Infortunio per imprudenza: quando risponde il datore di lavoro?

Infortunio per imprudenza: quando risponde il datore di lavoro?

L’infortunio sul lavoro causato da un comportamento imprudente del dipendente non esclude automaticamente la responsabilità del datore di lavoro. Occorre verificare se l’incidente sia riconducibile a un rischio che l’azienda avrebbe dovuto prevenire oppure a una condotta che abbia introdotto un pericolo nuovo ed estraneo all’attività lavorativa.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 33556 del 14 settembre 2026, che approfondisce i limiti della responsabilità datoriale in presenza di comportamenti imprudenti. La decisione richiama il principio previsto dall’art. 41, comma 2, del Codice penale, relativo all’interruzione del rapporto di causalità, e gli obblighi di prevenzione stabiliti dal Dlgs 81/2008. 

Infortunio sul lavoro: il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda una lavoratrice rimasta infortunata durante le operazioni di pulizia di un’impastatrice industriale. La dipendente aveva effettuato l’intervento senza interrompere l’alimentazione elettrica della macchina, esponendosi al rischio di entrare in contatto con le parti in movimento. Dagli accertamenti era emerso che il macchinario presentava dispositivi di sicurezza manomessi, che avrebbero dovuto impedire il funzionamento delle parti pericolose durante le operazioni di pulizia. La difesa del datore di lavoro aveva sostenuto che l’incidente fosse riconducibile alla condotta imprudente della lavoratrice, la quale non aveva rispettato le corrette modalità operative.

La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il comportamento della dipendente non avesse introdotto un rischio nuovo rispetto a quello che i dispositivi di protezione avrebbero dovuto prevenire. La Corte ha quindi chiarito che, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, non è sufficiente dimostrare che il lavoratore abbia violato una procedura di sicurezza. È necessario accertare che la sua condotta abbia determinato un rischio eccentrico, ossia estraneo alla sfera di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare. Anche un comportamento compiuto durante le normali mansioni può assumere tale carattere, ma soltanto quando genera un pericolo effettivamente diverso da quello che le misure di prevenzione dovevano controllare.

Macchinari non sicuri: gli obblighi delle imprese

La sentenza richiama l’attenzione delle imprese sull’importanza di garantire non soltanto un’adeguata formazione dei lavoratori, ma anche la sicurezza effettiva delle attrezzature utilizzate. Il Dlgs 81/2008, in particolare attraverso gli artt. 70 e 71, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee alle attività da svolgere e mantenute in condizioni di efficienza. 

A questi obblighi si aggiungono quelli relativi all’informazione, alla formazione e all’addestramento, disciplinati dagli artt. 36, 37 e 73. Le imprese devono quindi verificare periodicamente il funzionamento dei dispositivi di protezione, intervenire in presenza di anomalie e impedire l’utilizzo di macchinari che possano esporre i dipendenti a pericoli non adeguatamente controllati. La formazione, infatti, non può sostituire le misure tecniche necessarie a prevenire gli infortuni. 

Allo stesso tempo, la Cassazione precisa che il datore di lavoro non è automaticamente responsabile di qualsiasi incidente: occorre sempre dimostrare la violazione di uno specifico obbligo prevenzionistico e il suo collegamento con l’evento. La pronuncia evidenzia quindi un principio fondamentale: l’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando l’infortunio deriva proprio da un rischio che le misure di sicurezza avrebbero dovuto prevenire.

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