Licenziamento Covid-19

Covid-19: licenziamento escluso per chi non comunica un contatto indiretto

Non rischia sempre di essere licenziato il dipendente che non informa il datore di lavoro della possibilità di un contagio da Covid-19 secondo ciò che emerge da due recenti sentenze.

È questo il principio dettato da due nuove sentenze, una del Tribunale di Treviso e l’altra della Corte d’appello di Palermo: il licenziamento risulta illegittimo se il contatto avuto con una persona positiva al virus è indiretto, tale da non mettere in serio pericolo la sicurezza sul lavoro.

I due casi presi in esame

Il primo caso coinvolge una massaggiatrice di un ambulatorio specializzato in medicina estetica, che non ha riferito al datore di lavoro una conversazione avuta con una cliente, la quale le aveva raccontato di un contatto con un positivo al Covid-19 che la figlia, rientrata dalla Cina, avrebbe avuto. Invece di avvisare l’ambulatorio, la dipendente si era recata dai Carabinieri, che avevano poi interpellato la cliente, la quale però aveva riferito circostanze diverse.

Se è vero che il dipendente deve avvisare il datore di lavoro di qualsiasi situazione di pericolo cui venga a conoscenza, in base all’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 e che la direttiva Ue 2020/739, recepita con l’articolo 4 del decreto legge 125/2020, ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell’ambiente di lavoro, nel caso specifico per il Tribunale di Treviso (sentenza 278 del 7 luglio 2021) la situazione non rappresentava un serio e concreto pericolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il giudice ha così ritenuto illegittimo il licenziamento, ma ha anche avvertito che è opportuno che i lavoratori collaborino con il datore per evitare situazioni sanitarie di rischio.

A Palermo la storia si ripete…

Per la stessa ragione è stato reintegrato il dipendente licenziato per giusta causa a Palermo per non aver informato immediatamente il datore di lavoro che la moglie aveva avuto un contatto con una collega, poi risultata positiva al Covid-19. Il lavoratore, infatti, aveva poi seguito la procedure di isolamento fiduciario disposta dalla Asl competente, ma non aveva avvisato subito l’azienda della situazione di rischio.

Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato, ma l’azienda aveva impugnato la sentenza ritenendo grave l’inadempimento del lavoratore, visto che la violazione dell’obbligo di quarantena era tutelato penalmente dai reiterati Dpcm emergenziali.

La Corte d’appello di Palermo (sentenza 937 del 28 luglio 2021) ha invece confermato l’illegittimità del licenziamento.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Decreto Sicurezza

Sicurezza: approvato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Approvato dal Consiglio dei Ministri n.32 del 5 agosto 2021 il decreto legge con le misure di sicurezza in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2021-2022, trasporti ed eventi sportivi.

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti (decreto-legge). Questa la nota del Governo del 5 agosto che le riassume.

Quali sono le attività regolate?

Scuola:

  • ogni attività sarà in presenza, con deroghe locali disposte da Regioni e sindaci in zone arancioni e rosse e per gravi rischi derivanti da focolai Covid;
  • obbligo di mascherine;
  • divieto accesso con sintomatologia da Covid o temperatura superiore a 37,5°;
  • personale scolastico, universitario e studenti universitari con obbligo Green Pass;
  • deroghe per le università esclusivamente in caso di attività che prevedano la presenza di soli studenti vaccinati o guariti;
  • previsto un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti:

  • Green Pass obbligatorio per aerei, navi e traghetti interregionali ad esclusione di quelli operanti sullo stretto di Messina, treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, autobus a lunga percorrenza che collegano più di due regioni, autobus a noleggio con conducente non in caso di trasporto pubblico locale e regionale;
  • senza Green Pass per i mezzi di trasporto non citati.

Eventi sportivi:

  • limite al chiuso portato al 35%;
  • modalità di assegnazione alternative al distanziamento di un metro in caso di eventi all’aperto.

La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Emergenze ambientali

Emergenze ambientali: ecco le linee guida SNPA per una corretta gestione

Un documento nato dall’esigenza di uniformare ed armonizzare gli interventi effettuati in emergenza dalle Agenzie ambientali e da ISPRA è in consultazione pubblica fino al 1° settembre.

Sarà possibile inviare commenti ed osservazioni in merito al documento Linee guida SNPA per la gestione delle emergenze ambientali, entro e non oltre il prossimo 1° settembre 2021 alle ore 12:00. Obiettivo di questa consultazione è quello di favorire la condivisione, la partecipazione e la trasparenza con gli altri soggetti pubblici che sono coinvolti nella gestione delle emergenze ambientali.

Quale obiettivo hanno le Linee guida?

Le Linee guida hanno l’obiettivo di individuare requisiti minimi necessari, modelli di riferimento condivisi e criteri generali per l’attivazione del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e delle singole componenti che ne fanno parte, al fine di uniformare l’approccio alla gestione delle emergenze ambientali e di definire le modalità operative di coordinamento tra le diverse strutture del SNPA.

Sono quattro i capitoli illustrati in modo dettagliato

Una parte introduttivafa riferimento al ruolo e alle attività del SNPA nella gestione delle emergenze ambientali e ai rapporti con gli altri Enti che intervengono in queste circostanze.

A questo proposito il documento ricorda che le componenti del SNPA, per la finalità del loro mandato e per i mezzi e le professionalità a disposizione, non sono enti di soccorso tecnico urgente né di intervento diretto a favore di chi si trova in stato di necessità o in condizioni di pericolo. In uno scenario incidentale, il soccorso tecnico è svolto dai Vigili del Fuoco e/o da forze della protezione civile, mentre il soccorso sanitario è garantito dal Servizio Sanitario Nazionale.

Una seconda parte è tesa a uniformare l’approccio alla gestione delle emergenze ambientali attraverso

  • l’individuazione dei requisiti minimi necessari e l’adozione di modelli di riferimento condivisi, integrando le differenti modalità operative di risposta alle emergenze ambientali presenti sul territorio nazionale,
  • la definizione di criteri generali per l’attivazione di singole componenti del SNPA o dell’intero Sistema, con la proposta organizzativa per l’attivazione di meccanismi di collaborazione e sussidiarietà tra Agenzie e Ispra.

La terza parte riporta un focus sulle azioni conoscitive necessarie a individuare tipologia, estensione e possibili vie di migrazione della contaminazione, una volta noto il quadro delle informazioni di contesto dell’evento, al fine di conoscerne l’evoluzione, valutando l’opportunità di eseguire nell’immediatezza dell’evento misure sul campo e campionamenti per la definizione di strategie di messa in sicurezza della situazione emergenziale e di gestione del post emergenza.

Una parte è infine mirata a definire aspetti generali della risposta all’emergenza, quali la formazione e l’aggiornamento degli operatori che intervengono in emergenza e la gestione della comunicazione. A proposito di quest’ultimo aspetto è stato già da tempo elaborato il “Protocollo di indirizzo operativo per la comunicazione SNPA nelle emergenze ambientali”, con l’intento di fornire concetti omogenei minimi di comunicazione per tutte le componenti di SNPA.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

transfrontalieri

Transfrontalieri: rapporto dell’Ela su telelavoro e sicurezza ai tempi del Covid-19

Importante rapporto quello pubblicato dall’autorità europea sul lavoro lo scorso 29 luglio riguardante in particolar modo i transfrontalieri.

Lo scorso 29 luglio l’Ela ha stilato un rapporto che ha analizzato le misure attivate dagli Stati UE per un approccio flessibile all’organizzazione lavorativa. Legislazione in vigore e scadenza, le restrizioni che hanno interessato e stanno interessando i lavoratori transfrontalieri in termini sanitari per lo svolgimento del lavoro nello Stato nel quale sono assunti. I cambiamenti e gli adattamenti delle differenti normative sociali.

Come è strutturato il rapporto?

Un rapporto affiancato da singole schede analitiche per ogni Paese, strutturate su uno stesso schema di domande che consente una lettura comparata immediata, affiancato da un breve riepilogo delle principali misure in vigore

Nella scheda riguardante l’Italia sono evidenziati ad esempio gli accordi bilaterali Italia – Svizzera del 20 giugno 2020, prorogati poi nel maggio 2021 al 31 dicembre 2021 e un accordo simile siglato dall’Italia con il Principato di Monaco il 10 maggio 2021.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Bando Inail Isi

Bando Inail Isi: scongiurato il click-day ad agosto per le aziende partecipanti

Il click day per accedere ai fondi messi a disposizione dal bando Inail Isi 2020 non si terrà prima della metà di settembre.

Possono tirare un respiro di sollievo le imprese partecipanti, ossia quelle che hanno preparato e registrato una domanda per il bando Inail entro il 15 luglio, laddove avessero temuto che l’Inail fissasse il click-day ad agosto.

Attraverso i canali ufficiali, l’Inail ha informato che le regole tecniche per l’inoltro della domanda telematica e le date dell’apertura dello sportello informatico saranno diffuse il 14 settembre, non prima. A questo punto è facile presumere che il click-day relativo al bando inail si possa tenere nella seconda metà del mese di settembre 2021, considerando che la pubblicazione delle regole tecniche avviene almeno sette giorni prima dell’apertura dello sportello.

Cosa sarà consentito dal 20 luglio?

Dal 20 luglio le imprese possono scaricare dal portale telematico il codice identificativo della domanda, utile alla partecipazione al click-day. Tuttavia, visti i tempi lunghi per giungere alla pubblicazione della data per l’invio, l’operazione di scaricamento del codice non riveste particolare urgenza.

Nonostante ci siano all’incirca due mesi prima di arrivare al click-day, le imprese, dopo la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande online avvenuta alle ore 18 del 15 luglio scorso, non possono più modificare le istanze presenti sul sistema.

I soggetti destinatari che hanno raggiunto o superato la soglia di ammissibilità prevista e che hanno salvato definitivamente la propria domanda, soddisfano i requisiti previsti per il rilascio dei codici identificativi. A questo punto, possono quindi già accedere alla procedura informatica per effettuare il download dei codici identificativi.

Ecco la procedura da seguire?

La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento, contenente uno o più codici, che dovrà essere custodito dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico.

Entro 14 giorni dallo svolgimento del click-day, sul sito www.inail.it saranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande del bando Inail con evidenza di quelle collocate in posizione utile per il finanziamento.

La pubblicazione sul sito costituirà formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda. I soggetti destinatari dei contributi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi ed entro il termine con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all’Inail la documentazione richiesta dal bando in base alle varie tipologie di progetto ammissibili.

Nel frattempo, le imprese possono già avviare l’investimento assumendosi comunque l’intero onere del progetto laddove l’istanza non dovesse andare a buon fine.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Come possiamo aiutarti?