Il bisfenolo A è interessato da un divieto europeo che modifica in modo significativo le regole per i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti. Il riferimento è il Regolamento (UE) 2024/3190, adottato il 19 dicembre 2024, che vieta l’utilizzo del BPA nella produzione di diversi materiali a contatto con gli alimenti, tra cui plastiche, adesivi, gomme, inchiostri da stampa, siliconi, vernici e rivestimenti.
La misura riguarda quindi anche i rivestimenti interni delle confezioni metalliche, come lattine e barattoli. Il regolamento ha previsto periodi transitori per consentire alle imprese di adeguare processi produttivi e materiali. Per numerosi contenitori monouso il periodo di transizione di 18 mesi si è concluso il 20 luglio 2026, rendendo pienamente operativo il divieto per le nuove produzioni interessate. Restano tuttavia specifiche deroghe e tempistiche più lunghe per determinate applicazioni, previste dallo stesso regolamento.
Il bisfenolo A lascia spazio a nuovi materiali per alimenti
Il bisfenolo A è stato largamente utilizzato nella produzione di resine e rivestimenti destinati a proteggere la superficie interna dei contenitori metallici. Il problema deriva dalla possibilità che la sostanza migri dal materiale di confezionamento all’alimento, determinando un’esposizione del consumatore. Per questo la disciplina europea ha scelto di intervenire non soltanto sul BPA, ma anche su altri bisfenoli e derivati classificati per specifiche proprietà pericolose, evitando che la sostituzione avvenga attraverso sostanze con caratteristiche analoghe. Per le lattine destinate a bevande, come bibite ed energy drink, lo stop è diventato operativo dopo la conclusione del periodo transitorio.
Una disciplina più graduale riguarda invece alcuni imballaggi per conserve alimentari, tra cui prodotti a base di frutta, ortaggi e prodotti della pesca, per i quali il periodo transitorio può arrivare fino a 36 mesi. La differenza è legata anche alla necessità di individuare e validare rivestimenti alternativi capaci di mantenere adeguate prestazioni di barriera in presenza di prodotti particolarmente acidi o corrosivi. I materiali e gli alimenti confezionati immessi legittimamente sul mercato durante il periodo transitorio possono inoltre continuare a essere commercializzati secondo le condizioni previste dalla disciplina europea.
Le imprese devono verificare conformità e tracciabilità degli imballaggi
Le imprese alimentari devono considerare il cambiamento non soltanto come un obbligo per i produttori di imballaggi, ma come un tema che interessa l’intera filiera. Chi utilizza lattine, barattoli o altri materiali a contatto con gli alimenti deve infatti verificare che le forniture siano conformi alle nuove disposizioni e che la documentazione disponibile permetta di dimostrarne provenienza e caratteristiche.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla gestione delle scorte prodotte durante il periodo transitorio, distinguendole dai nuovi materiali che devono rispettare pienamente il divieto. Diventa quindi importante mantenere una corretta tracciabilità delle date di produzione, delle dichiarazioni di conformità e delle specifiche tecniche dei materiali impiegati. Le aziende che confezionano alimenti dovrebbero inoltre confrontarsi con i propri fornitori per accertare l’utilizzo di rivestimenti alternativi adeguatamente validati rispetto alle caratteristiche del prodotto, alla durata commerciale prevista e ai processi di conservazione.
L’adeguamento alle nuove regole rappresenta quindi un passaggio organizzativo e tecnico che coinvolge acquisti, qualità, produzione e sicurezza alimentare. Una gestione tempestiva consente di ridurre il rischio di utilizzare materiali non conformi e di accompagnare la transizione verso imballaggi compatibili con i nuovi requisiti europei.


