applicativo inail

Attivo lo sportello digitale dell’Inail

Prenotare, ripianificare e gestire un appuntamento con un operatore Inail, sia presso una sede, sia in modalità remota, attraverso il proprio smartphone. Con l’attivazione dello Sportello digitale l’Inail prosegue il suo processo di avvicinamento alle esigenze dei cittadini.

L’aggiornamento numero quattro dell’App lanciata nel 2021 prevede, infatti, la possibilità per gli utenti di programmare i propri appuntamenti, da gestire in presenza o attraverso la piattaforma Teams, modificando data e orario o annullandoli, e di avere sempre a portata di mano informazioni e indicazioni relative ai consulti pianificati e a quelli già effettuati.

Dopo ogni appuntamento, è possibile, infine, rilasciare una valutazione. La nuova funzionalità si integra con il servizio “InTempo”, attivo da novembre 2022, che consente di prenotare il posto in coda prima dell’accesso nelle sedi e di fare il check-in con il QR-code.

Assistenza e documenti a portata di click nello sportello digitale dell’Inail

L’attivazione dello Sportello digitale sull’app Inail ha seguito l’avvio del servizio Mychat ad aprile scorso, che ha introdotto l’assistente virtuale di supporto, il chatbot, per un’assistenza h24 in tempo reale.

Ci sono poi le “Certificazioni uniche” per consultare l’elenco dei propri documenti e salvarli in formato pdf, “Sedi” per trovare sulla mappa la sede Inail più vicina con orari e indicazioni stradali e “Guide e manuali”, con la quale si accede alla sezione del portale Inail con le guide e i manuali operativi su norme e procedure.

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ricerche di laboratorio

Ricerche di laboratorio, l’UE pubblica le buone pratiche

La commissione Europea ha stilato i principi di Good Laboratory Practice (GLP) con lo scopo di promuovere la qualità e la validità dei dati ottenuti durante le ricerche di laboratorio e di sperimentazione di sostanze chimiche per prevenire pratiche fraudolente. Il porvvedimento si chiama Q&A – Concerning the implementation of directive 2004/9/EC and 2004/10/EC on Good Laboratory Practice (GLP) – Edizione Luglio 2023.

Due le normative ad ora applicabili: Direttiva 2004/9/CE dell’11 febbraio 2004 – Gu L 50/28 del 20 febbraio 2004; Direttiva 2004/10/CE dell’11 febbraio 2004 – Gu L 50/44 del 20 febbraio 2004.

I principi del GLP vengono applicati ai test di sicurezza non clinici degli elementi di prova contenuti in una gamma di prodotti e la loro l’applicazione è richiesta da una varietà di diverse normative specifiche per prodotto.

Ricerche di laboratorio, i principi comuni del GLP

I principi sono finalizzati a ottenere dei dati sperimentali che permettano la valutazione della sicurezza e a garantire che non ci siano effetti avversi sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente di tutti i prodotti chimici.

Inoltre, i principi comuni del GLP consentono lo scambio di informazioni, evitando incongruenze tra gli studi nei diversi Stati e prevengono l’insorgere di barriere non tariffarie al commercio.

In sintesi, è possibile elencare i vantaggi che derivano dall’adozione di tali pratiche nelle ricerche di laboratorio:

– la migliore credibilità complessiva e la qualità dei dati prodotti;

– evitare la duplicazione di prove a causa dei differenti requisiti regolatori tra i diversi Paesi e tra gli Stati membri UE e conseguente diminuzione dei costi per la ricerca e riduzione del numero degli esperimenti sugli animali, grazie al reciproco riconoscimento dei risultati ottenuti sulla base di metodi uniformi e riconosciuti;

– la facilitazione degli scambi commerciali.

cambiamento climatico

L’impatto del cambiamento climatico sul lavoro, i dati Inail

Al cambiamento climatico, che si sta imponendo come un nuovo fattore da considerare nella valutazione dei rischi sul lavoro, è dedicato un focus di approfondimento tecnico-scientifico all’interno del numero di luglio di Dati Inail, il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Istituto.

Gli effetti del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

Come viene spiegato nel report Inail, il cambiamento climatico opera effetti diretti e indiretti sul benessere dei lavoratori, in particolare di coloro che svolgono le proprie mansioni all’aperto. Le condizioni meteorologiche avverse, come temperature estreme, radiazioni ultraviolette, piogge violente, inondazioni, siccità, hanno fatto emergere nuovi rischi professionali, o aggravato, allo stesso tempo, quelli già esistenti.

Un possibile esempio ci è offerto dal fatto che l’innalzamento delle temperature e le modifiche nell’uso del territorio possono favorire l’introduzione di nuovi vettori biologici e agenti infettivi in zone prima indenni, aumentando il rischio di infezioni e focolai epidemici in alcuni ambiti lavorativi.

La valutazione dei rischi “climatici” come strumento di prevenzione

La valutazione complessiva dei rischi, prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 81/2008, deve dunque tenere in considerazione gli impatti che il cambiamento climatico può generare nello svolgimento delle attività lavorative.

Per individuare le misure adeguate di prevenzione e protezione è necessario effettuare un’analisi dettagliata che tenga conto di fattori come le caratteristiche degli ambienti di lavoro, le attività più esposte, l’individuazione dei lavoratori più vulnerabili, lo sforzo fisico, la predisposizione di procedure di lavoro ordinario o di emergenza.

In questo modo le aziende sono in grado di individuare le aree di lavoro e le attività maggiormente esposte, concentrando gli sforzi sulla protezione dei lavoratori che si trovano a fronteggiare rischi più elevati. Ciò potrebbe includere la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione adeguati alle condizioni climatiche, l’installazione di punti di erogazione d’acqua e la predisposizione di procedure di emergenza in caso di eventi atmosferici estremi.

Le misure Inail per le imprese e per i lavoratori esposti a temperature elevate

Anche l’Inail, attraverso lo strumento dell’Ot23, fornisce alle aziende con “ambienti severi caldi”, così definiti dalle norme Uni, l’opportunità di beneficiare della riduzione del premio per finalità di prevenzione attraverso l’installazione di sistemi di condizionamento microclimatico, la realizzazione di barriere per l’isolamento di sorgenti radianti e l’acquisto di indumenti con proprietà riflettenti.

Inoltre, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale dell’Inail è impegnato nella realizzazione del progetto Worklimate, che, tra le varie attività, mette a disposizione di lavoratori, autorità di sanità pubblica e operatori della prevenzione una piattaforma per valutare, monitorare e contrastare l’esposizione occupazionale a temperature elevate.

emergenza caldo

Emergenza caldo, decreto a tutela degli edili e dei lavoratori agricoli

Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza caldo. Ammontano complessivamente a 10 milioni di euro le risorse messe in campo.

Riguardo l’emergenza climatica, il provvedimento introduce, nello specifico, la possibilità di chiedere una specifica cassa integrazione aggiuntiva in edilizia agricoltura in caso di eventi non prevedibili o evitabili. Le aziende possono chiedere la CIGO escludendola dal conteggio normalmente previsto (52 settimane di cassa ordinaria nel biennio mobile in edilizia e 90 giorni nell’anno solare per la CISOA in agricoltura).

In agricoltura sarà anche possibile, come precisato in conferenza stampa, consentire ai datori di lavoro di fare una richiesta di intervento anche solo ed esclusivamente per alcune ore della giornata lavorativa, cosa che prima non era consentito.

Si prevede che le misure sull’emergenza caldo siano in vigore fino a fine anno, ma l’intenzione del governo – come indicato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, all’ultimo tavolo con le parti sociali – “è di rendere strutturale l’intervento con la prossima manovra di Bilancio”.

Emergenza caldo, come richiedere la cassa integrazione

Come sappiamo, tra gli eventi meteo che consentono di sospendere l’attività e far ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) c’è anche l’elevata temperatura che, come in questi giorni, espone i lavoratori a specifici rischi per la salute e la sicurezza.

Cos’è la CIGO

La CIGO può essere invocata in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto, nonché le cause riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

Presentazione della domanda

La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “CIG Ordinaria”.

L’impresa è tenuta a comunicare:

– la durata prevedibile della sospensione o riduzione;

– il numero dei lavoratori interessati.

L’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non spetta per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

L’erogazione della cassa integrazione per caldo eccessivo INPS può avvenire tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore.

ot23

OT23, nuovo modello per il 2024. Tutte le revisioni effettuate al modulo

Novità nel modello OT23 per il 2024, il modulo di domanda da utilizzare per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il modello OT23 si utilizza per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che siano in aggiunta a quelli obbligatori per legge (dlgs 81/08).

Oggi (20 luglio) l’incontro alla Direzione Generale dell’Inail a Roma per presentare le novità del modello OT23 per il 2024. Per Conflavoro ha partecipato Roberto Rinaldi, presidente Conflavoro PMI Rieti. 

Quali sono gli interventi per i quali, nel nuovo modello 2024, sono state apportate le modifiche più significative? Vediamoli di seguito.

SEZIONE A OT23 modello 2024, modifiche A-3-2; A-3.4; A-3.5; A-3.6; A-5.1

Per gli interventi A-3-2 (sostituzione di macchine ante 1996), A-3.4 (installazione su macchine operatrici semoventi di sua proprietà di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali da quelle di pertinenza delle macchine operatrici) è stata riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.

Relativamente all’intervento A-3.6 è stato previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore sia con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) sia con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).

Per quanto riguarda l’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri) si osserva una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente.

SEZIONE B, modifiche al punto B-10

Per quanto concerne la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10), è stata considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far seguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico. Per questo motivo è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices).

SEZIONE C, cosa cambia

Per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione.

È stato poi eliminato l’intervento C-2.1 controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”, in quanto si tratta di un prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d. lgs.81/2008).

Per le altre fattispecie della sezione C del modello OT23 2024, le modifiche apportate hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto per ottemperare ai singoli interventi.

SEZIONE D, modifiche al punto D-3

Per quanto riguarda il punto D-3, constatate le sue caratteristiche (contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti), è stata fatto espresso riferimento alla necessità che l’intervento venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.

SEZIONE E, modifiche degli interventi E-3;E-4;E-5;E-9;E-14;E-17

Per l’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali) viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”: tale richiesta è stata inserita nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.

L’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 del precedente modello, è stato ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato. Anche per questo intervento, tra i documenti necessari è stato previsto il documento contenente il “programma di audit”.

Al punto successivo E-5 è stato riformulato il testo per chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.

Dalla lista degli interventi del modello OT23 2024 sono stati eliminati il punto E-9 (Prassi di Riferimento UNI/PdR 18 :2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”) e il punto E-14. Nel primo caso, l’eliminazione si è resa necessaria in quanto le prassi di riferimento hanno validità quinquennale; nel secondo caso l’eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva: conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.

Per l’intervento E-17, che prevede l’adozione un sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato precisato che l’intervento non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio”.

SEZIONE F, modifiche in F-2. F-7

Modifiche hanno riguardato l’intervento F-2 (adozione di un defibrillatore, in aziende per le quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge), con particolare riguardo alla documentazione da produrre. Viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio. 

Per quanto concerne infine intervento F-7, che prevede l’adozione di sistemi di controllo  a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione di questo specifico intervento. Nel caso di specie è stata prevista anche la possibilità di installare sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23.

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