La patente a crediti sospesa a seguito di un infortunio mortale in cantiere non comporta automaticamente l’esclusione dell’impresa dagli appalti pubblici, soprattutto quando questa dispone di un’attestazione SOA valida. A chiarirlo è il TAR Lazio con la sentenza n. 13587 del 24 luglio 2026, che affronta il rapporto tra la sospensione cautelare della patente, la qualificazione delle imprese e le sanzioni previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il sistema della patente a crediti, disciplinato dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, è obbligatorio dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, salvo le esclusioni previste dalla legge.
La normativa stabilisce che, in presenza di infortuni dai quali derivino la morte o un’inabilità permanente del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro possa disporre la sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi. Tuttavia, l’articolo 27, comma 15, esonera dall’obbligo della patente le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. La sentenza chiarisce quindi quando la sospensione possa incidere sulla possibilità di continuare a operare nei cantieri e partecipare agli appalti pubblici.
Patente a crediti sospesa e SOA valida: cosa stabilisce il TAR
La vicenda esaminata riguarda un’impresa operante nel settore degli impianti che, a seguito di un infortunio mortale verificatosi in cantiere, aveva subito la sospensione cautelare della patente a crediti per dodici mesi. Successivamente, nei suoi confronti era stata disposta anche l’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, sulla base dell’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008. L’impresa aveva contestato il provvedimento, evidenziando di possedere un’attestazione SOA in classifica III ancora valida e, pertanto, di rientrare tra i soggetti esonerati dall’obbligo della patente. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento interdittivo.
Secondo i giudici, la normativa prevede espressamente l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per le imprese che operano nei cantieri senza la patente obbligatoria oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti. La stessa sanzione non è invece prevista automaticamente in caso di sospensione cautelare conseguente a un infortunio. Inoltre, quando un’impresa dispone di un’attestazione SOA valida in classifica almeno III, la sospensione della patente non determina, di per sé, l’impossibilità di proseguire l’attività nei cantieri. Il Tribunale ha quindi rilevato che il provvedimento era stato adottato senza un’adeguata verifica della posizione dell’impresa e dei requisiti di qualificazione posseduti.
Gli effetti della sentenza per le imprese edili e gli appalti
La decisione assume particolare rilevanza per le imprese edili e per gli operatori economici coinvolti negli appalti pubblici, perché chiarisce la necessità di distinguere le diverse misure previste dalla normativa. La sospensione cautelare della patente, la perdita dei crediti e l’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici costituiscono situazioni differenti, alle quali non possono essere applicate indistintamente le medesime conseguenze.
Per le imprese in possesso di un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, la validità della qualificazione rappresenta un elemento determinante per valutare la possibilità di continuare a operare, anche in presenza di una patente sospesa. È quindi importante verificare la validità dell’attestazione, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e l’eventuale presenza di ulteriori provvedimenti interdittivi. La pronuncia non esclude infatti l’applicazione delle altre misure previste dal Dlgs 81/2008, né riduce gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni.
Rimangono fondamentali la valutazione dei rischi, l’adozione delle misure di protezione, la formazione dei lavoratori e il controllo delle condizioni di sicurezza nei cantieri. La sentenza ribadisce pertanto che l’applicazione delle sanzioni deve avvenire nel rispetto dei presupposti normativi e attraverso un’attenta valutazione della situazione concreta dell’impresa.


