Il CSE in cantiere: controlli, obblighi e responsabilità

Il CSE in cantiere: controlli, obblighi e responsabilità

Il CSE, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, svolge un ruolo centrale nella gestione della sicurezza nei cantieri in cui operano più imprese. La figura è definita dall’art. 89 del Dlgs 81/2008 ed è incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori di svolgere i compiti previsti dall’art. 92. In base all’art. 90, la nomina del coordinatore è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. 

L’obbligo sorge anche quando i lavori vengono inizialmente affidati a un’unica impresa e, successivamente, una parte delle attività viene affidata ad altre imprese. Il CSE interviene durante la realizzazione dell’opera con funzioni di coordinamento e controllo sull’applicazione delle misure di sicurezza previste, senza sostituirsi però ai datori di lavoro delle imprese esecutrici negli obblighi di prevenzione che restano di loro competenza.

CSE: verifiche sul PSC, sui POS e sulle lavorazioni

Il CSE deve verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino correttamente le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, il PSC. Deve inoltre controllare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza, i POS, verificandone la coerenza con il PSC e adeguando quest’ultimo, insieme al fascicolo dell’opera, quando l’evoluzione dei lavori rende necessarie modifiche. Tra i suoi compiti rientra anche l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalle interferenze tra lavorazioni diverse. Il coordinatore deve quindi effettuare sopralluoghi con una frequenza adeguata alle caratteristiche e all’andamento del cantiere, in modo da poter verificare l’effettiva applicazione delle misure previste. 

In presenza di inosservanze, l’art. 92 del Dlgs 81/2008 gli impone di segnalarle al committente o al responsabile dei lavori, proponendo, quando necessario, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi oppure la risoluzione del contratto. Se rileva direttamente un pericolo grave e imminente, il CSE deve invece sospendere la singola lavorazione interessata fino alla verifica degli adeguamenti effettuati.

Le imprese devono garantire un coordinamento reale in cantiere

Le imprese devono considerare l’attività del CSE come parte di un sistema di prevenzione che richiede una collaborazione continua tra tutti i soggetti coinvolti. Il coordinatore non svolge una vigilanza permanente su ogni singola attività e la sua presenza non esonera i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dalle rispettive responsabilità. È quindi necessario che il CSE possa conoscere tempestivamente l’organizzazione del cantiere, l’ingresso di nuove imprese, le variazioni delle lavorazioni e le eventuali modifiche che incidono sui rischi. 

Anche PSC e POS devono essere documenti coerenti con l’attività concretamente svolta: il PSC è rivolto soprattutto ai rischi organizzativi e interferenziali del cantiere, mentre il POS deve descrivere le modalità operative e i rischi specifici dell’impresa esecutrice. Un coordinamento efficace richiede quindi documenti aggiornati, comunicazioni tempestive, sopralluoghi adeguati e interventi immediati quando vengono riscontrate situazioni pericolose. 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 92 può inoltre comportare responsabilità e sanzioni per il CSE. Per le imprese, una corretta organizzazione dei rapporti con il coordinatore rappresenta quindi un elemento essenziale per prevenire interferenze, individuare tempestivamente le criticità e garantire che le misure previste sulla carta trovino effettiva applicazione durante tutte le fasi del cantiere.

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