Sempre più sicurezza e sempre più misure adeguate per la gestione delle manifestazioni di interesse comune che prevedono grandi folle.
Sono stabilite precise istruzioni tecnico-organizzative per organizzare le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.
La normativa è definita dal Decreto interministeriale del 22 Luglio 2014 detto Decreto Palchi che prevede le disposizioni del Titolo IV del D.lgs. n.81/08 sui cantieri temporanei e mobili applicate alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee.
Il Decreto riguarda l’allestimento e disallestimento di palchi e opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.
Analizziamo nel dettaglio l’applicazione delle normative:
1.Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
- Se le attività sono svolte al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee, non si applica il decreto
- Se si installa una pedana con altezza inferiore a 2 metri e non collegata o supportante altra struttura, non si applica il decreto
- Se si montano o smontano travi, sistemi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 metri ( estradosso ) per stativi e 8 metri ( estradosso) per torri, non si applica il decreto
- Se si montano o smontano opere temporanee prefabbricate realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, ed il montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non supera i 7 metri, non si applica il decreto.
2.Manifestazioni fieristiche.
- Se la struttura ha un’altezza inferiore ai 6,5 metri, non si applica il decreto
- Se la struttura allestitiva è biplanare e ha una superficie della proiezione in pianta del piano superiore inferiore ai 10 metri quadri, non si applica
- Se si montano o smontano travi sistemi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 metri ( estradosso ) per stativi e 8 metri ( estradosso) per torri, non si applica il decreto
- Se si tratta di tendostrutture opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, il cui montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio non supera i 8,5 metri, non si applica il decreto.
Nei casi di esclusione si applica il Dlg.81/08 secondo le normative descritte per i cantieri temporanei.
Per conoscere nello specifico le leggi sull’allestimento in sicurezza dei palchi, puoi consultare questo breve approfondimento dell’ Inail.