Il preposto rappresenta uno dei principali presìdi operativi della sicurezza sul lavoro. L’articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro e ai dirigenti di individuare il preposto o i preposti incaricati delle attività di vigilanza previste dall’articolo 19. La norma stabilisce inoltre che i contratti e gli accordi collettivi possono riconoscere uno specifico emolumento per lo svolgimento della funzione e vieta qualsiasi pregiudizio nei confronti del lavoratore derivante dall’esercizio dell’incarico. Il compenso, quindi, non è imposto direttamente dalla legge, mentre l’individuazione della figura e l’effettivo esercizio dei compiti di vigilanza costituiscono precisi obblighi organizzativi.
L’articolo 19 attribuisce al preposto il compito di controllare il rispetto delle disposizioni aziendali, delle misure di prevenzione e dell’uso corretto dei dispositivi di protezione. Quando rileva comportamenti non conformi, deve intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e, se l’inosservanza prosegue, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori. In presenza di attrezzature inadeguate o condizioni di pericolo, deve inoltre sospendere temporaneamente l’attività quando necessario e segnalare tempestivamente le criticità.
Il preposto e il compenso previsto dalla contrattazione
Il rafforzamento delle responsabilità del preposto ha riportato al centro il tema del riconoscimento economico collegato all’incarico. Il Dlgs 81/2008 consente alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale di stabilire un emolumento specifico, ma non ne definisce l’importo né i criteri di calcolo. Alcuni contratti collettivi hanno introdotto un’indennità pari al 5% della paga base o della retribuzione mensile normale, collegandola al periodo durante il quale il lavoratore svolge effettivamente la funzione. Questa percentuale non rappresenta però un parametro obbligatorio o automaticamente applicabile a tutte le imprese.
La complessità dell’incarico può cambiare in modo significativo in base al settore produttivo, al numero dei lavoratori vigilati, alla distribuzione dei reparti, alla presenza di turni, al livello di rischio e all’autonomia richiesta. Per questo motivo, l’eventuale compenso dovrebbe essere definito tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’organizzazione e delle previsioni del CCNL applicato. In assenza di una disciplina collettiva, l’impresa può valutare un’indennità aziendale o altre forme di valorizzazione, purché siano regolamentate con chiarezza e coerenti con le responsabilità attribuite. Il riconoscimento economico, tuttavia, non sostituisce la necessità di assicurare formazione, poteri effettivi, tempo e strumenti adeguati.
Le misure aziendali per rendere efficace la vigilanza
Le imprese devono evitare che l’individuazione del preposto si riduca a un adempimento formale. La scelta deve riguardare un lavoratore realmente inserito nell’organizzazione, dotato di competenze, autorevolezza e possibilità concreta di intervenire sulle attività svolte. L’incarico dovrebbe essere formalizzato indicando l’area di vigilanza, i lavoratori interessati, i compiti assegnati, i poteri di intervento e le modalità di segnalazione delle non conformità.
È inoltre necessario verificare che il preposto abbia ricevuto la formazione prevista dalla normativa e gli aggiornamenti richiesti, senza sovrapporre l’incarico a carichi di lavoro incompatibili con una vigilanza effettiva. Sul piano operativo, procedure chiare, registri delle segnalazioni, checklist e strumenti digitali possono rendere tracciabili i controlli e gli interventi effettuati.
Anche il sistema retributivo deve essere esaminato con attenzione, verificando prima le disposizioni del CCNL e valutando poi eventuali soluzioni aziendali. Una gestione coerente richiede quindi l’allineamento tra nomina, formazione, autorità, organizzazione del lavoro e possibile riconoscimento economico. Solo in questo modo il preposto può svolgere una funzione realmente preventiva, contribuendo a correggere tempestivamente i comportamenti pericolosi e a rendere più efficace il sistema aziendale di salute e sicurezza.


