operatori sanitari

Operatori sanitari: senza documento stop immediato all’operatività

Per tutti gli operatori sanitari vige l’obbligo di vaccinarsi contro il virus Sars-CoV-2 e, di conseguenza, possedere il green pass per questa categoria diventa un automatismo.

Il vaccino obbligatorio è previsto dal Dl 44 approvato ad aprile: la norma riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario operativi nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali. “Dal momento che tutti gli operatori sanitari sono obbligati per legge a vaccinarsi, l’esibizione del certificato verde risulta ridondante”, afferma il presidente della Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Migliore. “Altro discorso va fatto – precisa – per i criteri generali di accesso al “pianeta ospedale”: dopo il decreto varato dal Governo il 16 settembre, il dovere di mostrare il green pass nelle nostre strutture si amplia a tutti i dipendenti pubblici o a quanti lavorano, fanno formazione e sono volontari presso le amministrazioni pubbliche, così come a tutti i lavoratori del privato”.

Per gli incerti o “no-vax” resta la “zona grigia”

Si tratta dello 0,5-0,6% dei circa 330mila infermieri assunti nelle strutture pubbliche e private mentre, tra i 460mila medici, si stima uno 0,1-0,2% di assolutamente contrario. “Oggi sono 748 – spiega il presidente della Federazione dei medici e dei dentisti (FnomCeo), Filippo Anelli – i dottori con provvedimento di sospensione definitivo da parte della Asl per inadempienza all’obbligo e va detto che tra gli ancora reticenti almeno un 30%, una volta contattato, decide di vaccinarsi. Stimiamo che in definitiva circa 1.500 i medici non si vaccineranno e quindi non potranno più esercitare. Dopo l’entrata in vigore del decreto green pass non potranno nemmeno essere demansionati”.

Per tutti i reticenti all’obbligo, e quindi privi di certificato verde, il divieto di esercitare vige almeno fino al 31 dicembre di quest’anno, scadenza dello stato di emergenza.

È prevista anche la mancata sanzione disciplinare

Oltre al provvedimento di sospensione dell’esercizio della professione per mancata vaccinazione, c’è poi il canale parallelo della sanzione disciplinare comminata dall’Ordine. Ma qui al momento il mancato rinnovo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il ministero della Salute “scaduta” nel 2020 – alla quale i sanitari possono ricorrere bloccando così i procedimenti a loro carico – impedisce di fatto l’applicazione del Codice deontologico.

Dal più lieve “avvertimento” fino alla radiazione – anche di un “no-vax” – sono 500 i ricorsi di medici oggi in stand-by. Starà al Governo rinnovare la Commissione quanto prima ed eventualmente, come ventilato, fare un passo in più sul fronte del contrasto ai sanitari che contestano il vaccino, magari con una norma da inserire in sede di conversione in legge dell’ultimo Dl green pass, che veda l’iscrizione all’Albo agganciata al possesso della certificazione verde. 


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Green Pass colf badanti

Green Pass: obbligo anche per lavoro domestico e assistenti familiari

Con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il settore pubblico e privato arriva una svolta anche per i due milioni di famiglie che utilizzano il lavoro domestico o di assistenti familiari.

Al pari di ogni altra categoria di lavoratori, infatti, anche colf, badanti, babysitter e tutte le altre figure affini saranno assoggettate alla regola che rende obbligatorio, dal 15 ottobre, il possesso del certificato verde per accedere al luogo di lavoro. È una svolta importante visto che potrà offrire tutele e certezze alle famiglie che ogni giorno ospitano nelle proprie case persone di cui, fino a oggi, non hanno potuto controllare l’avvenuta vaccinazione o la negatività al virus.

Una situazione ad alto rischio, se si pensa che badanti e babysitter spesso lavorano a contatto con persone fragili, in alcuni casi – ad esempio i bambini – nemmeno vaccinate. Con le nuove regole le famiglie potranno, quindi, prevenire le situazioni di maggiore pericolo anche se il meccanismo pensato per un posto di lavoro “ordinario” dovrà essere adattato al contesto domestico.

L’impianto previsto dal Governo si basa, infatti, su alcuni adempimenti che dovranno necessariamente essere rimodulati per colf e badanti: il luogo di lavoro è del tutto particolare e gli obblighi previsti dal nuovo decreto dovranno essere applicati in maniera flessibile per questi particolari datori di lavoro. 

Qual è la documentazione da presentare?

Basti pensare all’obbligo previsto dal nuovo decreto legge per ciascun datore di predisporre un piano di controlli e nominare le persone adibite a svolgere quotidianamente la verifica del possesso del green pass: in un contesto semplice come quello domestico, appare difficile predisporre una documentazione così complessa.

Sarà quindi opportuno che il Governo fornisca indicazioni, anche per via amministrativa, per gestire in maniera semplificata questi adempimenti. Sarà importante definire anche le modalità di svolgimento dei controlli: l’uso della app Verifica C19 attualmente impiegata dai locali e dai datori di lavoro già soggetti all’obbligo di green pass sembra garantire un sufficiente livello di semplicità.

La app, descritta e regolata dal Dpcm del 17 giugno 2021, può essere scaricata dalle famiglie anche sul telefono cellulare, e consente la verifica del QR code di ciascun green pass.

Ecco le sanzioni per chi non rispetterà le regole

Le famiglie dovranno prendere sul serio l’obbligo di controllo, ricordando che la legge predispone un meccanismo sanzionatorio abbastanza pesante, sia per chi accede sul lavoro senza certificato verde, sia per i datori di lavoro che non faranno i controlli. Il nuovo decreto prevede, infatti, a carico dei datori – anche quelli che usano il lavoro domestico – una sanzione di importo variabile, da 400 a 1.000 euro, per il mancato svolgimento dei controlli. La sanzione per chi accede al posto di lavoro senza il green pass va invece da 600 a 1.500 euro.

Per non parlare dei possibili profili di responsabilità che potrebbero emergere in caso di contagio di terze persone da parte di lavoratrici o lavoratori domestici privi di green pass. Ricordiamo, ad esempio, che l’obbligo del certificato verde è già previsto dal 10 settembre per le babysitter che vanno a prendere i bambini a scuola, così come per i genitori (Dl 122/2021).


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Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori dello spettacolo: circolare INPS chiarisce sull’indennità di malattia

L’Inps con la circolare n.132 del 10 settembre ha pubblicato chiarimenti sulla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Si tratta di chiarimenti redatti a seguito delle novità introdotte dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Novità in vigore dal 26 maggio 2021. La tutela è riconosciuta con un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, non utili contributi figurativi o da riscatto.

Qual è la percentuale di indennità?

Indennità del 60% della retribuzione media fino al 20° giorno, 80% da 21 a 180 giorni, “al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia”.

La retribuzione media è calcolata sulle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo. L’indennità è dal quarto giorno successivo all’evento e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Viene anticipata dal datore di lavoro nel caso di contratto a tempo indeterminato. Versata da Inps per lavoratori disoccupati, saltuari, occupati in imprese stagionali.

Le categorie escluse dalla tutela

Sono escluse dalla tutela e quindi dall’obbligo assicurativo per malattia le seguenti categorie:

  • “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche;
  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici”.

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Scuola

Scuola: mascherine, tracciamento Asl, organico Covid-19 i problemi da risolvere

Dalle mascherine, per capire con esattezza se e quando si possono abbassare, al sistema di tracciamento da parte delle Asl ecco una lista di tutti i nodi da sciogliere nella scuola.

Dall’organico aggiuntivo Covid con cui proseguire – assieme al piano Estate – nel piano di rafforzamento delle competenze (dopo la doccia fredda delle prove Invalsi di luglio) ai concorsi, con quelli ordinari da circa 40mila cattedre fermi ai box ormai due anni (e con oltre 500mila candidati), e su cui il governo vuole ora accelerare, per arrivare, dal 2022, a selezioni regolari ogni anno.

Se la prima scommessa sulla scuola, vale a dire il rientro in presenza degli studenti per l’avvio del nuovo anno scolastico, ieri 3,9 milioni di ragazzi sono tornati tra i banchi, è stata sostanzialmente centrata, diversi sono i nodi che ancora restano da sciogliere. Non solo per farla proseguire in presenza (superiori in primis). Ma anche per provare ad aprirsi e innovarsi, facendo tesoro dell’esperienza di questi due anni di emergenza sanitaria (e di diffuso ricorso alla Dad).

Scuole dell’infanzia e assembramenti: come comportarsi?

Le difficoltà più ricorrenti ieri sono state alla scuola dell’infanzia, con i controlli della certificazione verde anche per i genitori entrati assieme ai bambini negli spazi interni e nelle aule (soprattutto per gli inserimenti) e gli assembramenti, tra le 8 e le 9, all’esterno degli istituti primari, nonostante in molti territori si sia optato per gli ingressi scaglionati. “In varie scuole spesso sono le segreterie ad essere sguarnite – ha evidenziato il numero uno dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, al termine del primo giorno di scuola ieri – e mancano all’appello molti direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga)”.

Nonostante le assunzioni, non ci sono ancora 1.479 Dsga e, sempre rimanendo in tema personale, in diversi territori non è ancora stata data indicazione sull’organico aggiuntivo Covid (contratti a termine al momento fino al 31 dicembre) da far arrivare ai singoli istituti per rafforzare le competenze; e per iniziare ad affrontare, anche attraverso fondi aggiuntivi messi in campo dall’Istruzione, il nodo (storico) delle classi sovraffollate, che sono il 2,9%, secondo l’ultimo dato fornito dal ministero dell’Istruzione.

Ecco le proposte al vaglio

Al momento, la proposta – che potrebbe essere allargata – è di sottoporre a screening in 1-3 plessi sentinella di tutte le 107 Province italiane 110mila alunni al mese, di età compresa tra 6 e 14 anni per una popolazione complessiva di 4,2 milioni di studenti. Nei primi due mesi la raccolta del campione salivare spetterà alle Asl o al personale della Difesa ma il test sarà a carico delle famiglie.

I presidi hanno poi chiesto al Parlamento una modifica al dl sul green pass: di stabilire un numero di giorni di sospensione minimo del prof titolare senza green pass, tipo 15 giorni, in modo da rendere appetibile la supplenza per chi deve assumerla (considerando che sono ancora 100mila prof e Ata senza vaccino).


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infortuni inail

Infortuni: chiarimenti dell’Inail sulle sanzioni per omessa denuncia

Pubblicata una circolare da parte dell’Inail nella quale sono contenuti chiarimenti in merito alle denunce di infortuni non guaribili entro 3 giorni.

In base alla circolare n.24 del 9 settembre scorso, in capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di denuncia di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni. Denuncia indipendente dall’indennizzabilità, dal 16 marzo 2000 anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, che deve essere presentata entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale o con pericolo di morte.

Obbligo da espletare online, dal luglio 2013, e da ottobre 2018 online anche per i datori di lavoro agricoltura. Via pec per lavoratori domestici e datori di lavoro non imprenditori.

Per quanto riguarda i dettagli sulla scadenza di due giorni, questa inizia dal giorno successivo a quello della ricezione dell’identificativo; primo giorno lavorativo in caso di ricezione in giorno festivo, sabato è feriale in caso di settimana di cinque giorni; primo giorno successivo alla ulteriore comunicazione in caso di infortunio che oltrepassi i tre giorni pronosticati.

Cosa succede in caso di in infortunio per Covid-19?

“Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio”.

I numeri delle sanzioni amministrative pecuniarie

Si va da 1.290 a 7.745 euro e applicazione della diffida obbligatoria (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124). In caso di ottemperanza sanzione minima di 1.290 euro. Se non versati entri quindici giorni, sanzione in misura ridotta di 2.580 euro. Pagamenti con F23. In caso di mancato pagamento rapporto all’Ispettorato del Lavoro, ordinanza e ingiunzione.


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