Il cromo esavalente rappresenta uno dei rischi chimici più rilevanti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei processi industriali in cui possono svilupparsi fumi, polveri o aerosol contenenti composti del cromo VI. La disciplina di riferimento si inserisce nel quadro del Dlgs 81/2008, con particolare attenzione alla valutazione del rischio chimico e cancerogeno, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione dei lavoratori e all’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre l’esposizione.
Il tema assume ulteriore rilievo alla luce del recepimento della Direttiva UE 2022/431, avvenuto con il Dlgs 135/2024, che ha modificato l’allegato XLIII del Dlgs 81/2008 introducendo nuovi valori limite di esposizione professionale per diversi agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Dal 17 gennaio 2025 non trovano più applicazione le misure transitorie e per il cromo esavalente il valore limite di esposizione professionale è pari a 0,005 mg/m³.
Cromo esavalente: dove si genera l’esposizione professionale
Il cromo esavalente non riguarda soltanto le attività in cui la sostanza è direttamente utilizzata, ma anche quelle lavorazioni che possono generarlo come effetto del processo produttivo. L’esposizione può verificarsi principalmente per inalazione, attraverso fumi di saldatura, polveri o aerosol, ma può avvenire anche per contatto cutaneo durante operazioni di manipolazione, manutenzione o trattamento di materiali contaminati. I contesti più esposti sono quelli della galvanica, della siderurgia, dell’edilizia, dei cantieri navali, dell’industria del calcestruzzo, delle carrozzerie e delle lavorazioni su acciaio inox, soprattutto quando sono presenti saldatura, taglio termico o lavorazioni ad alte temperature.
I composti del cromo VI sono classificati come cancerogeni di categoria 1A e possono produrre effetti sia immediati sia di lungo periodo. Nel breve termine possono manifestarsi irritazioni, tosse, bruciore, disturbi respiratori e reazioni cutanee, mentre l’esposizione prolungata può essere associata a danni più gravi, anche a carico dell’apparato respiratorio. Proprio per questa ragione, la gestione del rischio non può essere generica, ma deve partire dall’analisi concreta delle lavorazioni svolte e delle modalità con cui il contaminante può formarsi o diffondersi nell’ambiente di lavoro.
Le imprese devono aggiornare valutazione, misure e formazione
Le imprese che operano in settori potenzialmente esposti devono verificare con attenzione la coerenza della propria valutazione dei rischi rispetto ai nuovi limiti e alle condizioni reali di lavoro. Il DVR deve considerare le mansioni coinvolte, la frequenza e la durata dell’esposizione, le caratteristiche degli impianti, la presenza di aspirazioni localizzate, l’efficacia della ventilazione, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e l’eventuale necessità di monitoraggi ambientali periodici.
La prevenzione passa anzitutto dalla sostituzione delle sostanze o dei processi più pericolosi, quando tecnicamente possibile, e prosegue con sistemi di aspirazione adeguati, procedure operative sicure, manutenzione degli impianti, corretto uso dei DPI, sorveglianza sanitaria mirata e formazione specifica dei lavoratori. Per le aziende, il rispetto del valore limite non deve essere interpretato come un adempimento isolato, ma come parte di un sistema di prevenzione più ampio, capace di ridurre l’esposizione alla fonte e di documentare in modo puntuale le misure adottate.


