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Arriva il Decreto di adeguamento al Regolamento UE della Privacy

Il Decreto, che sarà in vigore dal 19 settembre 2018 e previsto già dalla Legge di Delegazione europea 2016-2017 apporta numerose modifiche e abrogazioni al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) che ora viene armonizzato alle nuove regole del Regolamento.

Le modifiche del Decreto 101/2018 riguardano tutte e tre le Parti del Codice e sono contenute negli artt. 1-16. Seguono nell’art. 17 le modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (viene sostituito l’art.10 del Codice – Controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). Invece, gli artt. 18-26 sono disposizioni transitorie e finali e finanziarie nonché riferimenti alle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art.24).

Quali le novità introdotte dal decreto?

  1. Nuova soglia età (14 anni, invece di 16) a partire dalla quale il minore potrà autorizzare al trattamento dei dati personali su internet (per i minori di 14 anni occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale). La modifica è contenuta nel nuovo Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) del Codice. L’articolo fa parte a sua volta del nuovo Capo II (Principi) della Parte I del Codice, introdotto dopo l’art. 2 bis e che contiene 15 nuovi articoli (dal 2 ter al 2 spetiesdecies).
  2. Le nuove Definizioni contenute nel nuovo art. 2 ter; “Si intende per: 
  • “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; 
  • “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

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Edilizia scolastica: al via il monitoraggio via satellite

l ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha siglato un Accordo con i presidenti del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) Roberto Battiston per utilizzare i satelliti Cosmo Sky Med e ‘fotografare’ gli edifici al fine di verificare se vi siano movimenti significativi legati a terremoti o dissesto idrogeologico.

Quasi 40.000 edifici saranno ‘fotografati’ attraverso il sistema COSMO-Skymed “che è in grado di misurare lo spostamento degli immobili al decimo di millimetro. Le informazioni che otterremo dai satelliti ASI saranno trasmesse al CNR, che ha le risorse umane e strumentali per elaborarle e darci un quadro dettagliato dei nostri edifici scolastici. Potremo così far partire verifiche e segnalazioni. Accelerando i tempi dei controlli e dei conseguenti interventi di adeguamento. In un mese e mezzo avremo già i primissimi dati”

L’intento del ministro è quello di sbloccare i quasi 7 miliardi a disposizione per l’edilizia scolastica, eredità degli interventi programmati dai precedenti governi che avevano messo in campo 9,5 miliardi di cui 5 miliardi sono stai già effettivamente spesi da Comuni, Province e Città Metropolitane per interventi di messa in sicurezza e realizzazione delle scuole (12.415 Interventi su 8.114 edifici – vedi fonte ItaliaSicura) e ai quali si aggiungerebbero 2,9 miliardi dalla scorsa legge di Bilancio. Il Ministro potrebbe sbloccarne già 3 nelle prossime settimane. 

In base ai dati di italiaSicura negli ultimi anni sono stati edificati oltre 300 nuovi edifici scolastici in tutta Italia e le task force edilizia scolastica hanno monitorato sul campo oltre 2.100 interventi in 15 regioni su un patrimonio di immobili appartenenti a Comuni e Provincie che si aggira intorno a 42.500 edifici, di cui 22.00 costruiti prima degli anni ’70, il 38%privi del certificato di collaudo statico ed il 50% privo del certificato di agibilità/abitabilità e prevenzione incendi.

Clicca qui per dare uno sguardo ai dati completi.

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Nuovo volume INAIL: infortuni dei lavoratori del mare

Pubblicato da Inail – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale – un volume che analizza il settore marittimo, evidenziandone i rischi, le criticità riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro e la normativa. Il documento approfondisce le cause degli incidenti e le conseguenze degli stessi, sulla base delle rilevazioni delle Capitanerie di porto e del sistema Infor.Mo.

Un’analisi completa strutturata in due parti, la prima sul contesto e sui profili di rischi del settore, la seconda che riporta dati e schede sugli infortuni sul lavoro. Su mansioni faticose, insicure e rischiose, con rischi che dipendono dal tipo di attività nave cicli, e da condizioni trasversali alle quali possono essere sottoposti sia i lavoratori che i passeggeri. Collisione, naufragio e incendio.

“La presenza di questi rischi nelle navi è l’elemento costitutivo stesso dei compiti del comandante, dei profili professionali marittimi, dell’organizzazione del lavoro a bordo, della costituzione degli equipaggi, della definizione di percorsi abilitanti di formazione e addestramento, oltre che dell’organizzazione di un sistema articolato di gestione delle emergenze e di un complesso sistema di controlli pubblici (da parte degli Stati di bandiera e da parte degli Stati dei porti scalati) esercitati sulle navi ai fini della sicurezza della navigazione”.

Inoltre Il documento riassume in una tabella tutti i fattori possibili come rischio fatica,turni, guardie e lavoro notturno, lontananza da casa, fattori ambientali esterni, vita collettiva e difficoltà di socializzazione, analizzandoli per tipologia e specifiche (ambienti, elementi, operazioni). Sono tutte queste le cause che incidono ovviamente anche sulla possibilità del verificarsi di malattie professionali, dove i rischi principali derivano da: vibrazioni e rumore; clima; orari; sole e raggi UV; movimentazione carichi e movimenti ripetitivi.

Clicca qui per scaricare il volume Inail in versione integrale.

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Infortuni: online gli open data Inail – ecco il bilancio di luglio 2018

 379.206 denunce di infortunio sul lavoro, 587 con esito mortale, 37.501 denunce di malattia professionale.

Questi gli ultimi dati sulle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Istituto nel periodo gennaio-luglio 2018.

Le 379.206 denunce indicano un -0,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 325.054 (-0,1%) i casi in occasione di lavoro, 54.152 (-1,3%) in itinere. -1,2% donne, +0,2% uomini; -1,4% lavoratori italiani, -0,2% comunitari, +8,6% lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. -4,1% 30-44 anni, -1,2% 45-59, +3,7% under 29 e +5,9% 60-69 anni. Settori: -0,2% Industria e Servizi, -2,8% Agricoltura, +0,1% Conto Stato. -0,04% Nord-Ovest, -1,8% Centro, -3% Isole, +o,7% Nord-Est, +0,5% Sud.

591 le denunce di infortunio mortale gennaio-luglio 2017, 578 nel 2018: 414 in occasione di lavoro ovvero -3,9%, 173 in itinere +8,1%. “Il decremento rilevato nel confronto tra i primi sette mesi del 2017 e del 2018 è legato esclusivamente alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati quattro in meno (da 531 a 527), mentre quella femminile ha registrato 60 decessi in entrambi i periodi”. Quasi la metà dei casi di infortunio mortale ha riguardato persone tra i 50 e i 64 anni: 291 (nel 2017 247). Dieci gli incidenti mortali plurimi.

+3,5% le denunce di malattia professionale, 37.501 a fronte delle 36.224 del 2017, 1.277 in più. Aumento in tutti i comparti: 2,9% Industria e servizi, 6,2% Agricoltura, 2,1% Conto Stato. Un terzo delle denunce al Centro +717, quindi Sud +568, Nord-Ovest +115, Nord-Est +10, -133 Isole. 21.676 casi di patologie del sistema osteo muscolare e del tessuto connettivo, 4.211 sistema nervoso, 2.774 orecchio, 1.618 sistema respiratorio, 1.401 tumori.

Per leggere i dati in versione integrale clicca qui.

1535980774 valutazione rischi

Come vengono valutati i rischi?

L’oggetto della valutazione dei rischi deve ricomprendere tutte le fonti di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori, soprattutto tenendo presente quelle categorie di lavoratori che a causa di un loro status devono essere considerati maggiormente bisognosi di tutele. E’ questo il caso dei lavoratori collegati allo stress lavoro-correlato, delle lavoratrici in gravidanza, dei minori e di quelli che provengono da Paesi esteri.

Terminata la fase di valutazione, il datore di lavoro redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale, per legge, va registrato su un supporto informatico e deve contenere data certa e la firma: del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, se presente, del medico competente.

Gli elementi caratterizzanti il DVR sono:

  • la relazione che prende in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dai quali possono derivare dei danni ai lavoratori, contenente i parametri utilizzati per effettuare la valutazione dei rischi. Incaricato alla redazione della relazione è sempre il datore di lavoro, il quale oltre a valutare i rischi predispone un piano di intervento basato sulla prevenzione aziendale;
  • l’elenco degli strumenti preventivi e protettivi e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) per la tutela fisica dei lavoratori;
  • la pianificazione delle misure protettive da adottare con il passare del tempo, per consentire di avere un costante ed elevato livello di sicurezza;
  • l’assegnazione alle figure professionali specificamente formate del piano contenete i compiti attraverso i quali rendere operative le misure di sicurezza;
  • l’indicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente eventualmente previsto;
  • gli incarichi che prevedono una possibile esposizione ai rischi specifici da parte dei lavoratori dotati di comprovate competenze professionali, pregressa esperienza in mansioni analoghe e formazione ed addestramento appropriati.

La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa. Nonostante, normalmente, la figura di riferimento per l’elaborazione del documento venga indicata nel datore di lavoro, anche il RSPP ed il medico competente danno il loro contributo, dopo aver consultato il RLS.

Qualora, gli ambienti lavorativi o i processi produttivi aziendali dovessero subire delle variazioni, oppure gli infortuni subiti dai lavoratori dovessero essere frequenti e rilevanti, i soggetti precedentemente citati devono provvedere a modificare o a sostituire la precedente valutazione dei rischi e conseguentemente devono aggiornare le misure di prevenzione entro il termine di 30 giorni.

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