1480413900 News machedil

Macchine in edilizia: la sicurezza nell’uso degli elevatori a bandiera

Tra le attrezzature analizzate che rilevano vari rischi per gli utilizzatori ci sono anche gli elevatori a bandiera, chiamati anche paranchi o argani: apparecchi di sollevamento costituiti da un motore collegato ad un tamburo su cui si avvolge la fune, dotata di contrappeso e gancio di sollevamento. Apparecchi che sono spesso utilizzati nei cantieri di piccole ristrutturazioni per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Per affrontare il tema della prevenzione nell’uso degli elevatori a bandiera, ci soffermiamo oggi su una scheda contenuta nella seconda parte del manuale “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, un documento nato dal rapporto di collaborazione tra l’ INAIL Piemonte e il CPT Torino.

 

La “Scheda 14 – Elevatore a bandiera” si sofferma su vari aspetti: dagli elementi costituenti della macchina ai dispositivi di sicurezza (finecorsa di discesa, arresto di emergenza, dispositivo di sicurezza del gancio, dispositivo di blocco della rotazione, freno del motore, protezione elettrica, …), dai dispositivi di comando e di controllo ai vari fattori di rischio (caduta di materiale dall’alto, caduta dall’alto, rischio elettrico e scivolamenti e cadute a livello).

 

Ci soffermiamo in particolare su alcuni dei principali fattori di rischio trattati.

 

Riguardo alla caduta di materiale dall’alto si indica che tale rischio può essere determinato da una serie di cause come:

– “cedimento della struttura su cui è installato l’elevatore (ad esempio ponteggio, solaio o parete);

– non corretta installazione dell’elevatore a bandiera;

– collasso della struttura dell’elevatore a bandiera per cedimento strutturale, ad esempio dovuto a carente manutenzione;

– errori di manovra durante il sollevamento di carichi;

– movimentazione di carichi non correttamente imbracati o contenuti”.

E per prevenire tale rischio “occorre verificare la struttura su cui si installa l’elevatore (ad esempio solai dell’edificio, ponteggio) rispettando le istruzioni del fabbricante, in merito alle sollecitazioni prodotte dall’elevatore. Occorre inoltre rispettare le indicazioni del fabbricante relative alle regole di installazione e uso, sui controlli, anche strutturali, e sulla manutenzione dell’elevatore specie per fune, finecorsa e freno”.

Inoltre il rischio di caduta di materiale dall’alto dovuto alla movimentazione di carichi “deve essere limitato attraverso l’uso corretto degli accessori di sollevamento, compresi i contenitori. L’urto del carico contro strutture fisse deve essere evitato sollevando materiali di dimensioni contenute ed associando un corretto uso dei segnali gestuali/verbali, per la comunicazione tra il manovratore e l’operatore a terra. Inoltre, la tavola fermapiede, di altezza non inferiore a 30 cm, facente parte del parapetto frontale dell’area in cui è installato l’elevatore, oltre a proteggere l’operatore dalla caduta è utile anche per impedire la caduta di materiale”.

Si indica poi che la zona a terra, di carico e scarico, “deve essere delimitata per impedire il transito alle persone e ai veicoli. L’operatore a terra, durante le operazioni di salita e di discesa del carico, non deve sostare entro la zona delimitata. Al passaggio del carico occorre impedire ai lavoratori lo sporgersi dai piani intermedi”.

 

E riguardo invece alla caduta dall’alto, la scheda segnala che “per impedire la caduta dall’alto del manovratore, l’area di lavoro in quota deve essere protetta da parapetti. Nella parte frontale nella quale è installato l’elevatore può essere lasciato un varco per il passaggio del carico da movimentare, applicando, per il tratto corrispondente, una tavola fermapiede di altezza non inferiore a 30 cm e sufficientemente robusta da sopportare l’eventuale spinta esercitata dall’operatore. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali. Qualora non sia possibile mantenere il parapetto frontale, è necessario che il manovratore utilizzi idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta efficacemente ancorati”.

 

Rimandando alla lettura integrale del documento per gli altri fattori di rischio, riportiamo infine – “fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina” – le istruzioni per l’impiego corretto dell’elevatore a bandiera:

 

Istruzioni prima dell’uso:

– “verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;

– verificare la presenza degli staffoni (robusti e rigidi sostegni laterali) e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale nella quale è installato l’elevatore;

– verificare l’integrità della struttura portante l’elevatore;

– con ancoraggio: verificare l’efficienza del puntone di fissaggio;

–  verificare l’efficienza della sicura del gancio e dei morsetti ferma-fune con redancia;

– verificare l’efficienza del freno del motore;

– verificare l’efficienza del finecorsa di salita;

– verificare che restino almeno due spire di fune avvolte nel tamburo a finecorsa in discesa;

– verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

– verificare l’efficienza dell’interruttore di linea o del quadro elettrico presso l’elevatore;

– verificare la funzionalità della pulsantiera;

– transennare a terra l’area di tiro, anche durante la fase di montaggio dell’elevatore;

– verificare l’adeguatezza del cavo di alimentazione secondo i requisiti richiesti dal fabbricante (ad esempio sezione del cavo);

– posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitarne danneggiamenti;

– utilizzare i DPI previsti”.

 

Istruzioni durante l’uso

– “non lasciare carichi sospesi incustoditi;

– non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi;

– non eseguire tiri in obliquo (i carichi devono essere sollevati con tiro verticale);

– accertarsi che la zona di corsa del carico sia sgombra da ostacoli;

– mantenere gli staffoni in posizione;

– usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;

– usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;

– verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;

– prima di sganciare il carico, accertarsi che sia appoggiato stabilmente;

–  verificare il corretto avvolgimento della fune sul tamburo;

– arrestare la salita del carico prima dell’intervento del finecorsa, utile in caso di errata manovra;

– per l’operatore a terra: non sostare sotto il carico e utilizzare l’adeguata segnaletica gestuale/ verbale per il corretto sollevamento dei carichi;

– segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

– utilizzare i DPI previsti”.

 

Istruzioni dopo l’uso

– “avvolgere il cavo fino in prossimità del tamburo;

– scollegare elettricamente l’elevatore;

– ritrarre l’elevatore all’interno dell’area di lavoro;

– segnalare eventuali guasti e anomalie”.

 

Fonte: Punto Sicuro

 

 

1480413909 News gps

Controlli a distanza: installazione del gps sulle vetture aziendali

Con Circolare n. 2 dello scorso 7 novembre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito alle condizioni in cui è ammessa l’installazione di impianti di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali. L’oggetto della Circolare si inserisce nella più ampia tematica dei limiti di ammissibilità dei controlli a distanza, disciplinata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che mira a contemperare le esigenze organizzative e produttive dell’azienda con i fondamentali diritti di riservatezza e dignità personale dei lavoratori.

Il contesto

Il primo comma del menzionato art. 4 ammette l’impiego di impianti audiovisivi e di “altri strumenti” dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente in presenza di esigenze:

organizzative e produttive;

di sicurezza del lavoro;

di tutela del patrimonio aziendale.

In tal caso, è inoltre necessaria la previa stipula di accordo sindacale con la r.s.u., le r.s.a., ovvero – nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni – con le oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, è comunque possibile procedere su autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ovvero (per le imprese con unità rientranti negli ambiti di competenza di più sedi territoriali) della sede centrale dello stesso I.N.L.

Nessun accordo né autorizzazione sono invece necessari (comma 2°) con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (pc, tablet, cellulari, smartphone ecc.) nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Occorre inoltre sottolineare che, qualora i lavoratori siano stati debitamente informati – nel rispetto del Codice della Privacy – circa le modalità d’uso degli strumenti in questione e l’effettuazione dei controlli, le informazioni legittimamente raccolte nell’utilizzo degli strumenti in questione possono essere utilizzate “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, dunque anche in sede disciplinare.

Le conclusioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come anticipato, l’I.N.L. ha risposto all’interrogativo se l’installazione del sistema di geolocalizzazione sulla vettura aziendale sia subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4, 1° comma (sussistenza delle esigenze aziendali e dell’accordo sindacale ovvero dell’autorizzazione amministrativa), oppure se, riferendosi ad uno “strumento utilizzato per rendere la prestazione”, la medesima installazione possa considerarsi esente dai limiti in questione (fermi restando, viceversa, i limiti e gli adempimenti previsti dal Codice della Privacy e dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante in materia).

Al riguardo, l’Ente ha osservato come, nel caso prospettato, l’unico strumento effettivamente necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa sia rappresentato dalla vettura aziendale, mentre il sistema di geolocalizzazione costituisce solo un elemento ulteriore, “aggiunto”, non coessenziale alla prestazione stessa ma rispondente ad esigenze datoriali di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o di tutela della sicurezza del lavoro.

Ne consegue che nella generalità dei casi in esame l’impresa può procedere all’installazione del GPS e all’utilizzo dei dati dallo stesso forniti solo dopo aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, quantomeno, aver conseguito l’autorizzazione dello stesso I.N.L.

Fanno unicamente eccezione, per le medesime ragioni, le ipotesi in cui i sistemi di localizzazione siano essi stessi necessari all’attuazione della prestazione lavorativa, oppure la relativa installazione sia imposta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.).

 Fonte: Il Giornale delle Pmi

 

 

1480413851 News appalti

Le difficoltà nella scelta degli strumenti per gestire le interferenze

Modena, 18 Nov – È indubbio che una delle problematiche principali riguardo alla gestione degli appalti sia rappresentata dalla difficoltà nell’identificare gli strumenti idonei alla gestione delle interferenze.

È sufficiente seguire qualche intervento sulla questione, analizzare le varie interpretazioni della norma, leggere anche qualche articolo o intervista del nostro giornale per comprendere come su questo tema, in relazione alla scelta di gestire le interferenze con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ci siano in alcuni casi opinioni leggermente diverse.

 

Dopo aver presentato un intervento sul tema di un rappresentante della Confindustria di Modena, avere ospitato un’intervista a Fabrizio Lovato (Federcoordinatori), torniamo a parlare dell’argomento riportando alcuni passaggi di due interventi al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti” organizzato il 14 luglio 2016 a Modena, nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

 

In “ Criticità nell’identificazione degli strumenti idonei alla gestione delle interferenze in regime di appalto”, a cura di Simone Mosconi (CRIS â?ÂÂ? Università di Modena e Reggio Emilia), sono innanzitutto riportati vari riferimenti di norme recenti che hanno affrontato il tema della gestione delle interferenze.

Ad esempio il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” che:

– “modifica l’art. 26 in particolare i commi 3 e 3 bis: Comma 3: Previsione dell’incaricato; Comma 3-bis: Esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI o dell’individuazione dell’incaricato; – introduce l’art. 104-bis – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili – possibilità utilizzo modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO)”.

Viene anche ricordato il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 relativo ai modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). 

 

Si indica poi che il concetto di interferenza è trattato nella Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Disposizioni Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”. Ed è ricordata la funzione di alcuni documenti:

DUVRI: “è il documento elaborato dal Datore di Lavoro Committente (DLC) o da un suo ‘delegato’ ogniqualvolta egli intenda affidare lavori, servizi o forniture ad un’impresa appaltatrice e/o a lavoratori autonomi, da svolgersi all’interno della propria organizzazione”;

PSC: “è il documento elaborato dal Coordinatore per la Progettazione dell’Opera (CSP) o, nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) per conto del Committente o del Responsabile dei Lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese edili”;

POS: è “il documento redatto da ciascun Datore di Lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici, relativamente al proprio cantiere, con cui si adempie alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3 del d.lgs. 81/2008”. 

 

Si riportano poi, nelle slide, ampi stralci del diagramma di flusso relativo al “Progetto a sostegno delle aziende nell’applicazione della normativa di sicurezza” realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

Si indica in conclusione che il DUVRI “deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa esterna, o dei lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda. Il DUVRI è quindi necessario anche per quei cantieri, non soggetti all’obbligo di designazione del CSP e quindi alla relativa stesura del PSC. In tali casi il Datore di Lavoro Committente corrisponde al Committente e come tale deve fornire all’impresa appaltatrice e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.    

 

Riportiamo infine alcune indicazioni tratte dall’intervento “Il punto di vista dell’organo di vigilanza. Efficacia nell’identificazione degli strumenti nell’ambito dell’art. 26 e del titolo IV: equivalenza o contrasto?”, a cura di Leo Di Federico (AUSL Modena).

 

L’intervento, che si sofferma sui rischi generati verso l’esterno, sui rischi che possono arrivare dall’esterno, sui capitoli del PSC e del DUVRI, indica che bisogna sempre ricordarsi che, nell’applicazione della normativa, l’obiettivo deve essere la sicurezza.

E riguardo alla scelta se elaborare DUVRI, PSC e POS, riporta alcuni tabelle (con tipologia di committenza, natura dei lavori, numero imprese, documenti da elaborare):

 

L’intervento riporta anche un esempio:

scenario: “cantiere edile all’interno di un edificio adibito a parcheggio automezzi (autosilo);

attori: Committente (proprietario del parcheggio); CSP/CSE; Datore di lavoro dell’Impresa Affidataria (A); Datore di lavoro Impresa esecutrice (B) fornitura e posa impianti meccanici;

evento: un sollevatore telescopico dell’impresa esecutrice (B), che movimenta unità trattamento aria dall’esterno dell’edificio all’interno del cantiere, procede attraverso le corsie interne della struttura e, lungo il percorso, sprofonda nel vuoto a causa del cedimento di un solaio conseguente all’eccessivo carico rispetto alla portata di quest’ultimo. L’evento è avvenuto fuori dall’area di cantiere, ma all’interno del parcheggio”.

In questo caso “chi era tenuto a informare l’impresa esecutrice (B)”?

A questo proposito il relatore ricorda che il Coordinatore per la Progettazione, per l’art. 91, “ha obbligo di redigere il PSC, i cui contenuti sono specificati all’interno dell’Allegato XV; tra questi sono compresi l’analisi della viabilità principale di cantiere (2.2.2.c) e delle modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (2.2.2.h); nel caso specifico il Coordinatore avrebbe quindi dovuto individuare, analizzare e valutare il percorso del mezzo anche in merito alla portata del solaio (richiedendo eventualmente le informazioni necessarie al Committente)”.

E l’impresa esecutrice B, mediante il suo POS, “avrebbe dovuto informare l’impresa affidataria e il CSE in merito all’attrezzatura speciale che avrebbe avuto accesso in cantiere, comprendendo le informazioni sul suo peso”. 

 

L’intervento riporta infine una dettagliata tabella relativa agli esiti della vigilanza, alcune tipologie di violazioni e alla domanda se c’è equivalenza o contrasto fra art. 26 e Titolo IV del Testo Unico risponde che:

– non c’è equivalenza: DUVRI “relativo ai soli rischi interferenti; PSC è un progetto complessivo della sicurezza del cantiere; le figure obbligate sono diverse”;

– non c’è contrasto: “i risultati sono equiparabili”.    

 

 

“Criticità nell’identificazione degli strumenti idonei alla gestione delle interferenze in regime di appalto”, a cura di Simone Mosconi (CRIS â?ÂÂ? Università di Modena e Reggio Emilia), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

 

“Il punto di vista dell’organo di vigilanza. Efficacia nell’identificazione degli strumenti nell’ambito dell’art. 26 e del titolo IV: equivalenza o contrasto?”, a cura di Leo Di Federico (AUSL Modena), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

1480413861 News decreto81

I quesiti sul decreto 81: più ruoli in uno stesso cantiere?

Possono essere svolte contestualmente in un cantiere temporaneo o mobile le attività di direttore tecnico di cantiere, di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione? E se sì non si possono in tal caso verificare dei contrasti fra le eventuali decisioni che deve assumere il direttore dei lavori per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere rispetto all’operato proprio del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore della sicurezza che tutelano altri interessi di natura diversa?

Risposta

E’ un quesito questo che ritorna sul tema della compatibilità fra le varie attività tecniche e di sicurezza che vengono svolte nei cantieri temporanei o mobili quali quella del direttore dei lavori, del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), un tema ricorrente in quanto evidentemente si tende a concentrare in un unico soggetto lo svolgimento delle diverse attività e del quale ci si è già occupati in passato in risposta ad altri quesiti. E’ questa comunque l’occasione di sintetizzare le osservazioni che sono state svolte in quelle circostanze e di richiamare i limiti e gli obblighi che le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro hanno voluto imporre in merito.

Il direttore tecnico del cantiere è un soggetto che opera per conto del datore di lavoro di un’impresa esecutrice al quale la stessa ha affidata la direzione della organizzazione tecnica del cantiere, soggetto che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., è  considerato un dirigente così come definito nell’art. 2 comma 1 lettera d)  dello stesso decreto. I coordinatori per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sono quei tecnici ai quali il committente di un’opera edile affida la progettazione della sicurezza del cantiere da installare per l’esecuzione dell’opera edile stessa con l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento nonché di controllare l’attuazione dello stesso e l’applicazione nel cantiere delle disposizioni in materia di salute e di  sicurezza sul lavoro.

Il direttore dei lavori è invece una figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire ed al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere, con lo scopo di seguire la corretta esecuzione delle opere in cantiere e di sorvegliare che vengano rispettati il progetto e la regola dell’arte. Quest’ultimo verifica, attraverso visite periodiche in cantiere, che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente impartendo, anche per iscritto, le necessarie disposizioni alle imprese esecutrici. La direzione dei lavori però non comprende, a meno che non viene specificatamente indicato nell’incarico, la gestione della sicurezza nel cantiere per la quale i responsabili sono invece, ciascuno per la parte di propria competenza, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione nonché i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese esecutrici. Il direttore dei lavori non ha l’obbligo della formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, obbligo che è invece posto a carico della figura dei coordinatori per la sicurezza alla luce dell’art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Fonte: Punto Sicuro

1480414516 News chim

Rischio chimico: luoghi di lavoro e aspirazione localizzata

Un manuale prodotto dall’ULSS 9 di Treviso si sofferma sulla valutazione del rischio chimico. Focus sulla conformità dei luoghi di lavoro, su quanto richiesto dalla normativa e sulla progettazione dell’aspirazione localizzata.

Treviso, 15 Nov – Se gli infortuni dovuti ad agenti chimici non sono generalmente molto numerosi, tuttavia, quando accadono, “spesso sono molto gravi o mortali e possono coinvolgere diverse persone e l’ambiente esterno all’azienda”. E le malattie professionali da agenti chimici sono “potenzialmente gravi o mortali anche quando non si tratta di agenti cancerogeni”.

È evidente che una corretta valutazione dei rischi chimici è indispensabile “perché i pericoli derivanti dagli agenti chimici non sono immediatamente evidenti e percepibili; occorre evitare sia il timore ingiustificato sia la sottostima del rischio per attuare le misure preventive adeguate e necessarie”.

 

Fonte: Puntosicuro.it

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