiparazione. Per le aziende, questo significa rivedere processi, assetti di controllo e percorsi formativi in una logica di maggiore coerenza tra documento, organizzazione e comportamento operativo. Per i lavoratori, invece, significa avere una figura di riferimento che non si limita a vedere il rischio, ma che deve intervenire per impedirne gli effetti.

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