Prevenzione incendi: chiarimenti sulle soluzioni alternative

Prevenzione incendi: chiarimenti sulle soluzioni alternative

La prevenzione incendi è al centro della nota n. 15002 del 22 luglio 2026, con cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito indicazioni operative sull’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi. La disposizione consente di impiegare norme o documenti tecnici elaborati da organismi europei o internazionali riconosciuti nell’ambito dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio. Il chiarimento precisa però che tali riferimenti non possono essere utilizzati come sostituti automatici delle soluzioni previste dal Codice. 

Il loro impiego deve rispettare le condizioni generali indicate dal capitolo G.2 e, in particolare, i criteri richiamati dai paragrafi G.2.6.5.2, G.2.9 e G.2.10. La norma scelta deve inoltre rientrare nella definizione prevista dal paragrafo G.1.4, risultare adeguata alla configurazione dell’attività e rispondere ai relativi profili di rischio. Il progettista deve quindi dimostrare che il riferimento tecnico utilizzato è coerente con la soluzione proposta e con le disposizioni italiane ed europee applicabili.

Prevenzione incendi e applicazione integrale delle norme

Il principio centrale chiarito dai Vigili del Fuoco riguarda l’obbligo di applicare ogni norma tecnica in modo completo e coerente. Non è consentito selezionare soltanto le prescrizioni considerate più favorevoli, trascurando limiti, esclusioni, documenti collegati o condizioni di utilizzo. Non è neppure possibile combinare liberamente criteri appartenenti a sistemi normativi differenti senza dimostrarne la compatibilità. La verifica deve considerare il campo di applicazione del documento, le caratteristiche dei componenti, i criteri di dimensionamento, le modalità di installazione, le prove, il collaudo e la manutenzione. 

Un’attenzione specifica riguarda la qualificazione dei prodotti utilizzati nei sistemi antincendio. Il ricorso a un riferimento internazionale non elimina infatti gli obblighi relativi alla marcatura CE, alle classificazioni armonizzate e alle procedure nazionali di omologazione o approvazione. I sistemi progettuali e i requisiti dei singoli componenti devono essere valutati separatamente e poi ricondotti a una soluzione complessivamente compatibile. Il paragrafo G.2.7 può essere utilizzato anche per norme pubblicate dopo l’ultimo aggiornamento del Codice, purché il progettista dimostri integralmente il rispetto delle condizioni richieste. In questo modo, la disciplina consente di considerare il progresso tecnico senza trasformare l’innovazione in una deroga priva di adeguata motivazione.

Documentazione e responsabilità per le attività di categoria B e C

La documentazione assume un ruolo decisivo per le attività di categoria B e C soggette al DPR 151/2011. Quando vengono proposte norme differenti da quelle richiamate nelle soluzioni conformi, la relazione allegata all’istanza di valutazione del progetto deve motivare la scelta e indicare con precisione la finalità perseguita. Il progettista deve chiarire se il documento viene impiegato per verificare una soluzione alternativa oppure il livello di prestazione di una specifica misura antincendio. 

La relazione deve descrivere la norma adottata, dimostrarne l’idoneità rispetto alla configurazione dell’attività e ai rischi presenti, illustrare le modalità di qualificazione dei prodotti e riportare parametri, calcoli e risultati progettuali. Il Comando territorialmente competente utilizza questi elementi per esprimere la valutazione conclusiva. Le applicazioni più frequenti possono riguardare la protezione attiva, come i sistemi di controllo o estinzione dell’incendio, la rivelazione e l’allarme e il controllo di fumi e calore. 

Per imprese, tecnici e responsabili della sicurezza, il chiarimento richiede quindi una maggiore attenzione alla tracciabilità delle scelte, alla completezza della documentazione e alla coerenza tra progetto, componenti e manutenzione. Una relazione generica o il semplice richiamo a una norma estera non sono sufficienti. La soluzione deve essere motivata, verificabile e proporzionata ai rischi effettivi dell’attività.

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