Caldo nei cantieri: cassa integrazione e deroghe per il 2026

Caldo nei cantieri: cassa integrazione e deroghe per il 2026

Il caldo nei cantieri torna al centro delle misure di tutela per il secondo semestre del 2026. Il Consiglio dei ministri del 22 giugno 2026 ha approvato un decreto-legge in materia di infrastrutture e attuazione del PNRR che reintroduce, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, condizioni più favorevoli per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività dovuta a eventi climatici eccezionali. Pur essendo inserita nel decreto Infrastrutture-PNRR, la misura interessa le categorie produttive individuate dalla disciplina sugli ammortizzatori sociali e non esclusivamente i cantieri finanziati dal Piano. 

La disciplina riguarda gli interventi riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili e si applica alle imprese indicate dall’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del Dlgs 148/2015: imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane dei medesimi comparti. In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e delle istruzioni operative dell’INPS, restano di riferimento i criteri già consolidati per la causale “eventi meteo” e per le sospensioni disposte dalla pubblica autorità.

Caldo estremo: le deroghe ai limiti della cassa integrazione

Le nuove regole derogano ai limiti previsti dall’articolo 12, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015. Per le sospensioni o riduzioni riconducibili a caldo estremo e ad altre situazioni climatiche eccezionali non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile. Non opera inoltre l’intervallo di 52 settimane di normale attività richiesto alle imprese che abbiano già fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria. Le aziende che presentano domanda sono anche esonerate dal contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del Dlgs 148/2015. La causale meteo può essere utilizzata quando la temperatura supera i 35 °C, ma il trattamento può essere riconosciuto anche con valori inferiori se la temperatura percepita risulta più elevata. 

Assumono rilievo l’umidità, l’esposizione diretta al sole, l’impiego di dispositivi di protezione individuale, la presenza di macchinari che producono calore e la natura particolarmente faticosa delle lavorazioni. Quando la sospensione deriva da un’ordinanza regionale o locale, la domanda può essere presentata utilizzando la causale riferita all’ordine della pubblica autorità, indicando nella relazione tecnica gli estremi del provvedimento. Per gli stessi lavoratori e per periodi coincidenti non devono essere presentate domande sovrapposte con causali differenti.

Le verifiche e gli obblighi delle imprese edili

Le imprese edili devono motivare con precisione la sospensione o la riduzione dell’attività, descrivendo le condizioni climatiche, le lavorazioni interessate, gli orari, il livello di esposizione e le misure preventive già adottate. La relazione tecnica deve rappresentare il contesto concreto del cantiere e può richiamare la valutazione del responsabile della sicurezza, soprattutto quando la prosecuzione delle attività espone i lavoratori a rischi non controllabili. 

È utile indicare anche la presenza di superfici che accumulano calore, l’uso prolungato di DPI, la disponibilità di aree ombreggiate e l’impossibilità di spostare le lavorazioni in fasce orarie più sicure. Il ricorso alla cassa integrazione non sostituisce gli obblighi di prevenzione previsti dagli articoli 15, 18 e 28 del Dlgs 81/2008. Il datore di lavoro deve quindi valutare il rischio da calore e aggiornare le misure organizzative quando necessario, prevedendo rimodulazione degli orari, pause più frequenti, disponibilità di acqua, zone ombreggiate, informazione dei lavoratori e procedure per riconoscere tempestivamente i sintomi dello stress termico. 

È inoltre opportuno verificare quotidianamente i bollettini istituzionali, le previsioni sulla temperatura percepita e le eventuali ordinanze applicabili nel territorio in cui si svolgono i lavori. Una documentazione completa consente di tutelare i lavoratori, sostenere la continuità organizzativa dell’impresa e rendere più solida la domanda di integrazione salariale.

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